Iva, istanza con termine perentorio per i rimborsi ai non residenti
La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al trimestre di riferimento
La tesi della parlamentare si fondava sulla sentenza n. 718125/2009 della V Sezione della Corte di cassazione, secondo la quale non è "perentorio" il termine per la presentazione dell'istanza e diventa, quindi, applicabile la scadenza dei due anni previsti dall'articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, che entrano in gioco quando mancano "disposizioni specifiche".
Paletti temporali certi da rispettare, invece, per il sottosegretario Molgora e corretta la posizione assunta, in proposito, dall'Agenzia delle Entrate.
Altre sentenze, infatti, contrariamente a quelle nominata nell'interrogazione, evidenziano che il carattere "perentorio" nasce dalla necessità di dar corso, in tempi brevi, alle procedure di rimborso e, contemporaneamente, di accertare e recuperare le somme indebitamente detratte (Corte di cassazione, sezione V, sentenza n. 1013/2005, Corte di cassazione, sezione V, sentenza n. 5559/2005).
Dunque, a giustificare termini più ravvicinati rispetto al biennio concesso con il Dlgs 546, sicuramente principi di efficienza ed efficacia, ma non soltanto, infatti, come chiarisce ancora il rappresentante del Governo, è la direttiva del Consiglio n. 79/1072/CEE a costituire un chiaro quadro normativo di riferimento, il documento, stabilisce, infatti, che la domanda di rimborso Iva da parte dei non residenti "deve essere presentata al servizio competente ... entro i sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile".