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Attualità

Irpef: la nuova tassazione del reddito delle persone fisiche (2)

Tornano le detrazioni per i familiari a carico con regole ad hoc per i figli degli ex coniugi Dagli importi teorici a quelli effettivi: guida al calcolo

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Oltre alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito, di cui si è detto nel precedente intervento, una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall'imposta.
I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiranno delle detrazioni indicate nella tabella 1 (per il coniuge), nella tabella 2 (per i figli) e nella tabella 3 (per gli altri familiari).

Le detrazioni inserite nel nuovo articolo 12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro, per le detrazioni dei figli, a 80.000 euro, per quelle del coniuge e degli altri familiari.

La detrazione base per il coniuge e i figli di età inferiore a tre anni è stata stabilita in 800 euro. Essa aumenta:
- di 220 euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92
- di 100 euro per il figlio di età inferiore a tre anni
- di 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è per la detrazione del coniuge a carico, quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.
Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nelle suddette tabelle.
Per il coniuge a carico è stato previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro, se il reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro.

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Tre esempi di calcolo della detrazione per il coniuge a carico
1) Contribuente con reddito complessivo di 14.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 697,34 euro, così calcolata:

800 - (110 x 14.000/15.000) = 800 - (110 x 0,9333) = 800 - 102,66 = 697,34

2) Contribuente con reddito complessivo di 30.000 euro; in questo caso, non occorre effettuare alcun calcolo: spetta la detrazione fissa di 690 euro alla quale va aggiunto l'importo ulteriore di 20 euro (previsto per i redditi ricadenti nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di 710 euro.

3) Contribuente con un reddito complessivo di 50.000 euro; la detrazione effettiva è pari a 517,50 euro, così calcolata:

690 x [(80.000-50.000)/40.000] = 690 x 0,75 = 517,50

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Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio. Tra queste, ricordiamo:

  • il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili
  • l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste
  • l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli al genitore che ha a carico anche il coniuge
  • la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Le novità per i figli a carico
Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:

  • se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento
  • quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

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Un esempio di calcolo della detrazione per figli a carico
Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo.
La detrazione teorica totale è pari a 2.400 euro (800 per figlio) da ripartire al 50 per cento tra i genitori (1.200 euro). Con l'ausilio della tabella 2, vediamo a quanto ammontano le detrazioni effettive.

Per il primo coniuge, sarà pari a 912 euro, così calcolata:

1.200 x [(125.000 - 30.000)/125.000] = 1.200 x 0,76 = 912

Per il secondo coniuge, sarà invece pari a 960 euro, così calcolata:

1.200 x [(125.000 - 25.000)/125.000] = 1.200 x 0,8 = 960

I coniugi usufruiranno complessivamente di una detrazione di 1.872 euro (912 + 960).

Se, anziché ripartire la detrazione al 50 per cento, si decidesse di attribuire la stessa al genitore con reddito più elevato, si avrebbe:

2.400 x [(125.000 - 30.000)/125.000] = 2.400 x 0,76 = 1.824

Come si può notare, la detrazione complessiva diminuisce. Pertanto, la scelta risulterebbe conveniente solo in caso di incapienza del coniuge con il reddito più basso.

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Nuova detrazione anche per i badanti
E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.
Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi 40mila euro ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri presupposti necessari per la richiesta del beneficio.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata giovedì 4; la prima è su FISCOoggi di martedì 2

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