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Attualità

Irap e banche: interessi deducibili "pro-rata"

La disposizione si applica anche alle cosiddette "holding industriali"

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E' l'altra disposizione del decreto sul "tesoretto" che modifica la determinazione del valore della produzione per le banche, le altre imprese finanziarie e le assicurazioni: a carico di tali soggetti è posto l'onere della contribuzione finanziaria del beneficio fiscale. La deducibilità degli interessi passivi è, cioè, limitata al solo ammontare riferibile alla attività tipica - caratteristica. La norma (l'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 81/2007) prevede, in particolare, l'indeducibilità per la parte corrispondente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

La disposizione, integrando l'articolo 6 del Dlgs n. 446 del 1997, stabilisce infatti che "Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria".

Si supponga che il bilancio di una banca(1) presenti:

  • alla voce 20 del conto economico "interessi passivi e oneri assimilati" per 15milioni di euro
  • alla voce 190 del passivo dello stato patrimoniale "azioni proprie" per 5milioni di euro
  • alle voci dell'attivo dello stato patrimoniale i seguenti importi:



10
Cassa e disponibilità liquide
10.000.000
20
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
240.000.000
30
Attività finanziarie valutate al fair value
15.000.000
40
Attività finanziarie disponibili per la vendita
8.000.000
50
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
12.000.000
60
Crediti verso banche
50.000.000
70
Crediti verso clientela
600.000.000
80
Derivati di copertura
30.000.000
90
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica
2.000.000
100
Partecipazioni
15.000.000
110
Attività materiali
45.000.000
(di cui 10.000.000oggetto di locazione finanziaria)
120
Attività immateriali
100.000
130
Attività fiscali
5.000.000
140
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
900.000
150
Altre attività
35.000.000
Totale attivo
1.068.000.000


La percentuale di interessi deducibili (esprimendo gli importi in migliaia) sarà pari a:



Gli interessi passivi saranno quindi deducibili in misura pari a 0,918715 x 15.000 = 13.780,72

La disposizione che introduce il pro rata di indeducibilità si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, comportando la compilazione del rigo relativo agli interessi passivi e oneri assimilati del modello Irap "Società di capitali" 2008, nel modo sotto riportato:



La parte indeducibile degli interessi passivi va specificata nella colonna 3 (variazioni in diminuzione) in modo da rettificare in diminuzione il valore contabile di colonna 1, e di evidenziare in colonna 4 gli interessi passivi deducibili ai fini Irap.

Banche, altri enti finanziari e assicurazioni, agli effetti dei versamenti in acconto dell'Irap, dovranno applicare il pro rata di indeducibilità solo in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto, con la conseguenza che quanto è stato pagato in più con la prima rata di acconto potrà essere recuperato con la seconda o, in alternativa, nel momento del versamento del saldo Irap 2007 da versare il prossimo anno.

Occorre, infine, precisare che la disposizione che limita la deducibilità degli interessi passivi si applica anche alle cosiddette "holding industriali", vale a dire alle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria e per le quali sussiste l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, in una apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Tale previsione va comunque coordinata con il comunicato stampa diramato, il 16 luglio 2007, dal ministero delle Finanze, il quale ha stabilito che "poiché l'assunzione e la gestione delle partecipazioni costituisce l'attività caratteristica delle holding, nel pro rata patrimoniale previsto dalla norma sulla deducibilità degli interessi passivi il valore di bilancio di tali partecipazioni figura sia al numeratore che al denominatore del rapporto".
La presenza del valore delle partecipazioni al numeratore (a differenza di quanto avviene per le banche) rende meno penalizzante l'applicazione del pro rata per le holding, in quanto aumenta il valore del rapporto e determina di conseguenza un aumento della quota deducibile degli interessi passivi.

NOTE:
1) per chiarimenti in merito alla composizione delle voci e delle sottovoci del bilancio bancario si rinvia alla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005

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