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Attualità

Irpef: la nuova tassazione del reddito delle persone fisiche (3)

La "no tax area" lascia il posto alle detrazioni. Cancellata anche la clausola di salvaguardia

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Il sistema di determinazione dell'Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2006 garantiva la progressività dell'imposizione attraverso la cosiddetta "no tax area", cioè mediante una deduzione dal reddito complessivo che riduceva il reddito imponibile.
Nel nuovo meccanismo di calcolo dell'imposta il compito di assicurare il principio costituzionale della progressività del prelievo è stato invece affidato, oltre che alle nuove aliquote e ai nuovi scaglioni di reddito, ad un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, e così via).

Le detrazioni per tipo di reddito
Il nuovo articolo 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di calcolo delle stesse. Le detrazioni "base" (o teoriche) che si potranno fruire dal periodo d'imposta 2007 sono quelle indicate nella tabella 4 (per i lavoratori dipendenti), nella tabella 5 (per i pensionati) e nella tabella 6 (per i possessori di altri redditi).

Come per le detrazioni per i familiari a carico (vedi seconda puntata), anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55mila euro di reddito complessivo.
Per calcolare l'importo effettivamente spettante, è necessario far riferimento alle formule riportate nelle suddette tabelle.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportati al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni.

Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.

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Un esempio sul calcolo della detrazione per lavoro dipendente
Lavoratore dipendente con un reddito complessivo annuo di 21.000 euro. La detrazione effettiva è pari a 1.137,30 euro, così calcolata:

1.338 x [(55.000 - 21.000)/40.000] = 1.338 x 0,85 = 1.137,30

Un esempio sul calcolo della detrazione per reddito da pensione
Pensionato di 75 anni con un reddito complessivo annuo di 14.000 euro. La detrazione effettiva è pari a 1.364,01 euro e si ottiene sommando a 1.297 (ammontare fisso) l'importo derivante dal seguente calcolo:

486 x [(15.000 - 14.000)/7.250] = 486 x 0,1379 = 67,01

Un esempio sul calcolo della detrazione per altri redditi
Contribuente con reddito complessivo annuo di 40.000 euro, derivante da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. La detrazione effettiva sarà pari a 329,88 euro, così calcolata:

1.104 x [(55.000 - 40.000)/50.200] = 1.104 x 0,2988 = 329,88

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Per effetto del nuovo sistema di detrazioni, l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia "no tax area") è leggermente più ampia e risulta così determinata:

  • 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti (in precedenza era di 7.500 euro), se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno
  • 7.500 euro (era pari a 7.000 euro), per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno
  • 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno
  • 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza era di 4.500 euro).

I redditi per i quali si può fruire di quest'ultima detrazione sono i seguenti:

  1. alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i)
  2. i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir)
  3. i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir)
  4. i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i)
  5. i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l).

Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

Abolizione della clausola di salvaguardia
Come si ricorderà, la clausola di salvaguardia era stata introdotta nel 2003. Prorogata anche per i periodi d'imposta successivi, fino all'anno 2006, essa concedeva ai contribuenti la possibilità di adottare il sistema di tassazione Irpef più conveniente tra quello vigente nel periodo d'imposta interessato e i precedenti.
Non poteva essere applicata, però, con riferimento ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché alle somme soggette a imposta sostitutiva.

Dal 1° gennaio 2007, la clausola di salvaguardia non è più prevista.
Soltanto in un caso sopravvive una regola analoga. E' stato infatti disposto che, per determinare l'Irpef dovuta sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate martedì 2 e mercoledì 3

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/irpef-nuova-tassazione-del-reddito-delle-persone-fisiche-3