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Attualità

Ipocatastali, nessuna esenzione per gli acquisti della Provincia

Sfuggono alle due imposte solo le formalità relative ai trasferimenti derivanti da successione o donazione

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Gli atti relativi all’acquisto di immobili da parte di enti pubblici territoriali pagano l’imposta catastale nella misura del 10 per mille e quella ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Questo per tutti i trasferimenti a titolo oneroso. Le norme tributarie, infatti, prevedono l’esenzione dalle due imposte per tutte le formalità eseguite nell’interesse dello Stato, mentre, per i trasferimenti in cui destinatari siano Regioni, Province e Comuni, la stessa opera limitatamente alle acquisizioni derivanti da successioni e donazioni.

È il contenuto della risoluzione n. 311/E del 5 novembre, con la quale l’Agenzia ha risposto a una domanda di interpello formulata da una Amministrazione provinciale, che essendo in procinto di acquistare una parte di un edificio da una società immobiliare da utilizzare come sede di alcuni propri uffici, ha chiesto la consulenza degli esperti delle Entrate sulla tassazione, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, da applicare agli atti di trasferimento della proprietà. L’istante, facendo riferimento alle disposizioni legislative sulle due imposte, aveva ipotizzato il riconoscimento dell’esenzione.

In sostanza, si precisa nella risoluzione, dall’analisi del quadro normativo si rileva che il beneficio fiscale è concesso soltanto per le formalità connesse ai trasferimenti effettuati in favore dello Stato, sia quelli a titolo oneroso sia quelli derivanti da successioni o donazioni.
Diverso è il caso dei passaggi di proprietà in favore di Regioni, Province e Comuni. Per le trascrizioni ipotecarie e le volture catastali è fissata l’esenzione limitatamente alle ipotesi di fabbricati donati o acquisiti per successione. Quando invece le stesse Amministrazioni acquistano - pagando quindi un prezzo - immobili (anche se strumentali e sottoposti a tassazione Iva), i relativi atti sono soggetti alle due imposte.

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