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Attualità

Irap e agricoltori. Elevato il limite per l'esonero

Passa da 2.582,28 a 7.000 euro il livello di volume d'affari che consente l'applicazione del regime di favore

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L'articolo 2, comma 32, del decreto legge n. 262/2006 introduce una modifica all'articolo 3 del Dlgs n. 446 del 15 dicembre 1997 (decreto istitutivo dell'Irap), che contiene l'elenco dei soggetti passivi dell'Irap e, in particolar modo, alla lettera d), che riguarda i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir.
Viene confermato per questi ultimi, nel caso siano in possesso di determinati requisiti, il particolare regime di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e dal versamento dell'Irap, già previsto dal Dlgs n. 446/1997.

La novità è rappresentata dal fatto che viene elevato da 2.582,28 euro a 7mila euro il livello di volume d'affari che consente l'applicazione del regime di esonero, mentre non è più prevista l'elevazione a 7.746,85 euro per le imprese collocate in Comuni montani con meno di mille abitanti, o in Comuni con meno di 500 abitanti, come individuati dalle Regioni.

Il produttore agricolo, esattamente come avveniva prima dell'emanazione del Dl n. 262/2006, al fine di poter beneficiare del regime di esonero Irap, deve rispettare una seconda condizione: deve risultare esonerato dagli adempimenti Iva, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633 del 1972.
In base a quest'ultima norma, anch'essa modificata dal Dl n. 262/2006, il produttore agricolo è esonerato dal versamento dell'Iva, dalla tenuta dei documenti contabili e dalla presentazione della dichiarazione annuale se:

  • realizza un volume d'affari non superiore a 7mila euro
  • realizza un volume d'affari costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli inseriti nella tabella A, parte prima, allegata al decreto Iva.

E' necessario, inoltre, che, ai fini dell'esonero Iva:

  • il produttore agricolo numeri e conservi le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39
  • i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, emettano fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnandone copia al produttore agricolo e registrandola separatamente a norma dell'articolo 25.

Il regime di esenzione cessa comunque di avere applicazione:

  • nel caso in cui venga superato il limite di 7mila euro, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite
  • nel caso in cui sia superato il limite di un terzo delle cessioni di prodotti non agricoli, a partire dallo stesso esercizio in cui si verifica tale condizione.

Nel caso che non trovi applicazione il regime di esonero, occorre considerare nell'ambito del Dlgs n. 446/1997, l'articolo 9, comma 1, che stabilisce che per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione.
Nel quadro IQ, relativo alla determinazione del valore della produzione da assoggettare a Irap, presente all'interno del modello Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali, è, quindi, presente una apposita sezione che si presenta nel seguente modo:


I numeri dei righi possono risultare diversi a seconda del modello considerato

In base all'articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 446 del 1997, i soggetti sopra indicati possono optare - con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi - per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari, vale a dire determinando la base imponibile come differenza tra componenti positivi del valore della produzione e costi della produzione (a eccezione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente).
In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I e barrata l'apposita casella presente all'interno di tale sezione.

Nel quadro IQ di Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali, è presente una apposita sezione, che si presenta nel seguente modo:


I numeri dei righi possono risultare diversi a seconda del modello considerato

Da ultimo, merita una riflessione il confronto e la possibile coesistenza tra il regime di esonero fino a 7mila euro, previsto dall'articolo 3 del Dlgs n. 446 del 1997, come modificato dal Dl n. 262/2006, e la deduzione forfetaria prevista dal comma 4-bis del Dlgs n. 446 del 1997.
Quest'ultima è correlata all'ammontare di valore della produzione realizzato e spetta nelle seguenti misure:

(valori in euro)

Base imponibile
 
 
 
 Deduzione
fino a
180.759,91
 
 
8.000
oltre
180.759,91
e fino a
180.839,91
6.000
oltre
180.839,91
e fino a
180.919,91
4.000
oltre
180.919,91
e fino a
180.999,91
2.000


Nel modello Irap, la deduzione in esame viene denominata "Ulteriore deduzione" e viene indicata nel rigo seguente:


Il numero del rigo può risultare diverso a seconda del modello considerato

Sulla base degli scaglioni di base imponibile previsti da tale norma risulta che fino a 180.759,91 euro spetta una deduzione dalla stessa base imponibile pari a 8mila euro.

Per i produttori agricoli possono, quindi, verificarsi tre situazioni:

(valori in euro)
base imponibile < a 7.000nessun adempimento ai fini Irap
base imponibile > 7.000
e < a 8.000
presentazione della dichiarazione e nessun versamento ai fini Irap, dato che la deduzione forfetaria abbatte totalmente i corrispettivi
base imponibile > 8.000presentazione della dichiarazione e versamento ai fini Irap sulla differenza tra la base imponibile e l'importo di 8.000 euro

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