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Attualità

Iva e servizi in outsourcing: per i Comuni c’è tempo fino al 31 marzo

E’ il termine per presentare la domanda di rimborso dell’imposta pagata sui servizi non commerciali esternalizzati

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Scadrà il prossimo 31 marzo il termine per presentare al ministero dell’Interno, per il tramite delle prefetture, la domanda per ottenere il rimborso della spesa sostenuta dai Comuni a titolo di imposta sul valore aggiunto sui servizi non commerciali, esternalizzati nell’anno 2006 (outsourcing).
L’istanza consiste in una certificazione – redatta secondo lo schema allegato al Dpr n. 33/2001 – che attesti la spesa relativa all’Iva pagata per detti servizi, calcolata in base al principio di cassa e documentata dalle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi stessi. Si tratta di un adempimento previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 488/1999, che ha istituito, appunto presso il ministero dell’Interno, un apposito Fondo - da ripartire a Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di comuni - quale contributo statale per l’Iva versata da tali enti in relazione ai contratti stipulati mediante outsourcing.

L’istituzione del Fondo è finalizzata al contenimento delle tariffe degli enti locali, in quanto il contributo mira ad attenuare gli oneri relativi all’Iva corrisposta dagli stessi che, in forza dei particolari meccanismi che tale imposta assume quando è applicata alle loro attività, non possono avvalersi appieno dei benefici della detrazione, spesso restando incisi dall’imposta pagata ai fornitori.

L’applicazione dell’Iva alle attività svolte dai Comuni
Per comprendere appieno l’opportunità della particolare forma di rimborso disposta dallo Stato, occorre avere riguardo alla peculiare applicazione dell’Iva alle attività poste in essere dagli enti locali, che non sono considerati soggetti passivi d’imposta quando svolgono un’attività economica di puro ed esclusivo diritto amministrativo, divenendolo solo allorquando pongono in essere, anche nella loro veste pubblicistica, rapporti di natura privatistica, assimilabili all’esercizio di attività di natura commerciale.

In termini assolutamente generali, possiamo distinguere le attività degli enti locali in:

  • obbligatorie, cioè volte al soddisfacimento di bisogni collettivi pubblici indivisibili e connesse alle esigenze collettive tassativamente indicate dalla legge (ordine pubblico, sanità, istruzione, viabilità eccetera) che, come tali, dovrebbero restare escluse dal campo di applicazione dell’Iva, in ottemperanza ai criteri generali stabiliti dalla VI direttiva Cee (17 maggio 1977, n. 77/388/Cee)
  • facoltative, in genere connesse all’erogazione di servizi, che configurano l’esercizio del potere discrezionale dell’ente, al quale compete anche decidere sul tipo e sulla forma da dare alla gestione del servizio (gestione diretta o nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e dal Dlgs n. 267/2000). Dette attività, svolte in genere in regime di concorrenza con privati operatori, devono essere assoggettate all’Iva al fine di non provocare distorsioni nel sistema economico.

Tuttavia, la predetta classificazione non sempre trova puntuale riscontro nell’articolo 4, secondo e quarto comma, del Dpr n. 633/1972, il quale attrae nel campo di applicazione dell’Iva anche talune attività connesse al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili; inoltre, il successivo quinto comma elenca una serie di attività che, ancorché esercitate da enti pubblici, vengono ex lege considerate commerciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (ad esempio, fornitura di acqua, gas, energia elettrica, eccetera), con ciò complicando ulteriormente il quadro esegetico.

Al fine di temperare l’esborso dell’Iva che gli enti territoriali non possono recuperare attraverso il normale esercizio della detrazione, il legislatore, con l’articolo 6, comma 3, della legge n. 488/1999, ha istituito un apposito Fondo, gestito dal ministero dell’Interno, per il tramite delle prefetture. Il regolamento di attuazione è contenuto nel Dpr n. 33/2001, emanato in attuazione della delega contenuta nel citato articolo 6.
Il Fondo è alimentato dalle entrate erariali derivanti proprio dall’assoggettamento a Iva delle prestazioni di “servizi non commerciali” affidate dai predetti enti a soggetti esterni, detratte le quote dell’Iva spettanti all’Unione europea e quelle attribuite alle Regioni a statuto speciale, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.

Le fattispecie oggetto della norma
L’articolo 2, comma 3, del Dpr n. 33/2001 limita il campo di applicazione del beneficio ai contratti, stipulati a titolo oneroso, aventi a oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli che, assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto, "ove prestati dagli enti locali sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto", escludendo esplicitamente "i servizi relativi al trasporto pubblico locale".

E’ il caso, ad esempio, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, se svolto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dlgs n. 507/1993, istitutivo della Tarsu: tale attività, infatti, qualora venga svolta direttamente dal Comune, resta fuori dal campo di applicazione dell’Iva, in ragione della natura tributaria del prelievo richiesto ai contribuenti/utenti. In altre parole, poiché il rapporto che si instaura direttamente fra l’ente locale e i cittadini deriva direttamente dalla legge e ha natura tributaria, non può essere assoggettato a ulteriore tassazione (Iva). Diverso è, invece, il rapporto fra il Comune e il terzo affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: in tali casi – costituenti, fra l’altro, la maggioranza – l’ente locale corrisponderà al soggetto gestore l’Iva, dovuta a fronte del servizio reso, ma non potrà detrarla, in conseguenza del fatto che l’attività resta fuori dal campo di applicazione dell’Iva, in quanto avente natura tributaria.

La norma contenuta nell’articolo 6 della legge 488/99 trova applicazione anche con riferimento alle attività che la disciplina Iva considera esenti dall’imposta (dettagliatamente elencate nell’articolo 10 del Dpr 633/72) e che – per effetto di siffatta esenzione – precludono all’ente locale (o, comunque, al soggetto passivo) la detrazione dei costi sostenuti a monte per lo svolgimento del servizio.
In questo caso, il trattamento fiscale ai fini dell’Iva è eguale sia che l’attività venga svolta direttamente dall’ente, sia che venga affidata in concessione a terzi: tuttavia, la ratio della disposizione di favore contenuta nell’articolo 6 si fonda sulla circostanza che, mentre l’ente locale resta inciso dall’imposta, il terzo privato può “recuperare” tale costo ai fini delle imposte sul reddito, facoltà preclusa all’ente locale, in virtù di quanto previsto dall’articolo 74 del nuovo Tuir (già articolo 88 del Dpr 917/1986) che esclude dall’imposta sul reddito gli enti pubblici territoriali.

I chiarimenti del comma 711 della Finanziaria 2007
L’articolo 1, comma 711, della legge 296/2006 precisa che "al comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole “servizi non commerciali” sono inserite le seguenti: per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti".
La norma chiarisce che il rimborso dell’Iva sulle attività affidate dal Comune in outsourcing può essere richiesto solo per quei servizi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa a carico degli utenti.

Come si è detto, per accedere al fondo, i Comuni interessati devono inviare apposita istanza entro il 31 marzo di ciascun anno; il contributo è erogato in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all’Iva sostenuta dagli enti locali nel quadriennio precedente all’anno di attribuzione. Il pagamento del contributo spettante a ciascun ente avverrà in due rate: la prima, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, erogata nella misura del 50 per cento dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del ministero dell’Interno, mentre il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestato.

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