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Attualità

Indennità di missione, nessuna scappatoia alla tassazione

Uniche deroghe ammesse, le soglie di esclusione espressamente previste dalla norma

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Nessun compenso erogato nell'ambito del rapporto di lavoro può ritenersi escluso dall'applicazione dell'Irpef in assenza di espressa previsione normativa. Per le indennità di trasferta o di missione la regola è, dunque, quella dell'assoggettamento a tassazione, e le previste soglie di esclusione devono essere intese come deroghe al criterio dell'omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Lo ha ribadito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 207/E.

Alla base dell'intervento dell'Amministrazione, i dubbi creatisi intorno all'esatta portata di una sentenza della Cassazione (la n. 21517 dello scorso ottobre) i cui giudici, in contrasto con quanto sino a quel momento espresso dalla Suprema corte, avevano assegnato una funzione risarcitoria e non retributiva alle somme "corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l'incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse".

I tecnici delle Entrate, oltre ad aver rimarcato il contenuto di numerose altre sentenze di legittimità di indirizzo opposto a quello dato con la pronuncia oggetto di discussione, hanno proceduto a un riepilogo della disciplina, partendo dall'esposizione del principio cardine: il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Relativamente alle indennità di trasferta o di missione (oggetto del documento di prassi è il trattamento fiscale da riservare alle somme erogate dal ministero del Lavoro ai propri dipendenti per attività ispettiva), dunque, le uniche deroghe ammesse sono quelle espressamente previste dalla norma (articolo 51 del Tuir).

Per cui, in generale, oltre una certa soglia (46,48 euro per le trasferte effettuate fuori dal territorio del comune dove è stabilita la sede di lavoro, o 77,47 euro per quelle effettuate all'estero) le indennità di trasferta o di missione concorrono alla formazione del reddito imponibile. Così come è soggetto a tassazione l'intero importo, al netto dei rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, delle indennità corrisposte per le trasferte o le missioni all'interno del territorio comunale.

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