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Attualità

Investimenti al Sud: natanti agevolati
solo se compresi nelle giuste “voci”

I beni ammessi allo sconto fiscale, come anche chiarito dall’Agenzia delle entrate al tempo dell’introduzione dell’antesignano beneficio, vanno classificati come detta la legge originaria

imbarcazioni da diporto

Per accedere al credito d’imposta dedicato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno d’Italia (articolo 1, commi 98 e seguenti, legge n. 205/2015) le imbarcazioni da diporto, come gli altri beni ammessi, devono essere necessariamente classificate nelle voci B.II.2 o B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale (articolo 2424 cc). Lo ribadisce il ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a una interrogazione parlamentare (risposta 5-07730) e, quindi, confermando che non è possibile tout court derogare ai precetti delle norme e della prassi.

La problematica è arrivata in commissione Finanze della Camera, su input di alcune società di noleggio di imbarcazioni da diporto ubicate nelle aree del Sud, che acquistano nuovi natanti, le quali considerano ingiusta l’esclusione dal bonus degli stessi perché, generalmente, ricompresi nella voce B.II.4 “Altri beni”, non ammessa all’agevolazione in base all’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 38/2008, emessa al tempo dell’introduzione del beneficio progenitore.

Il Ministero, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, risponde ricordando innanzitutto, per sommi capi, la disposizione interessata, cioè quella contenuta nel comma 98 dell’articolo unico della Stabilità 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, legge di bilancio 2022. Questa, in particolare, riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi – quelli indicati nel comma 99 – destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rientrano nelle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Riguardo ai beni agevolabili, dalla lettura del comma 99 si evince che gli stessi, oltre a far parte di un progetto di investimento iniziale, da attuarsi tramite l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate negli individuati territori (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento Ue n. 651/2014), non devono appartenere ai settori “trasporti e relative infrastrutture” e “costruzione navale”, così come previsto dall’articolo 13 dello stesso regolamento Ue, a cui rinvia la legge che ha, in origine, plasmato l’agevolazione.
Si tratta della legge n. 296/2006 che, con l’articolo 1, commi da 271 a 279, ha introdotto un analogo credito d'imposta, concesso per l’acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, riferendosi esclusivamente ai beni “classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale …, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile”, vale a dire agli “Impianti e macchinari” (voce B.II.2) e alle “Attrezzature industriali e commerciali” (voce B.II.3).

Quindi, a parere del Mef, per inquadrare i beni agevolabili, restano attuali i chiarimenti forniti nella circolare n. 38/2008, emessa al tempo dell’introduzione dell’antesignano beneficio, che escludono dallo sconto fiscale tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse, come quelli iscritti in quella residuale B.II.4 “Altri beni”, attribuendo, in sostanza, rilevanza alla corretta classificazione contabile, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili in tema di immobilizzazioni materiali.
In conclusione, alla presenza di tutti gli altri requisiti per accedere al credito d’imposta, le imbarcazioni da diporto nuove, acquistate dalle società di noleggio, possono essere considerate agevolabili solo se classificate nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del codice civile.

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