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Attualità

Incentivi all’esodo e regime transitorio. Istruzioni per l’uso

Definita la natura degli atti e degli accordi in attuazione dei quali deve intervenire la cessazione anticipata dal rapporto di lavoro. Chiarimenti anche in tema di certezza della data

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Con la circolare n. 10/E del 16 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile agli incentivi all’esodo, alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 223 del 2006.
Prima del citato provvedimento normativo, in base a quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir, le somme che il datore di lavoro corrispondeva ai propri dipendenti, con età superiore ai 50 anni, se donne, e ai 55 anni, se uomini, al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, scontavano una tassazione agevolata, con applicazione di un’aliquota Irpef pari alla metà di quella applicata per tassare il trattamento di fine rapporto (Tfr) e le altre indennità e somme indicate dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

In sostanza, si prevedeva un regime impositivo agevolato per i lavoratori di aziende in crisi o in fase di ristrutturazione, che avessero deciso di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro.
Per maggiore completezza, deve ricordarsi che la norma è stata censurata dalla Corte di giustizia (sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005), in quanto incompatibile con le disposizioni comunitarie in materia di parità fra i sessi (direttiva 76/207/Cee), nella parte in cui non prevedeva il medesimo limite minimo di età per uomini e donne che volessero beneficiare della tassazione agevolata prevista per l’incentivo all’esodo.

L’articolo 36, comma 23, del Dl n. 223 del 2006, a decorrere dal 4 luglio 2006, ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir.
Il legislatore ha così inteso eliminare, tra l’altro, i profili di incompatibilità di questa disposizione con la normativa comunitaria, evidenziati dalla Corte di giustizia.
In seguito alla cancellazione del regime agevolato, la disciplina fiscale applicabile agli incentivi all’esodo è adesso quella prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.
Pertanto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006), l’incentivo economico corrisposto per favorire la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sconta la tassazione ai fini Irpef con la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, trattandosi di una somma percepita una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Per ovviare agli effetti negativi, derivanti dall’abrogazione della tassazione agevolata, sui piani di incentivo all’esodo, già concordati alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma per i quali non ci sia ancora stata l’erogazione di somme di denaro, è stata introdotta una sorta di clausola di salvaguardia per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale.
In particolare, per non compromettere i diritti di coloro che abbiano già contrattato o avviato un’intesa per l’esodo incentivato prima del 4 luglio 2006, la legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto legge n. 223/2006, modificando l’articolo 36 del decreto medesimo, ha introdotto un regime transitorio, in base al quale le disposizioni, più favorevoli, di cui all’abrogato comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir, fermi restando i requisiti di età ivi previsti, può continuare a essere applicata alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006, oppure cessati successivamente purchè in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.

Al fine di individuare l’ambito applicativo della disciplina transitoria in questione, la circolare n. 10/E del 2007 ha definito con esattezza la natura degli atti e degli accordi in attuazione dei quali deve intervenire la cessazione anticipata dal rapporto di lavoro, fornendo, inoltre, chiarimenti in merito al requisito della certezza della data.

In primo luogo, si è chiarito che le fattispecie riconducibili alla definizione di “accordi” si identificano in tutti gli atti che formalizzano un incontro di volontà tra datore di lavoro e dipendenti, in merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, compresi gli impegni a carattere collettivo tra associazioni di categoria dei dipendenti e datore di lavoro.
Gli “atti”, invece, si identificano negli atti unilaterali, come le delibere aziendali, che impegnano solo il datore di lavoro e che, nel regolamentare le condizioni per l’esodo del personale dipendente, contengono l’invito ai lavoratori interessati a comunicare la propria adesione al piano di esodo.

Sul punto, la circolare precisa che sia gli atti che gli accordi, cui fa riferimento l’articolo 36, comma 23, del decreto legge n. 223/2006, devono necessariamente indicare un termine entro il quale deve intervenire l’adesione del lavoratore che rende definitiva la scelta per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Per circoscrivere ulteriormente le ipotesi in cui possa trovare applicazione il regime transitorio e, quindi, il trattamento fiscale previgente, più favorevole, si richiede la certezza che l’accordo o l’atto siano stati effettivamente posti in essere entro il termine di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006).

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in linea di principio, il requisito della “data certa” va interpretato con riferimento alle disposizioni del Codice civile in materia di prove documentali e, in particolare, avendo riguardo a quanto disposto dall’articolo 2704, in base al quale la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

Secondo la circolare in commento, i “fatti” idonei a conferire carattere di certezza alla data dell’atto, o dell’accordo, sono, tra gli altri, il timbro postale, purchè lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso è apposto, l’invio del documento a un soggetto esterno e, più in generale, l’utilizzo di procedure di protocollazione o di datazione, idonee a garantire l’effettiva immodificabilità dei dati dopo la loro annotazione.

Alla luce dei chiarimenti resi dalla circolare in commento, in presenza di un piano di esodo previsto e disciplinato in un atto o in un accordo che abbia data certa, nel senso anzidetto, anteriore al 4 luglio 2006, e che contenga l’indicazione di un termine per le adesioni dei lavoratori interessati, il regime transitorio, di cui all’articolo 36, comma 23, del decreto legge n. 223/2006, trova applicazione anche nel caso in cui l’adesione del dipendente intervenga successivamente alla predetta data.
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