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Attualità

Istanze per Cfp perequativo,
c'è tempo fino al 28 dicembre

E’ destinato agli operatori con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno registrato un peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019 superiore di almeno il 30%

immagine generica illustrativa

Il beneficio, previsto dal decreto Sostegni-bis a favore degli operatori economici che a causa della emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 hanno subìto peggioramenti pari almeno al 30% tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello del 2019, può essere richiesto tramite la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” oppure mediante un software che generi il file inviato tramite desktop telematico fino al prossimo 28 dicembre.

A dare il via alle richieste di contributo a fondo perduto perequativo è stato il provvedimento del 29 novembre 2021 firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che ha approvato il modello per l’istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche (vedi articolo “Cfp perequativo del "Sostegni-bis": istanze a partire da oggi, 29 novembre).

L’indennizzo, introdotto dall’ articolo 1, commi da 16 a 27 del Dl n. 73/2021 e autorizzato in qualità di aiuto di Stato dalla Commissione Ue, è destinato ai soggetti i soggetti titolari di partita Iva (attivata entro il 26 novembre 2021 e non cessati alla stessa data) che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro e che hanno subìto un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello del 2019.
Ne restano esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Il Cfp in questione si basa sul peggioramento dell’intero risultato economico di esercizio subìto durante il periodo di massima pandemia (il 2020) ed è considerato “a conguaglio” poiché vengono defalcati dal peggioramento subìto i contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid già percepiti dall’operatore economico. Questo meccanismo permette quindi una perequazione di accessi e di quanto percepito in precedenza tramite contributi istituiti nell’immediatezza delle fasi acute dell’emergenza pandemica.
Il calcolo si effettua sul differenziale tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello del 2020, decurtato dai contributi a fondo perduto già percepiti, su cui va applicata una diversa percentuale (30%, 20%, 15%, 10% e 5%) in base alla fascia di ricavi 2019 del richiedente.
La norma non prevede un contributo minimo, mentre stabilisce che il massimo erogabile è pari a 150mila euro.

Per richiedere il contributo, nell’istanza vanno riportati i dati relativi al richiedente, i requisiti posseduti, il calcolo della somma spettante e la modalità di erogazione, a scelta tra l’accredito su conto corrente e il riconoscimento di credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
In relazione al quadro europeo sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19, l’istanza contiene diverse sezioni dedicate alla verifica e all’attestazione di mancato superamento dei limiti massimi di aiuto.
Inoltre vanno indicati i dati riguardanti l’eventuale intermediario che presenta l’istanza per conto del richiedente, in possesso di delega al cassetto fiscale o delega di consultazione completa del portale “Fatture e corrispettivi” o di una delega specifica per la presentazione dell’istanza al contributo perequativo.

Richiedenti e intermediari potranno compilare e trasmettere le istanze con la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” oppure mediante un software che generi il file realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 29 novembre, con il successivo invio tramite desktop telematico fino al 28 dicembre 2021.

Nel caso in cui sia stato commesso un errore nei dati indicati sull’istanza presentata e il contributo non sia già stato riconosciuto, il richiedente può presentare una nuova istanza sostitutiva entro lo stesso termine del 28 dicembre 2021. La rinuncia riguarda i casi in cui il contributo richiesto non sia spettante e può essere inviata anche dopo il 28 dicembre 2021.

Infine ricordiamo che nell’area tematica “Contributi a fondo perduto”, nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi, è pubblicata la guida “Il contributo a fondo perduto perequativo”.
Il vademecum illustra la disposizione normativa e le procedure da utilizzare per la richiesta del nuovo contributo, fornendo alcuni esempi di determinazione e chiarendo come avviene l’elaborazione dell’istanza e l’erogazione del contributo.

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