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Attualità

Invio di dati e date di invio

Panoramica sulle nuove comunicazioni da effettuare in via telematica all'Agenzia delle entrate Come cambia il calendario per la presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte

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Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 introduce nuovi obblighi per l'invio di dati, apportando inoltre diverse modifiche ai termini per la presentazione e la trasmissione telematica dei modelli di dichiarazione e per le modalità e la tempistica dei versamenti.

L'articolo 35, al comma 27, con riferimento alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria effettuate da enti e organismi vari ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73, introduce l'obbligo di comunicare in via telematica i dati relativi ai risarcimenti e ai beneficiari da parte di imprese, intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano somme di denaro a danneggiati in virtù di contratti di assicurazione. Il riferimento è alle somme erogate a partire dal 1° ottobre 2006. Contenuto, modalità e termini saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 37, nei commi da 4 a 7, interviene in materia di trasmissione, e successiva archiviazione in Anagrafe tributaria, dei dati (natura del rapporto, dati anagrafici e codice fiscale dei titolari) concernenti i rapporti finanziari, che banche, poste e altri intermediari sono tenuti a conservare in base all'articolo 7 del Dpr 605/73, e le relative sanzioni in caso di mancato invio degli stessi (v. Giuseppe Malinconico, "Casse vuote per i professionisti", su FISCOoggi del 5 luglio 2006). Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate definirà specifiche tecniche, modalità e termini per la comunicazione delle suddette informazioni, relative ai rapporti sorti a decorrere dal 2001, ancorché attualmente non più esistenti.

I commi 8 e 9 del medesimo articolo prevedono che, nei 60 giorni successivi al termine previsto per l'invio della comunicazione annuale dei dati Iva (da trasmettere entro il mese di febbraio), vengano presentati gli elenchi dei fornitori e dei clienti per operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, con l'indicazione del codice fiscale e dell'importo delle operazioni e con l'esposizione, in dettaglio, dell'imponibile, dell'imposta e delle operazioni non imponibili ed esenti. Anche questo adempimento verrà regolamentato da un provvedimento direttoriale, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'elenco clienti comprenderà esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva.

I commi da 10 a 13 dell'articolo 37 riscrivono il calendario per la presentazione delle dichiarazioni e l'effettuazione dei versamenti di imposta, con decorrenza dal 1° maggio 2007.
L'approvazione dei modelli per le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap viene fissata al 31 gennaio di ciascun anno.
La presentazione delle dichiarazioni cartacee a banche o poste viene anticipata al 30 giugno, con obbligo a carico delle stesse di trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni ricevute dai contribuenti entro quattro mesi dalla scadenza del termine o dalla data di presentazione per le dichiarazioni tardive (precedentemente questo termine era di cinque mesi).
La scadenza per la presentazione telematica viene fissata al 31 luglio, in luogo dell'attuale 31 ottobre, mentre le dichiarazioni dei soggetti Ires andranno trasmesse in via telematica entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto l'evento straordinario), al posto dell'attuale decimo mese.

L'invio telematico diviene obbligatorio anche per le persone fisiche tenute alla dichiarazione Iva, che abbiano volume d'affari pari o inferiore a 10mila euro e per i soggetti con attività soggette a parametri.

Il rilascio del Cud e delle altre certificazioni da parte dei sostituti d'imposta deve avvenire entro il 28 febbraio (non più il 15 marzo).
Il modello 730 deve essere consegnato al Caf o all'intermediario abilitato entro il mese di maggio (fino a oggi, il 15 giugno); chi presta assistenza fiscale deve trasmettere le dichiarazioni predisposte all'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio (e non più entro il 20 ottobre).

La dichiarazione dei sostituti non può più essere inclusa nel modello unificato e i termini della sua presentazione sono anticipati al 31 marzo (attualmente, le scadenze erano 30 settembre per il 770 semplificato e 31 ottobre per il 770 ordinario).

I versamenti del saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap andranno anticipati dal 20 al 16 giugno; per le persone giuridiche, i termini per i saldi Ires e Irap scadono il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Per tutti i contribuenti, i suddetti termini possono essere differiti nei trenta giorni successivi, previa maggiorazione dello 0,40 per cento.

Nuove scadenze anche per i versamenti ai fini Ici: prima rata entro il 16 giugno, seconda tra il 1° e il 16 dicembre. Scompare, poi, a decorrere dall'anno 2007, l'obbligo di presentare la dichiarazione (o la comunicazione) ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. La stessa, infine, potrebbe entrare a far parte della dichiarazione 730 o Unico ed essere versata con le modalità di cui al Dlgs n. 241/97 (per l'attuazione di queste ultime disposizioni, è prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame).

Con il comma 15 dell'articolo 37 del Dl 223/2006, viene istituita la nuova tipologia di "contribuenti minimi in franchigia" (articolo 32-bis, Dpr 633/72). Questi soggetti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia l'ammontare totale delle operazioni ed eventualmente potranno farsi assistere negli adempimenti dall'ufficio delle Entrate competente; in tal caso, dovranno munirsi degli strumenti informatici per colloquiare con il Sistema informativo della medesima Agenzia. Un successivo provvedimento stabilirà le modalità di applicazione della norma.

Nei commi da 21 a 23 sono stabiliti, per le Camere di commercio, obblighi di trasferire in formato elettronico elaborabile all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle domande di iscrizione, variazione e cancellazione e i dati dei bilanci di esercizio depositati. Fino alla realizzazione di modalità di archiviazione in formato elaborabile, i dati saranno trasferiti nel formato elettronico disponibile. La prima trasmissione sarà effettuata entro il 31 ottobre 2006.

I commi da 33 a 37 introducono, con effetto dal 1° gennaio 2007, l'obbligo per i commercianti al minuto e assimilati e per le imprese della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei corrispettivi giornalieri per ogni punto vendita. Termini e modalità verranno stabiliti da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 49, infine, prescrive l'obbligo per i titolari di partita Iva di versare le imposte e i contributi esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari, a partire dal 1° ottobre 2006.

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