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Attualità

Irap, le peculiarità regionali - 1

Agevolazioni ed esenzioni, riduzioni e maggiorazioni nel Mezzogiorno

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Le istruzioni al modello Irap 2006, disponibile in bozza sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e che costituisce il quadro IQ all'interno di Unico 2006, riportano in appendice, come negli anni precedenti, una tabella contenente l'elenco aggiornato delle disposizioni di legge - regionali o provinciali - che hanno modificato il regime impositivo e/o le aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2005.

L'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, istitutivo dell'Irap, prevede infatti la possibilità per le Regioni di variare, per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, in aumento o in diminuzione e fino a un punto percentuale, sia l'aliquota di base fissata fin dall'origine nella misura del 4,25 per cento, sia quella dell'1,9 per cento stabilita dall'articolo 45 per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601 (ai sensi dello stesso articolo 10 "sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' art.8 del D.P.R. n. 1639 del 1968 o la pesca in acque interne").

Da ricordare, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare la riduzione dell'aliquota o l'esenzione dall'imposta nei confronti dei seguenti soggetti:

  • le Onlus in base all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale")
  • le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) che sono succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), in base al comma 299 della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), qualora si siano avvalse della facoltà prevista dall'articolo 21 del Dlgs n. 460/97.

La Regione Campania, con legge n. 23 del 28 dicembre 2005, ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, una maggiorazione generalizzata dell'aliquota, elevata al 4,55 per cento, per tutti i soggetti passivi, con due eccezioni:

  • le nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007, limitatamente ai primi tre periodi d'imposta;
  • le imprese e i lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40 per cento rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo d'imposta nel quale si verificano i presupposti e per i tre anni successivi.

Con la stessa legge ha disposto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aumento dell'aliquota al 4,75 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 del Dlgs 446/97 (banche ed altri enti e società finanziari).

La Regione Sicilia, con legge n. 17 del 28 dicembre 2004, ha stabilito due agevolazioni per incentivare lo sviluppo dell'economia isolana e per migliorare gli standard di sicurezza nel territorio della regione. In particolare, è stata prevista, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, la riduzione di aliquota dell'1 per cento, fissata quindi al 3,25 per cento, per:

  • le società cooperative a mutualità prevalente di cui al titolo VI del libro V del Codice civile(1), così come modificato dall'articolo 8 del Dlgs 6/2003, che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Per i due periodi di imposta successivi, la riduzione di aliquota è, invece, rispettivamente, dello 0,75 e dello 0,50 per cento.
  • gli istituti esercenti attività di vigilanza privata (articoli 133 e seguenti del regio decreto n. 773/31, e successive modifiche e integrazioni).

Rimangono in vigore per l'anno d'imposta 2005 le agevolazioni previste con precedenti leggi regionali a favore di:

  • piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 2/2002 (sono esenti dall'Irap le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). L'aliquota è ridotta al 4 per cento
  • aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni. L'aliquota è applicata per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia nella misura del 3,25 per cento.

In Sicilia, inoltre, sono previste esenzioni per i seguenti soggetti:

  • le Onlus di cui al Dlgs 460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000(2), le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(3) e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) (4)
  • le nuove imprese femminili e giovanili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nel 2004. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'età del titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione. L'esenzione opera per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003
  • le imprese turistiche e alberghiere, le imprese artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agro-alimentari, le imprese del settore dell'information technology e tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro. L'esenzione spetta - per i cinque periodi d'imposta successivi - in caso di inizio attività dal 2004 e a condizione che tali imprese abbiano sede legale, amministrativa e operativa nel territorio siciliano
  • le imprese già operanti in Sicilia, per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. L'esenzione spetta per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Infine, scontano l'Irap maggiorata nella misura massima del 5,25 per cento:

  • le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi
  • le banche e altri enti e società finanziari e imprese di assicurazioni di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 446/97 (l'aliquota è del 5 per cento se tali soggetti operano in forma cooperativa).

Puglia e Sardegna non hanno apportato alcuna modifica alle aliquote Irap rispetto a quelle in vigore nel 2004; in entrambe le regioni rimane, quindi, applicabile per il periodo d'imposta 2005 l'esenzione per le Onlus di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/97, deliberata con leggi regionali emanate prima del 2005 (rispettivamente, legge n. 7/2002, articolo 48, e legge n. 3/2003, articolo 17, comma 5).

La Regione Calabria non ha disposto alcuna modifica alle aliquote Irap, per cui sono applicabili unicamente quelle previste dagli articoli 16 e 45 del Dlgs 446/97 (aliquota di base del 4,25 per cento, quella dell'1,9 per cento per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi e quella dell'8,5 per cento per le amministrazioni pubbliche).

La Regione Basilicata non ha disposto variazioni per l'anno 2005. Rimangono quindi in vigore le agevolazioni (aliquota del 3,25 per cento) previste, con la precedente legge n. 10/2002, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dlgs 446/97 considerati Onlus ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/97, e per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91.


1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata giovedì 23


NOTE:
1) In base agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Sono inoltre caratterizzate da un ammontare di ricavi delle vendite di beni e servizi verso soci superiore al 50 per cento del totale dei ricavi e da un ammontare del costo del lavoro dei soci superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro.

2) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni, movimenti, gruppi e federazioni "costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". Ai sensi del comma 2, non sono invece considerati associazioni di promozione sociale i "partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati".

3) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
".

4) Si ricorda che alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) sono succedute le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) e che, in base al comma 299 della legge 266/2005, a decorrere dall'anno d'imposta 2006, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, qualora si siano avvalse della facoltà prevista dall'articolo 21 del Dlgs 460/97, possono deliberare la riduzione dell'aliquota o l'esenzione dall'imposta anche nei confronti delle suindicate Asp.

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