In Friuli Venezia Giulia non ci sono state modifiche normative che hanno interessato le aliquote Irap rispetto a quelle previste l'anno precedente. Rimane quindi applicabile l'agevolazione a favore delle nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (Aia). Tale agevolazione consiste in una riduzione dell'aliquota, rispetto a quella base ordinaria del 4,25 per cento, nelle seguenti misure:
- 1 per cento (aliquota quindi al 3,25 per cento) per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 991/52 ("Provvedimenti in favore dei territori montani")
- 0,8 per cento (aliquota quindi al 3,45 per cento) per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.
Sono altresì applicabili l'esenzione Irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/92, che una norma interpretativa contenuta nell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005 ha esteso anche a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)(1), e l'esenzione per le Onlus.
La Regione Emilia Romagna non ha disposto alcuna variazione alle aliquote Irap per l'anno d'imposta 2005 per cui rimangono in vigore le agevolazioni già specificate nelle istruzioni al modello dello scorso anno:
- a favore delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/87(2), è prevista una riduzione dell'1 per cento dell'aliquota (dal 4,25 al 3,25 per cento)
- per gli enti non commerciali considerati Onlus ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(3), l'aliquota applicabile è del 3,50 per cento.
Anche in Liguria non ci sono novità in tema di aliquote applicabili all'anno d'imposta 2005 rispetto a quelle del 2004. In particolare, sono previste agevolazioni che riguardano:
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000(4), iscritte al registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge medesima. L'aliquota è fissata al 3,25 per cento
- i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice e persone fisiche esercenti attività commerciali), che hanno intrapreso nuove iniziative produttive - imprenditoriali tra il 23/05/01 e il 31/12/2003 e che hanno sede effettiva nel territorio dei comuni interamente montani. L'aliquota prevista è del 3,25 per cento
- gli organismi di volontariato di cui alla legge 266/91(5) e le cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 381/91(6), iscritti nell'apposito registro-albo regionale. Per questi soggetti, l'aliquota è stata fissata al 3 per cento.
La Regione Veneto ha disposto, con legge n. 29 del 26 novembre 2004, l'esenzione dall'Irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera. b), della legge regionale n. 24/94(7), iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 24/94.
Con la stessa legge regionale 29/2004, sono state prorogate per il periodo d'imposta 2005 le agevolazioni previste nella precedente legge regionale n. 38 del 2003. Queste ultime riguardano:
- le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 57/99(8) ("Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta"), e le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2000(9) ("Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile"). Per queste imprese, l'aliquota è del 3,25 per cento
- le nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/94(10), ("Norme in materia di cooperazione sociale"), e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 24/94. Anche per tali soggetti, l'aliquota è del 3,25 per cento.
Infine, rimane confermata anche per il periodo d'imposta 2005, la maggiorazione dell'aliquota per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 446/97 (banche e altri enti e società finanziari e imprese di assicurazioni).
La Regione Lombardia ha previsto, con legge n. 11 del 5 maggio 2004, una riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap (che quindi si applica nella misura del 3,25 per cento) per le nuove imprese costituite nei piccoli comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2mila abitanti e in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale.
L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sottosviluppo socio-economico è stata effettuata dalla Giunta regionale sulla base di determinati fattori (demografia, livello di benessere, dotazione di servizi e infrastrutture comunali, orientamento turistico) e sulla base di parametri e indicatori stabiliti dalla Giunta stessa e coerenti con i suddetti fattori(11).
Tale agevolazione è riconosciuta per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e, per ulteriori tre periodi d'imposta, alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
L'agevolazione si applica anche alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2mila abitanti.
Rimangono in vigore, in quanto disposte con precedenti leggi regionali:
- la maggiorazione dell'1 per cento dell'aliquota per le banche e altri enti e società finanziari e per le imprese di assicurazione
- l'esenzione per le Onlus
- l'esenzione per tre periodi d'imposta per le imprese e le cooperative di produzione e lavoro costituite nel 2003 a condizione che siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
Nella regione Piemonte, che non ha disposto alcuna variazione alle aliquote Irap, rimane applicabile l'agevolazione prevista per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(12). L'aliquota per il 2005, in base a quanto previsto con legge regionale 2/2003, è stabilita nella misura del 2,25 per cento.
