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Attualità

Irap. Deduzione ampia per i "ricercatori" (1)

Agevolazione riconosciuta anche per il personale distaccato da altri enti pubblici e/o da soggetti privati

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Con la risoluzione n. 138/E del 13 dicembre, emessa a seguito di un interpello proposto da un consorzio universitario (ente non commerciale), l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione prevista dal comma 1, lettera a), articolo 11 del Dlgs n. 446 del 1997.
Quest'ultimo prevede che, nella determinazione della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive (Irap), sono ammessi in deduzione (unitamente ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e alle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro e inserimento) i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese, costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

La deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca, attestazione che può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni), ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

Nel modello Irap per le persone fisiche, società di persone, enti non commerciali, la deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca viene indicata in una apposita colonna all'interno del rigo "deduzioni", presente all'interno delle varie sezioni riservate ai soggetti che svolgono attività commerciale, agricola, di lavoro autonomo o istituzionale, nel caso, questo ultimo, di enti pubblici non commerciali.
Anche se in talune rare ipotesi sono previste delle differenze, il rigo "deduzioni" si presenta quasi sempre nel modo sotto riportato.



Nel modello Irap per le società di capitali, la deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca viene indicata nel rigo IQ62.



La risoluzione n. 138/E chiarisce che sono deducibili ai fini Irap i costi del personale addetto alla ricerca, non solo nel caso in cui i ricercatori siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, ma anche nelle seguenti particolari ipotesi:

  • distacco del ricercatore da altro ente pubblico e/o soggetti privati sulla base di contratti onerosi per il distaccatario
  • titolarità da parte del ricercatore di borse di studio finalizzate all'esecuzione di specifici temi di ricerca, con valutazione dei risultati conseguiti e del percorso formativo realizzato
  • assunzione del ricercatore con contratto di collaborazione a progetto, con valutazione preventiva curriculare e consuntiva in relazione ai risultati conseguiti
  • titolarità da parte del ricercatore di contratti di collaborazione occasionali con individuazione di uno specifico, puntuale, obiettivo, anche in questo caso con valutazione preventiva curriculare e consuntiva in relazione al risultato conseguito.

Distacco
Nell'ipotesi particolare del distacco di personale addetto alla ricerca, viene chiarito che la disposizione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), trova applicazione in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 11, comma 2, del Dlgs n. 446 del 1997.
Quest'ultima stabilisce, per il soggetto distaccante, che "gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile" e, per il soggetto distaccatario, che "nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1".

Con particolare riferimento al soggetto distaccatario è, quindi, consentita la deducibilità dei costi del personale addetto alla ricerca, anche se gli stessi sono stati distaccati da altri soggetti.
In concreto, ipotizzando che una società privata distacchi del personale presso un ente non commerciale per lo svolgimento di attività di ricerca, e che per lo stesso l'ente distaccatario paghi, a copertura degli oneri retributivi, una somma pari a 100 euro, i modelli della società distaccante e dell'ente distaccatario si presenteranno nel seguente modo:

a) società distaccante
La società distaccante contabilizzerà l'importo riscosso dalla distaccataria nella voce A5 - "altri ricavi e proventi" - del conto economico, e nel modello Irap riporterà tale importo (nel rigo relativo agli "altri ricavi e proventi") in colonna 1 "valori contabili" e in colonna 3 "variazioni in diminuzione", alla luce del primo periodo dell'articolo 11, comma 2, in base al quale tale importo non concorre a formare la base imponibile.
La conseguenza è che in colonna 4 "valori Irap" risulterà un importo tassabile pari a 0.



b) ente distaccatario
L'ente non commerciale distaccatario presso cui il soggetto distaccato svolge attività di ricerca riporterà l'importo di 100 nell'apposita casella che nel modello Irap è stata prevista per consentire la deduzione dei costi del personale addetto alla ricerca.



Nella particolare ipotesi che il ricercatore venga impiegato in attività commerciali, l'ente distaccatario contabilizzerà l'importo pagato nella voce B7 - "costi per servizi" - del conto economico, e nel modello Irap riporterà tale importo (nel rigo relativo ai "costi per servizi") in colonna 1 "valori contabili" e in colonna 3 "variazioni in diminuzione", alla luce del secondo periodo dell'articolo 11, comma 2, in base al quale gli importi corrisposti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.
La conseguenza è che in colonna 4 "valori Irap" risulterà un importo deducibile pari a 0.



Come nel caso sopra riportato, sulla base della risoluzione n. 138, l'ente non commerciale distaccatario presso cui il soggetto distaccato svolge attività di ricerca riporterà l'importo di 100 nell'apposita casella "personale addetto alla ricerca e sviluppo", in modo da portarsi in deduzione il costo del personale addetto alla ricerca distaccato.



1 - continua. La seconda parte sarà pubblicata giovedì 21

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