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Attualità

Iva ordinaria per il condizionatore d'aria

Non rientra tra gli strumenti che aiutano il disabile a recuperare autonomia funzionale

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I numeri 30 e 31 della tabella A, parte seconda, del Dpr 633/72 assegnano l'aliquota agevolata del 4 per cento a una serie di sussidi utili al superamento di eventuali menomazioni fisiche. Il numero 30 riconosce l'aliquota agevolata agli apparecchi di ortopedia, compresi quelli relativi alle fratture, nonché alle protesi dentarie e oculistiche. Inoltre, il beneficio è riconosciuto agli apparecchi che facilitano l'audizione e, in generale, a quegli apparecchi portatili utili al superamento di eventuali infermità. Il numero 31 riconosce la predetta agevolazione a una serie di strumenti per invalidi, quali le poltrone, servoscala e ogni altro apparecchio utile al superamento di barriere architettoniche. Il medesimo numero 31, peraltro, individua una categoria di particolare rilevanza sociale, ovvero i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, quali fruitori dell'aliquota agevolata in occasione dell'acquisto di autoveicoli aventi cilindrata fino a 2000 cm cubici, se con motore a benzina, nonché fino a 2800 cm cubici se con motore diesel. Tale agevolazione si rivolge essenzialmente alle seguenti categorie:

  1. non vedenti e sordomuti
  2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
  3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Alle prime tre categorie l'agevolazione spetta senza che l'auto sia adattata; viceversa, per i disabili con ridotte capacità motorie, a meno che non siano affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, l'agevolazione è riconosciuta a condizione che il veicolo sia appositamente predisposto. L'agevolazione in questione è riconosciuta oltre che ai soggetti interessati anche ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
La risoluzione 306 del 2002, ribadendo la circolare 46 del 2001, ha specificato che l'aliquota agevolata non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere, "ma solo in relazione alle prestazioni rese dalle officine per l'adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l'adattamento stesso".

Sussidi tecnici e informatici ai portatori di handicap (legge n. 104/1992)
L'articolo 2, comma 9, del decreto legge n. 669/1996 stabilisce che alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica, anche in questo caso, nella misura del 4 per cento.
A tal fine, l'articolo 2, comma 1, del decreto del ministero delle Finanze del 14/3/1998, precisa che rientrano nell'accezione di sussidi tecnici e informatici quegli strumenti "basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
Il successivo comma 2 stabilisce che, per usufruire dell'agevolazione, i soggetti interessati devono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione, rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione posseduta.

La recente risoluzione n. 57 del 3 maggio ha esaminato, alla luce della normativa riportata, l'istanza prodotta al fine di far rientrare nell'ambito dei sussidi in questione, in relazione alla citata ipotesi di "controllo dell'ambiente", un condizionatore d'aria o climatizzatore acquistato da persone affette da sclerosi multipla. L'istanza motivava la richiesta con il fatto che molti medici specialisti Asl hanno ravvisato il collegamento funzionale tra la malattia e l'apparecchiatura in questione, che, migliorando il clima, eviterebbe un aggravamento della malattia.

In relazione a ciò, la risoluzione evidenzia che la funzione di controllo dell'ambiente "costituente una delle finalità alla quale i sussidi tecnici devono essere rivolti per usufruire della riduzione dell'aliquota IVA, va intesa in riferimento all'installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che consentano al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap od il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio".
In pratica, l'ausilio deve rappresentare "il conseguimento di una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto portatore di handicap il quale, da tale mezzo, trarrebbe il vantaggio di vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto relazionale e funzionale con l'ambiente".
Come esempi di tali sussidi, si possono citare "i dispositivi a telecomando che consentono l'apertura o la chiusura di porte o finestre, l'accensione o lo spegnimento di luci, rispondere al citofono e al telefono, gestire gli elettrodomestici, la televisione oppure gli strumenti meccanici che consentano di conferire una certa autonomia permettendo, ad esempio, al portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa".

La risoluzione puntualizza, pertanto, che "l'installazione di strumenti volti al controllo della temperatura ambientale non sembra corrispondere a nessuna delle essenziali finalità sopra specificate e richieste dall'art. 3 della legge n. 104/92, ancorché tali mezzi possano potenzialmente costituire strumenti idonei ad assicurare un più elevato benessere psicofisico alla persona con disabilità".
Tale affermazione, peraltro, viene corroborata dal fatto che il ministero della Salute, appositamente interpellato, ha precisato che l'acquisto di un condizionatore d'aria, da parte di soggetto affetto da sclerosi multipla, "non rientra negli ausili che aiutano il recupero e l'autonomia funzionale di un soggetto disabile".
Ciò permette all'Agenzia delle Entrate di concludere che "non appare fondato, pertanto, sostenere che l'acquisto di un condizionatore d'aria o climatizzatore possa essere rivolto ad una delle descritte finalità di recupero funzionale, necessarie per la legittima fruizione dell'agevolazione in argomento, pertanto al relativo acquisto, effettuato da persone con disabilità, non può essere applicata l'aliquota IVA del 4 per cento".

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