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Attualità

Iva di gruppo, entro il 16 febbraio la dichiarazione di adesione

Il modello IVA 26 va presentato dall'ente o società controllante all'ufficio delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale

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La normativa IVA, sin dalle sue origini, riserva ai gruppi societari una disciplina specifica della quale è possibile usufruire dopo averne fatto esplicita richiesta.
L'articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633 del 1972, infatti, stabilisce che possono essere individuati criteri particolari per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la presentazione della dichiarazione annuale da parte di società controllanti e controllate.
Con il decreto del ministro delle Finanze 13 dicembre 1979, è stata disciplinata la particolare procedura, che viene denominata procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, caratterizzata dalla possibilità di compensare, nell'ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno eseguiti dalle singole società che lo costituiscono.

All'interno del gruppo, ferma restando l'autonomia giuridica e fiscale dei soggetti che aderiscono alla procedura in esame, è sostanzialmente consentito estinguere le posizioni creditorie che si riscontrano in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre realizzando, peraltro, un mezzo semplificato di recupero dei crediti Iva senza dover necessariamente ricorrere agli ordinari istituti contemplati dalla normativa Iva (richiesta di rimborso infrannuale, annuale, compensazione, eccetera).
La procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo prevede, infatti, che i versamenti periodici (sia mensili che trimestrali), nonché il conguaglio annuale dell'imposta, devono essere effettuati esclusivamente dall'ente o società controllante che, di fatto, determina un'imposta a debito o a credito per l'intero gruppo, effettuando la somma algebrica dei debiti e dei crediti emergenti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti.
Le società che aderiscono all'Iva di gruppo, infatti, perdono la disponibilità dei saldi (sia a credito che a debito) determinati in sede di liquidazione periodica e annuale dell'imposta. Tali importi, devono essere "trasferiti" all'ente o società controllante che, coma sopra illustrato, procederà a determinare i saldi a credito o a debito del gruppo.

In assenza del riconoscimento della soggettività passiva giuridica e fiscale del gruppo nell'ambito della disciplina Iva italiana, l'ente o società controllante costituisce il cardine del gruppo Iva, previsto dall'articolo 73 del Dpr n. 633 del 1972. In capo a tale soggetto devono sussistere i requisiti di controllo richiesti per l'applicazione del particolare regime che stiamo esaminando e, sotto la sua responsabilità, sono effettuati i versamenti Iva consolidati (versamenti periodici, acconto, conguaglio annuale) nonché tutti gli adempimenti richiesti (dichiarazione per avvalersi della procedura, richiesta di rimborso per il gruppo, eccetera).

Soggetti interessati e requisiti per partecipare alla procedura
Alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo possono partecipare esclusivamente gli enti e le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) in possesso di specifici requisiti.
L'articolo 2 del citato decreto 13 dicembre 1979, infatti, prevede che:

  • le azioni o quote di ogni società controllata devono essere possedute dalla propria diretta controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale sociale, senza tenere conto delle azioni di godimento e di risparmio prive del diritto di voto
  • il possesso deve sussistere, senza interruzione, dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello interessato dalla procedura.

Per quanto riguarda, in particolare, il requisito del controllo è opportuno evidenziare che il legislatore fiscale ha ritenuto di recepire esclusivamente la fattispecie del controllo di diritto, prevista dall'articolo 2359 del codice civile, ovvero del controllo che deriva dal possesso di una percentuale di azioni in grado di assicurare la maggioranza richiesta nelle deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
L'adesione al gruppo Iva è del tutto facoltativa e, a scelta della controllante, possono essere incluse alcune società controllate ed escluse altre. Queste ultime, ovviamente, provvederanno a gestire autonomamente le risultanze delle loro liquidazioni periodiche.
E' riconosciuta la possibilità di assumere il ruolo di controllante anche alle società controllate da un'altra società. Ciò, però, a condizione che quest'ultima rinunci a intervenire nel gruppo Iva.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti, è importante evidenziare che la risoluzione n. 22 del 21 febbraio 2005, ha modificato il precedente orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 347 del 6 novembre 2002. Anche i predetti soggetti, pertanto, possono ora aderire alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo a condizione che si tratti:

  • di soggetti residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea
  • di soggetti con forma giuridica equipollente a quella delle società di capitali di diritto italiano
  • di soggetti in possesso della percentuale di controllo sopra evidenziata ovvero di soggetti controllati per la stessa percentuale
  • di soggetti identificati in Italia. Soggetti, quindi, che operano nel territorio dello Stato, sia che ciò avvenga tramite una stabile organizzazione sia avvalendosi di un rappresentante fiscale (articolo 17 del Dpr n. 633 del 1972) o dell'istituto dell'identificazione diretta (articolo 35-ter del Dpr n. 633 del 1972).

Dichiarazione di adesione alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo
Per poter usufruire del particolare regime dell'Iva di gruppo, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 13 dicembre 1979, l'ente o società controllante deve presentare all'ufficio delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale, entro il termine previsto per l'effettuazione della liquidazione del mese di gennaio, un'apposita dichiarazione riguardante la composizione del gruppo che nell'anno d'imposta in corso si avvarrà della procedura in esame.
Entro il 16 febbraio 2006, pertanto, deve essere presentato, in triplice copia e con la sottoscrizione sia del legale rappresentante dell'ente o società controllante che dei rappresentanti delle società controllate, il modello IVA 26, approvato con decreto del ministro delle Finanze 8 gennaio 1990 e disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Copia dello stesso modello, nell'ipotesi di società partecipanti al gruppo con domicilio fiscale diverso dalla controllante, deve essere spedito a ciascun ufficio competente.
La mancata presentazione del modello IVA 26 entro il termine perentorio del 16 febbraio, comporta l'impossibilità di avvalersi della procedura.
La dichiarazione ha validità per tutto l'anno d'imposta 2006 e, se non intervengono variazioni che determinano il venir meno dei requisiti nel corso del periodo (perdita del controllo, estinzione della controllante, eccetera), è vincolante per l'intero anno d'imposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno aderito.

Nell'ambito del modello IVA 26 vengono richiesti i dati necessari per delineare la configurazione del gruppo Iva che fa capo all'ente o società controllante. Pertanto, per ciascuna società che partecipa alla procedura viene richiesta, nel quadro A, l'indicazione:

  • della natura giuridica
  • della denominazione
  • della sede legale
  • del numero di partita Iva
  • dell'ufficio competente
  • dei dati relativi al possesso delle azioni o quote:
    • società che detiene la maggioranza
    • percentuale di possesso
    • data a decorrere dalla quale detiene la maggioranza delle azioni.

Il quadro B, invece, richiede l'esposizione dei dati relativi alle società che, pur partecipando alla catena di controllo, non hanno aderito alla liquidazione Iva di gruppo e si tratta, in particolare:

  • degli anelli iniziali della catena di controllo che hanno rinunciato ad aderire alla procedura di liquidazione di gruppo consentendo a una società da loro controllata di assumere il ruolo di capogruppo Iva
  • degli anelli intermedi della catena di controllo che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, hanno ritenuto di non far parte del gruppo Iva.

Eventuali variazioni dei dati forniti con il modello IVA 26 devono essere comunicati presentando, entro 30 giorni, un'apposita dichiarazione di variazione. In tal caso, va utilizzato il modello IVA 26-bis, approvato anch'esso con decreto ministeriale 8 gennaio 1990 e disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

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