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Attualità

Indici sintetici di affidabilità
pronti per la prima applicazione

Con il decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle finanze si è concluso il percorso di sostituzione degli studi di settore e dei parametri con gli Isa

Il Dm 28 dicembre 2018 ha approvato 106 indici relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e 3 territorialità specifiche che, unitamente ai 69 indici già approvati a marzo di quest’anno, sostituiranno integralmente i parametri e gli studi di settore, così come previsto dall’articolo 9-bis del decreto legge 50/2017.
La fonte normativa da cui trae origine il Dm di approvazione degli indici risiede appunto nel Dl 50 del 2017 che, se da un lato istituisce gli indici sintetici di affidabilità fiscale, precisando che gli stessi debbano essere approvati con un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, dall’altro stabilisce anche che le disposizioni normative e regolamentari, relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri e degli studi di settore, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli indici.
A tal proposito, vale la pena ricordare che il Dl 50/2017, nell’esplicitare le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, pone alla base di ciò l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. coerentemente con il percorso di rinnovamento iniziato già da qualche anno.
 
Al riguardo, va segnalata anche una significativa differenza in merito al procedimento di approvazione degli indici rispetto agli studi di settore; mentre per questi ultimi, infatti, l’articolo 1 del Dpr 195/1999 disponeva, in sostanza, che gli studi di settore si applicavano a partire dal periodo d’imposta nel quale entravano in vigore e che, a tal fine, dovevano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 dicembre di tale periodo d’imposta, per quanto riguarda gli indici di affidabilità fiscale, il comma 2, dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, prevede che “gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati”.
In altre parole, per la norma che disciplinava l’applicazione degli studi di settore, rilevava la data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre, per la norma istitutiva degli indici, rileva più semplicemente la data di emanazione del decreto.
 
Osservando l’elenco dei 106 indici approvati, emerge che gli stessi riguardano 83 “macro attività” in precedenza soggette a studi di settore e 23 che, in precedenza, erano soggette a parametri; in particolare, 2 indici riguardano le attività dell’agricoltura (attività che in passato non erano mai state trattate dagli studi di settore), 23 indici riguardano le attività del commercio, 44 indici l’area dei servizi, 22 il comparto delle manifatture e infine 15 indici riguardano le attività professionali.
Così come era sempre accaduto con gli studi di settore, anche per gli indici e le territorialità specifiche appena approvati, la Commissione degli esperti, dove sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali, ha espresso il proprio parere favorevole sull’idoneità degli stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono.
 
Come evidenziato in precedenza, il decreto ha anche approvato alcune territorialità specifiche che saranno applicate unitamente agli indici in parola; si tratta in particolare delle:
a) territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
b) territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
c) territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.
Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.
 
Al fine di fornire gli elementi informativi necessari alle esigenze di conoscibilità delle metodologie di elaborazione degli indici e delle conseguenti modalità applicative, il decreto contiene anche le Note tecniche e metodologiche relative ai singoli indici nonché quelle relative:
  • agli elementi rilevanti ai fini dell’analisi dei modelli organizzativi di business (Mob)
  • alle tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili, nonché le matrici per l’applicazione dei 106 indici sintetici di affidabilità fiscale
  • agli elementi rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale
  • agli elementi rilevanti ai fini delle analisi territoriali
  • agli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  • alle modalità di arrotondamento dei valori numerici utilizzate nel calcolo degli Isa.
Il Dm 28 dicembre 2018, oltre ad approvare gli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2018, indica anche alcune cause di esclusione dall’applicazione degli indici stessi, ulteriori rispetto a quelle già previste dal comma 6 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017.
Nel merito, occorre ricordare che la norma istitutiva degli indici individua le principali fattispecie al ricorrere delle quali gli indici non risultano applicabili, demandando a successivi decreti ministeriali la possibilità di prevederne altre. I casi disciplinati dalla norma primaria riguardano:
  • inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta
  • presenza di una situazione di non normale svolgimento dell'attività
  • aver dichiarato nel periodo di imposta ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici.
L’articolo 2 del decreto 28 dicembre 2018 ha quindi previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applichino anche nei confronti:
  • dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Con riferimento alla causa di esclusione di cui al terzo punto, è stato stabilito, al comma 3 dell’articolo 2 del decreto, che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96”. Tale previsione, in coerenza con quanto disposto dal Dl 50/2017, risponde all’esigenza di acquisire le informazioni necessarie alle future elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale, nell’ottica di una possibile applicazione anche a tale tipologia di soggetti.
 
