Il via libera con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio.
Più di una le modifiche rispetto al modello dello scorso anno.
- La prima si rileva già nel frontespizio, dove è stata inserita una nuova casella, denominata “Dichiarazione integrativa” (art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98): andrà barrata dal contribuente che, dopo aver già presentato una dichiarazione Irap, intende trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.
- Più ricca la tabella delle aliquote applicabili per il 2011: oltre alle modifiche introdotte da leggi regionali, sono presenti anche le aliquote statali, comprese quelle maggiorate per effetto del Dl 98/2011 (“manovra di luglio”), che riguardano le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione. La tabella presenta un elenco completo, suddiviso per regione, di tutte le aliquote applicabili, a ciascuna delle quali corrisponde un codice che va riportato nel quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta.
- Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, è stata prevista una nuova ipotesi di variazione in aumento e in diminuzione (quadri IP e IC): si tratta dei componenti rilevanti ai fini Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni Irap.
- Introdotta una nuova sezione del quadro IS, dedicata all’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni. In particolare, vi andranno specificati gli importi assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.
- Infine, nel quadro IR, debutta la colonna “deduzioni regionali” nella sezione relativa alla ripartizione della base imponibile. Interessa, quest’anno, i contribuenti delle regioni Piemonte e Umbria per i quali è stata introdotta una deduzione in caso di incremento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.