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Attualità

Gli incentivi per ricerca e sviluppo devono essere mirati

A sostenerlo è stata la Commissione Ue che delinea una strategia quadro per l’implementazione di benefici fiscali per le imprese
 
Con la comunicazione del 22 novembre 2006 "Towards a more effective use of tax incentives in favour of R&D" l'organo Ue ha elaborato una serie di linee guida. Gli incentivi devono indicare i soggetti destinatari e gli obiettivi da raggiungere, essere accessibili al maggior numero di imprese e garantire una compliance  non onerosa. Gli interventi a favore delle spese di ricerca e sviluppo si inseriscono nel quadro più generale della strategia di Lisbona volta a sostenere e a potenziare la competitività dei paesi dell’Unione europea. Con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo l’obiettivo dell’Unione, delineato nel corso dello European Council svoltosi a Barcellona nel marzo 2002, è stato quello di raggiungere la soglia del 3 per cento per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

I precedenti in materia
Nel corso degli anni poi il numero di Paesi membri che prevede o che ha introdotto incentivi fiscali per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo è andato crescendo, tanto che dai 12 paesi dell’Ocse che nel 1992 offrivano incentivi si è giunti nel 2004 a 18 Paesi. Con la comunicazione 728, la Commissione si è riproposta di delineare una possibile strategia quadro per l’implementazione di benefici fiscali a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, tenendo conto delle diversità che caratterizzano i paesi membri ravvisabili nella struttura economica ed industriale, nel livello di investimenti in R&D e nell’ordinamento tributario.
 
Le informazioni in dettaglio
Per tale ragione la Commissione ha ritenuto che, come principio generale, gli incentivi devono chiaramente indicare i soggetti destinatari cui sono rivolti e gli obiettivi da raggiungere, essere accessibili al maggior numero di imprese e garantire una compliance che non si riveli eccessivamente onerosa per i contribuenti e le Amministrazione finanziarie coinvolte. La Commissione si è in particolar modo focalizzata sui temi che seguono. 

Caratteristiche degli incentivi fiscali
La maggior parte degli incentivi fiscali in essere sono misure di carattere generale dirette a tutte le imprese, volte all’incremento degli investimenti in R&D e alla riduzione delle distorsioni che possono crearsi nel mercato. Sono ravvisabili nella pratica anche incentivi fiscali mirati volti a potenziare esclusivamente la leadership in un particolare settore tecnologico, ma che possono comportare al tempo stesso distorsioni nel mercato di riferimento.
 
Tipologia del regime
Gli incentivi fiscali possono basarsi su una riduzione della base imponibile o dell’aliquota applicabile a tutti i costi di ricerca e sviluppo sostenuti da un’impresa (approccio volume based ) o alle spese di ricerca e sviluppo sostenute oltre un certo periodo di tempo (approccio increment based ). La scelta tra i diversi approcci dipende essenzialmente dalle caratteristiche dell’ordinamento del Paese membro e degli obiettivi di politica economica. In generale, l’approccio volume based (che considera tutti i costi sostenuti in favore della ricerca e sviluppo) si rivela efficace, in un determinato Stato membro o in un determinato settore industriale, in presenza di una stabile domanda di mercato per la ricerca e lo sviluppo e per l’innovazione tecnologica. Qualora la politica economica di uno Stato membro sia volta a sostenere settori o industrie dinamiche sarà invece preferibile un approccio increment based .

Tipologia degli incentivi
Negli Stati membri le misure fiscali a favore delle attività di ricerca e sviluppo possono essere sostanzialmente ricondotte alla tassazione differita, al credito di imposta e all’esenzione fiscale. La maggior parte degli ordinamenti dei Paesi Ue riconosce la totale deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo; in altri ordinamenti tributari le spese sono solitamente capitalizzate e ammortizzate lungo un determinato arco temporale. Alcuni stati membri prevedono inoltre l’esenzione fiscale quando la quota di costi deducibili è superiore al 100 per cento. In tal caso la parte in eccesso non deducibile è considerata in esenzione fiscale.

Aliquote applicabili
Il livello di tassazione varia notevolmente tra i diversi Stati membri, anche se la tendenza è quella di determinare aliquote che possano essere sostenibili nel lungo periodo. Una comparazione cross-country delle aliquote può essere effettuata soltanto utilizzando l’indice β che consente di calcolare il valore attuale del reddito ante-imposte necessario a coprire i costi connessi agli investimenti in ricerca e sviluppo e a pagare le imposte sul reddito. 

Individuazione dei costi sostenuti
Nella determinazione degli incentivi fiscali gli Stati membri sono tenuti a individuare chiaramente quali attività e quali costi possono beneficiare di tali misure. La maggior parte dei paesi Ue riconosce la piena deducibilità dei costi sostenuti per il personale; circa la metà degli ordinamenti riconosce la parziale deducibilità di alcune spese in conto capitale connesse all’attività di ricerca e sviluppo, che rappresentano circa il 10 per cento dei costi complessivi.

Conclusioni
La Commissione ha formulato alcune raccomandazioni dirette ai policy makers coinvolti nell’implementazione degli incentivi fiscali per la ricerca e sviluppo. Gli obiettivi e i destinatari delle misure devono essere chiaramente identificati; l’implementazione degli incentivi necessita di dati necessari alla loro valutazione e della definizione delle modalità di reperimento di tali dati; la valutazione sugli incentivi deve tenere conto dell’incremento dell’attività di ricerca e sviluppo generata dagli stessi e dei cambiamenti di strategia adottati dalle imprese; l’analisi degli incentivi deve essere volta anche alla verifica dell’efficacia delle misure introdotte; il processo di valutazione dovrà essere indipendente e i risultati delle valutazioni dovranno essere resi pubblici.
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