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Attualità

Iva, identificazione diretta dei non residenti Competenza al Centro operativo di Pescara

Fino al 31 dicembre 2005 la gestione era affidata all'ufficio di Roma 6

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Le novità dal 1° gennaio 2006
Il provvedimento del 30 dicembre 2005 del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2006, stabilisce che, dal 1° gennaio 2006, la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti, che intendono provvedere direttamente ad assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia Iva è curata dal Centro operativo di Pescara (precedentemente era affidata all'ufficio di Roma 6).

Ma che cos'è l'identificazione diretta dei non residenti e, soprattutto, quale ruolo ha nell'ordinamento generale dell'imposta sul valore aggiunto?
Sotto il profilo sistematico, il decreto legislativo n. 191 del 19 giugno 2002, con il quale, recependo la direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000 n. 2000/65/Ce , è stato introdotto nell'ordinamento nazionale l'istituto in questione, rappresenta uno dei più importanti risultati raggiunti dalle istituzioni comunitarie in chiave di razionalizzazione e semplificazioni della normativa in materia di Iva.
La citata direttiva comunitaria persegue l'obiettivo, tra l'altro, di eliminare la facoltà per gli Stati membri dell'Ue di rendere obbligatorio per i non residenti la nomina del rappresentante fiscale: per acquisire lo status di soggetto passivo d'imposta sul territorio nazionale, adempiere agli obblighi ed esercitare il diritto alla detrazione in materia di Iva, l'impresa "europea" può operare direttamente.

Attualmente, con decorrenza 31 agosto 2002, per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 191/2002 , in particolare con la modifica dell'articolo 17, secondo comma, del decreto n. 633/1972, nel caso in cui il soggetto non residente effettui, nel territorio dello Stato, operazioni rilevanti ai fini Iva "nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni", ovvero di privati consumatori o, comunque, di soggetti che si comportano come tali (è il caso, ad esempio, degli enti non commerciali , seppur dotati di partita Iva), può, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, identificarsi direttamente.

La differenza tra l'istituto del rappresentante fiscale e quello della identificazione diretta si misura con il diverso modo di porsi della responsabilità nei confronti del Fisco: il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e, in particolare, per il pagamento dell'imposta dovuta; nell'identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia, la cui responsabilità resta di tipo contrattuale. Al diverso grado di responsabilità corrispondono oneri amministrativi decrescenti per l'impresa non residente: questo rappresenta il primo obiettivo della direttiva 2000/65/Ce che, unitamente ad altre iniziative comunitarie in corso (regime dello sportello unico, nuove procedure per il rimborso dell'Iva per i non residenti), mirano a far recuperare competitività all'impresa che opera all'interno del mercato unico europeo attraverso misure di semplificazione fiscale.

Cosa fare per identificarsi direttamente
Per la richiesta di identificazione diretta, il soggetto non residente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modello ANR/1, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, e allegare la seguente documentazione:

  1. certificato, rilasciato dalle autorità fiscali, attestante l'iscrizione ai fini Iva dell'impresa che intende identificare
  2. certificato, rilasciato dalla Camera di commercio, dell'impresa che intende identificare e, se trattasi di società, indicazione dei rappresentanti con facoltà di agire e poteri di firma
  3. traduzione sottoscritta delle predette certificazioni (punti 1 e 2) e copia del documento d'identità del soggetto che ha eseguito la traduzione
  4. copia del documento d'identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta (modello ANR/1).

La predetta documentazione, insieme al modello ANR/1, deve essere inoltrata a mezzo posta o consegnata direttamente all'ufficio:
Agenzia Entrate - Centro operativo di Pescara
Area controlli - Servizio identificazione non residenti
Via Rio Sparto, n. 21 - 65129 - Pescara


L'Agenzia provvederà a trasmettere al Centro operativo di Pescara, dandone comunicazione agli interessati, tutte le richieste di identificazione erroneamente inviate all'ufficio di Roma 6 successivamente al 31 dicembre 2005.
Le richieste inviate fino al 31 dicembre 2005 continuano, ai soli fini della attribuzione della partita Iva, a essere trattate dall'ufficio di Roma 6.

Modalità di effettuazione dei pagamenti da parte dei soggetti non residenti
I pagamenti possono essere effettuati:

  1. mediante il servizio telematico internet: per l'utilizzazione del servizio, i soggetti residenti all'estero devono essere in possesso di un pincode (rilasciato dall'Agenzia delle entrate) e essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate
  2. in alternativa, tramite bonifico a favore dell'Agenzia delle entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati "TARGET".

Gli estremi bancari sono i seguenti:
BANCA D'ITALIA - Tesoreria centrale dello Stato
Codice Bic/Swft: BITA IT RR XXX
Codice IBAN: IT87 N010 0003 2040 0000 0000 350


Nella causale del versamento è indispensabile indicare accuratamente la partita Iva, ricevuta al momento dell'identificazione diretta, il periodo a cui si riferisce il pagamento dell'Iva e l'esatto codice tributo.
Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del pagamento, è indispensabile che il soggetto interessato comunichi alla propria banca che il bonifico deve essere effettuato tramite TARGET.

TARGET è il sistema scelto dalla Banca centrale europea per il regolamento dei pagamenti in euro e assicura il trattamento in tempo reale delle transazioni; consente, inoltre, di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi in euro tra tutti i paesi della Ue, inclusi quelli non partecipanti all'unione monetaria. Tutte le banche insediate all'interno della Ue possono operare attraverso TARGET per il tramite delle rispettive banche centrali nazionali.

Come ricevere i rimborsi per i soggetti identificati articolo 35-ter
Dal 1° gennaio 2006, i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l'eventuale richiesta di rimborso (modello VR) al concessionario della riscossione di Pescara.
Le richieste erroneamente indirizzate al concessionario di Roma saranno trasmesse d'ufficio a quello di Pescara e ne sarà data comunicazione agli interessati.
I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia possono chiedere il rimborso Iva al:
Concessionario della Riscossione di Pescara
Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. s.p.a.
Via Chieti, 16/18 - 65100 - Pescara


utilizzando un conto estero e la garanzia rilasciata da un'impresa di assicurazione, una banca o un intermediario comunitario secondo le regole fissate dalla circolare n. 44/E del 1° agosto 2003.

Si precisa che:

  1. il modello VR va presentato al Concessionario di Pescara entro i termini ordinari
  2. i soggetti non residenti che presentano il modello VR devono chiedere contestualmente o entro i quaranta giorni successivi, l'accreditamento del rimborso al Concessionario di Pescara, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale, sicché il Concessionario potrà eseguire il rimborso anche per i soggetti titolari di c/c in altro Stato. Le garanzie possono essere rilasciate anche da soggetti esteri le cui denominazioni possono essere reperite consultando i siti internet dell'Isvap e della Banca d'Italia.


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