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Attualità

Isee, l’occhio delle Fiamme gialle sulle dichiarazioni sostitutive

Specifici controlli a carico di chi omette o fornisce in maniera infedele informazioni utili ai fini del calcolo della propria situazione reddituale e patrimoniale

auto della G di F
Nasce il Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente. Sarà gestito dall’Inps e utilizzato dalle Pubbliche amministrazioni per la determinazione dell’Isee dei singoli cittadini. E’ solo uno dei mutamenti normativi apportati dalla Finanziaria 2008 in materia di “dichiarazione sostitutiva unica” e di rilascio dell’attestazione contenente l’indicatore.
Ma procediamo con ordine.

L’Isee, indicatore di situazione economica equivalente, consente di effettuare una valutazione della condizione economica di ciascun soggetto, considerando, oltre alla sua capacità reddituale e patrimoniale, la composizione del proprio nucleo familiare. L’analisi di tale indicatore permette di effettuare confronti tra nuclei familiari con diverse caratteristiche e, quindi, di valutare la situazione economica complessiva del singolo cittadino.

In caso di richiesta di prestazioni o servizi sociali e assistenziali o di servizi di pubblica utilità, con l’Isee è possibile valutare la situazione economica dei richiedenti, per meglio individuare eventuali agevolazioni o differenze tariffarie.

Il valore dell’Isee è dato dal rapporto tra l’Ise (indicatore della situazione economica) e il parametro relativo alla famiglia. L’Ise a sua volta si ottiene dalla somma dei redditi e del 20% del valore relativo al patrimonio (sia mobiliare che immobiliare).

Per ottenere l’attestazione Isee, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, nella quale sono indicati tutti gli elementi utili al fine del calcolo dell’indicatore in esame.

La Finanziaria per il 2008 ha introdotto, come si è detto, rilevanti novità proprio riguardo alle modalità di presentazione della “dichiarazione sostitutiva unica”, nonché in relazione al successivo rilascio dell’attestazione Isee.
Nello specifico, il comma 344 dell’articolo 1, apportando delle modifiche al decreto legislativo 109/1998, ha innovato il quadro normativo di riferimento nel modo di seguito delineato.

L’utente che volesse richiedere prestazioni sociali, dovrà presentare un’unica dichiarazione sostitutiva, avente valore di autocertificazione, di validità annuale. Nella dichiarazione andranno indicate le informazioni occorrenti per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, possono essere fatti rilevare, mediante presentazione di un’ulteriore dichiarazione, eventuali mutamenti riguardanti il nucleo familiare, i redditi e il patrimonio.

La dichiarazione unica può essere presentata ai Comuni, ai Caaf, direttamente all’Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, alla sede Inps competente per territorio, ovvero in via telematica all’agenzia delle Entrate.

In ogni caso, sarà l’agenzia delle Entrate a calcolare l’Isee sulla base di quanto dichiarato dal soggetto richiedente e dei dati presenti al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Tale sistema permetterà, mediante incrocio dei dati, di rilevare eventuali omissioni o difformità in relazione alle componenti autocertificate.
L’agenzia delle Entrate trasmetterà gli esiti della propria attività ai soggetti a cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero direttamente al cittadino (nel caso di presentazione diretta all’Agenzia fiscale) e comunque all’Inps.
Gli enti e i soggetti ai quali è stata presentata la domanda, una volta ricevute dette comunicazioni, rilasceranno l’attestazione contenente l’indicatore Isee, nonché gli elementi informativi inerenti il calcolo effettuato e l’indicazione di eventuali omissioni o difformità nei dati forniti.

Nel caso in cui l’agenzia delle Entrate rilevasse specifiche omissioni o differenze relativamente ai dati del patrimonio mobiliare gestito da banche, intermediari finanziari o Sim, potrà formulare, con procedure informatizzate, richieste di notizie ai suddetti operatori.
Prevista anche la mobilitazione della Guardia di finanza, che sarà tenuta a destinare, nell’ambito della propria programmazione di contrasto all’evasione, una quota di risorse per effettuare verifiche sui nuclei familiari di chi richiede prestazioni agevolate.
I soggetti sottoposti al controllo sostanziale della propria posizione reddituale e patrimoniale saranno individuati mediate criteri selettivi; sarà, invece, automatico l’invio alla Guardia di finanza degli elenchi dei soggetti che presenteranno divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

Infine, si rammenta che è prevista l’emanazione di un Dpcm ove saranno individuate le componenti da autocertificare nella dichiarazione e le disposizioni attuative dell’innovato impianto normativo. Il decreto, elaborato su proposta del ministero della Solidarietà sociale di concerto con altri dicasteri, dovrà essere emanato entro il 30 aprile prossimo.

Il nuovo Isee rappresenta una svolta, soprattutto per quei cittadini che erano abituati a compilare le dichiarazioni sostitutive in modo superficiale; ora bisognerà fare attenzione sia per la possibilità di essere sottoposti a controlli sostanziali, sia per le conseguenze giuridiche che potrebbero scaturire dall’aver presentato una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, con l’indicazione di dati infedeli.

Si segnala, per completezza informativa, la presenza di una sezione interamente dedicata all’Isee sul sito dell’Inps.
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