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Attualità

Irap 2007: più alta la deduzione per incremento occupazionale

La disposizione è tesa a incentivare l'assunzione di lavoratrici nelle aree svantaggiate

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Le principali novità del modello Irap 2007 sono riconducibili al comma 266 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha apportato modifiche all'articolo 11 del Dlgs 446/1997 (istitutivo dell'Irap). La norma citata prevede, alla lettera e), un aumento della "ulteriore" deduzione per incremento della base occupazionale, fissata dai commi 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997, in caso di assunzione di "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione". Si tratta, in particolare, delle donne di un'area geografica al livello Nuts II(1), nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili, e la disoccupazione femminile abbia superato, per almeno due dei tre anni civili precedenti, il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata.

In particolare, il nuovo comma 4-sexies all'articolo 11 dispone che, nell'ipotesi che le nuove assunzioni a tempo indeterminato riguardino tali soggetti, l'importo deducibile, determinato ai sensi del comma 4-quater - che consiste nel minore importo tra il costo del lavoro del neoassunto e l'importo di 20mila euro - deve essere, rispettivamente, moltiplicato:

  • per 5 (anziché per 3) nel caso che le assunzioni vengano effettuate nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce. Si tratta di assunzioni effettuate in Molise, Abruzzo, e particolari zone di regioni del Centro-nord
  • per 7 (anziché per 5) nel caso che le nuove assunzioni avvengano nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato Ce. Si tratta di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud (Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Valgono in ogni caso i limiti di intensità di aiuto consentiti, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, dal regolamento (Ce) n. 2204/2202, nonché le ulteriori condizioni in materia di assunzioni di lavoratori svantaggiati previsti dallo stesso regolamento.

Considerato che la nuova deduzione dalla base imponibile Irap è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella modulistica Irap 2007 è stata gestita nel quadro IQ relativo alle società di capitali e in quello degli enti non commerciali.
Tali soggetti, infatti, possono essere caratterizzati da un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio, 1° ottobre 2006 - 30 settembre 2007) e dovranno, in tale ipotesi, presentare comunque la dichiarazione Unico 2007, in quanto, in forza di quanto disposto dal Dpr n. 322/1998, "ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio …da utilizzare

  1. per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente
  2. ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione".

Nel modello Irap 2007 di società di capitali ed enti non commerciali sono state integrate le istruzioni del rigo "Deduzione per incremento della base occupazionale", che si presenta nel modo seguente:



Si ipotizzi un'impresa operante in Sicilia che assuma una lavoratrice che rientra nella definizione di lavoratore svantaggiato, di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002, e che realizzi con tale assunzione un incremento occupazionale, vale a dire una differenza positiva tra la consistenza di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta (31 dicembre 2007) e il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato utilizzati nel periodo d'imposta precedente (2006).
Si ipotizzi che l'assunzione avvenga il 1° febbraio e che il costo sostenuto dall'impresa per la lavoratrice neoassunta sia pari a 30mila euro.

La deduzione "base" da indicare nella colonna 1 (ipotizzando che il costo sostenuto dall'impresa per la lavoratrice sia pari all'incremento del costo del personale dal 2006 al 2007), ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 11, è pari al minore dei seguenti importi:

  • 30mila euro (costo del personale neoassunto)
  • 18.301 euro, ottenuto, tenendo conto che l'assunzione è avvenuta in corso d'anno, dal ragguaglio del valore massimo di 20.000 euro (20.000 per 334 - giorni intercorrenti tra il 1° febbraio e il 31 dicembre - diviso 365).

L'ulteriore deduzione, di cui al comma 4-sexies, da indicare in colonna 3 (in quanto si tratta di una assunzione effettuata in Sicilia, vale a dire nelle regioni ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato Ce), si ottiene moltiplicando la deduzione base per 7 (anziché per 5, come previsto dal comma 4-quinquies) e indicando tale importo al netto della deduzione base.
L'importo da indicare in colonna 3 risulterà pari a (18.301 x 7) - 18.301 = 109.806.
L'importo della deduzione complessiva (deduzione base più ulteriore deduzione) va indicato in colonna 4 (128.107 euro).



Occorre precisare che, in base al comma 4-septies dell'articolo 11 del Dlgs n. 446/1997, è previsto che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a):

  • numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5mila o 10mila euro), e
  • numero 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali)

è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi:

  • 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo)
  • 4-bis1 (deduzione di 2mila euro fino a cinque dipendenti)
  • 4- quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

In concreto, il soggetto passivo, che vuole ottenere il massimo beneficio fiscale in termini di deduzioni dalla base imponibile Irap, dovrà confrontare per ciascun dipendente l'importo massimo delle deduzioni già esistenti con quello ottenibile in base alle nuove deduzioni, sempreché, ovviamente, in entrambi i casi ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stesse.

Sul tema delle deduzioni Irap occorre, infine, segnalare il comma 269 dell'articolo 1 della legge finanziaria n. 296, che, al fine di anticipare gli effetti delle nuove disposizioni, in sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme, che nella generalità dei casi coinciderà con l'anno 2007, prevede che il contribuente può assumere come dato storico, vale a dire come imposta del periodo precedente (anno 2006), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni (tra cui anche la "ulteriore" deduzione per l'incremento della base occupazionale, di cui al comma 4-sexties) e tenendo conto anche della loro graduale introduzione. Analoga facoltà viene accordata per il secondo periodo d'imposta di applicazione delle nuove deduzioni.


NOTE:
1) La sigla Nuts indica la nomenclatura delle unità territoriali statistiche istituita dall'Ufficio statistico europeo (Eurostat) e utilizzata in materia di Fondi strutturali dal 1998. Per quanto riguarda l'Italia, sono classificate come livello Nuts II le regioni, mentre le province e i territori di dimensioni minori (comuni, eccetera) sono classificati come livello Nuts III.
Sull'elenco delle zone di livello Nuts 2 ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro dell'aspetto transnazionale dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013, vedasi l'allegato II della decisione della Commissione europea del 31 ottobre 2006.

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