La Provincia di Bolzano non ha disposto modifiche alle aliquote Irap. Rimangono quindi applicabili:
- l'esenzione alle organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000(13) iscritte nel registro provinciale
- l'esenzione prevista per le Onlus deliberata ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 460/97.
La Provincia di Trento, con legge n. 1 del 10 febbraio 2005, ha prorogato per l'anno d'imposta 2005:
- l'agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice e persone fisiche esercenti attività commerciali), che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree cosiddette phasing-out (che sono "in uscita" dalle cosiddette aree "obiettivo 2" destinatarie di fondi comunitari in quanto hanno raggiunto determinati parametri di sviluppo). Per i soggetti suindicati operanti in tali aree e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale, l'aliquota è del 3,25 per cento
- l'agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Dpr 601/73(14). Per tali soggetti, l'aliquota è ridotta di un punto percentuale rispetto a quella prevista dall'articolo 45 del Dlgs 446/97 (0,90 per cento).
La stessa legge provinciale 1/2005 ha disposto anche:
- l'esenzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005, per le Onlus individuate dall'articolo 10 del Dlgs 460/97
- l'aliquota al 3,25 per cento per i soggetti che hanno intrapreso nel 2005 nuove iniziative produttive sul territorio provinciale (sempreché non si tratti di soggetti che operano nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi, banche e imprese di assicurazioni). L'agevolazione si aggiunge a quelle già disposte per le nuove iniziative produttive intraprese dall'anno 2001 e per le quali era già stata prevista l'aliquota del 3,25 per cento per il periodo d'imposta di inizio attività e per i due successivi.
La Regione Valle d'Aosta non ha disposto ulteriori variazioni alle aliquote Irap rispetto a quelle in vigore per l'anno 2004. Sono quindi applicabili:
- l'agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. L'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, del Dlgs 446/97 è ridotta di un punto percentuale ed è stabilita, quindi, nella misura dello 0,90 per cento
- l'agevolazione per le società cooperative iscritte alla Sezione produzione lavoro e mista del registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/98(15) ("Testo unico in materia di cooperazione"), che si costituiscono dopo il 1° gennaio 2004 o che, costituite prima del 1° gennaio 2004, siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali iscritte nell'apposito Registro regionale. L'aliquota è del 3,25 per cento; per le società cooperative di nuova costituzione (a partire dal 1° gennaio 2004), la riduzione spetta soltanto per i tre periodi di imposta, mentre per quelle composte da giovani o donne risulta a regime
- l'esenzione per le Onlus di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/97.
3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate mercoledì 22 e giovedì 23
NOTE:
1) Ai sensi della legge regionale n. 1/2005, le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gestiscono "servizi socio - sanitari ed educativi", mentre quelle di cui alla successiva lettera b) svolgono "attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione".
2) Ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, "le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto dal ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative".
3) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
4) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383, sono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni, movimenti, gruppi e federazioni "costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". Ai sensi del comma 2 del suindicato articolo non sono invece considerati associazioni di promozione sociale i "partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati".
5) Ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, "è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2 (attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà), che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".
6) Vedi nota 3.
7) Ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgono "attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381".
8) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, "la Regione concede finanziamenti per la costituzione di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti, costituite da giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di concessione dei finanziamenti e residenti nel Veneto da almeno 5 anni".
9) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, "sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata sulla G.U.C.E. L107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne".
10) Ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gestiscono "servizi socio - sanitari, educativi".
11) Vedasi circolare n. 43 del 13 dicembre 2004.
12) Vedi nota 3.
13) Vedi nota 4.
14) Ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 601/73 "sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' art.8 del D.P.R. n. 1639 del 1968 o la pesca in acque interne".
15) In base all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, gli enti cooperativi che, ai sensi dell'articolo 2. "perseguono effettivamente uno scopo mutualistico consistente nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai propri soci", possono chiedere l'iscrizione all'apposito registro regionale degli enti cooperativi, tenuto dalla Regione e istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione. Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura e attività degli enti, e le cooperative interessate dall'agevolazione sono quelle iscritte nella sezione II, riservata alle cooperative di produzione e lavoro, e III, in cui sono iscritte le cooperative "miste".