Sull’argomento vale la pena osservare che, rispetto al Dm del 23 marzo 2018 che ha approvato i primi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, non sono state replicate le cause di esclusione nei confronti di alcune categorie di soggetti per i quali, nel frattempo, è intervenuta la normativa specifica sul “Terzo settore” che ha previsto espressamente tale esclusione. Si tratta, in particolare:
  • degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del Dlgs 117/2017
  •  delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Dlgs 117/2017
  •  delle imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017.
Altra particolarità da rilevare nel decreto riguarda la previsione di non utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di natura “non fiscale”, diverse quindi da quelle di natura dichiarativa, ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2018.
Tale aspetto, legato all’applicazione degli indici per il solo 2018, si rileva da quanto previsto all’articolo 3, comma 9, del decreto, che dispone: “Per il periodo di imposta 2018, gli indicatori elementari di anomalia elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, e le informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l’anagrafe tributaria o le agenzie fiscali, non forniscono esiti di anomalia”.
La disposizione è conseguente il parere espresso in merito da parte della Commissione degli esperti, che ha proposto di rimandare al prossimo anno l’applicazione degli indici sulla base anche delle informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l’Anagrafe tributaria o le Agenzie fiscali, per evitare possibili criticità in fase di prima applicazione degli indici.
Detta modalità applicativa avrebbe potuto infatti comportare, per l’anno d’imposta 2018, possibili difficoltà da parte degli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, nell’acquisizione dei dati attraverso i sistemi previsti dall’Agenzia delle entrate.
 
In conclusione, va segnalato che nel decreto sono contenuti alcuni interventi di rettifica del precedente Dm del 23 marzo 2018, finalizzati a rendere coerenti e omogenei i contenuti dei due decreti e correggere alcuni refusi della precedente disposizione. In particolare, si segnala che:
  • in merito alle modalità applicative dell’indice AG60U nei confronti dei contribuenti titolari di concessione per l’esercizio dell’attività di “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”, codice attività 93.29.20 che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, e nell’ambito della medesima unità produttiva, le attività complementari, è stata inserita la seguente precisazione: “In presenza di più unità locali, ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente di cui al comma 6, i ricavi derivanti dalle attività complementari di cui al periodo precedente, qualora le stesse siano esercitate dai titolari di concessione per l’esercizio dell’attività di «Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali», nell’ambito della medesima unità produttiva e unitamente a quella oggetto dell’indice AG60U, si considerano derivanti da tale ultima attività
  • in merito alle modalità applicative dell’indice AM81U applicabile nei confronti dei contribuenti che esercitano l’attività di “Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attività 46.71.00”, è stata inserita la seguente precisazione: “Per l’indice AM81U, vista l’attività economica per la quale è stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonché le variabili di cui al comma 5-bis dell’articolo 1, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli stimati in base agli indicatori elementari, vanno aumentati dell’ammontare delle accise rimborsate all’impresa, nel corso dell’anno, dagli organi competenti
  • in relazione ai 69 indici approvati a marzo di quest’anno, sono state estese le cause di esclusione, in coerenza con il decreto in commento, anche ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari, oltre a quelli che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011
  • è stata inserita un’analoga previsione contenuta nel decreto 28 dicembre 2018, riguardante i criteri da utilizzare ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che tengono conto anche delle attività complementari
  • è stato eliminato il riferimento alle cause di esclusione nei confronti di alcune categorie di soggetti per i quali, nel frattempo, è intervenuta la normativa specifica sul “Terzo settore”
  • è stata prevista l’esclusione dall’applicazione dell’indice AG77U nei confronti delle corporazioni dei piloti di porto, in coerenza con quanto era previsto dal precedente studio di settore WG77U, attesa la specifica metodologia applicata in fase di costruzione
  • è stata inserita un’analoga previsione contenuta nel decreto 28 dicembre 2018 (per le medesime motivazioni già chiarite in precedenza) con cui si dispone che: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96
  • è stata inserita un’analoga previsione contenuta nel decreto 28 dicembre 2018 (e per le medesime motivazioni già chiarite in precedenza) con cui si dispone che: “Per il periodo di imposta 2018, gli indicatori elementari di anomalia elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, e le informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l’anagrafe tributaria o le agenzie fiscali, non forniscono esiti di anomalia”.
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