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Attualità

Iva "parcheggiata" per i canoni di concessione comunale

Non imponibili i corrispettivi percepiti dall'ente locale per mancanza del requisito soggettivo

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Una delle problematiche più particolari, ai fini dell'applicazione dell'Iva, è costituita dall'inquadramento delle operazioni effettuate dagli enti locali e, in particolare, dai Comuni.
L'articolo 4 del Dpr n. 633/72 premette che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da enti pubblici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta "in ogni caso".
Viceversa, nell'ipotesi che i suddetti enti "non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole", vengono comprese nell'esercizio di impresa "soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole".
A ciò, va aggiunto che il comma 5 del citato articolo individua espressamente alcune attività che, "in ogni caso", sono da considerarsi commerciali e quindi da assoggettare a imposta, sebbene svolte da enti pubblici.
Fra queste, l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, servizi di fognatura e depurazione.

Al di fuori di queste ultime fattispecie, specificatamente individuate (e di altre di natura particolare, quali ad esempio la cessione di parcheggi con diritto di superficie, legge n. 122/89), il quadro normativo, come sopra riportato, non risulta sempre esaustivo, con la difficoltà di stabilire l'imponibilità o meno di un'operazione, atteso che il criterio discriminante è basato sulla valutazione della tipologia della stessa, in relazione alla natura giuridica del soggetto operante.

In tal senso, è particolarmente utile rilevare come l'articolo 4 della VI direttiva Cee specifichi che gli enti locali "non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni , contributi o retribuzioni".
Viene, quindi, meglio definita la mancanza del requisito soggettivo necessario ai fini Iva, allorché l'ente locale operi in base al proprio potere di natura pubblica. Lo stesso articolo 4 della VI direttiva sostiene, però, il suddetto principio a condizione che le attività poste in essere dal soggetto pubblico non determinino una "distorsione" della concorrenza di una certa importanza.

Proprio sulla base di tale presupposto si era espressa, ad esempio, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 36 del 12/3/2004, in relazione all'affidamento in concessione, a opera di un Comune, del servizio relativo all'organizzazione e alla gestione della sosta regolamentata a pagamento, sia sulla sede stradale, che nelle infrastrutture e nei parcheggi d'interscambio.
La nota di prassi formula due diversi ipotesi a seconda che l'attività esaminata "sia esercitata nell'ambito del regime giuridico proprio degli enti pubblici o se, viceversa, essa sia svolta alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati", precisando che "per stabilire se una determinata attività sia esercitata dall'ente pubblico in veste di pubblica autorità non ci si può fondare sull'oggetto o sul fine della stessa attività".
Va ricordato che in precedenza l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non applicabile l'imposta (in quanto attività svolte sulla base di poteri autoritativi) sia all'attività di gestione diretta di un parcheggio di proprietà del Comune sia al suo affidamento in concessione, posto, altresì, che in entrambi i casi veniva soddisfatto il requisito di una preminenza dell'interesse pubblico.

La risoluzione n. 36/2004 precisa che, in pratica, bisogna distinguere se la concessione è effettuata "con criteri meramente pubblicistico istituzionali", e in tal caso non c'è applicazione dell'imposta, ovvero se "venga resa in regime di diritto privato alla stregua degli altri operatori economici...".
Nella fattispecie (organizzazione e gestione della sosta degli autoveicoli) presa in esame, prevale la prima ipotesi, poiché l'ente concedente non solo si riserva una serie di poteri autorizzativi, quali ad esempio la determinazione delle tariffe e la sospensione temporanea del servizio, ma l'affidamento riguarda tutte le aree comunali e quindi non si realizza una distorsione della concorrenza.

L'orientamento sopra riportato è stato, peraltro, in seguito confermato anche dalla risoluzione n. 134 del 15/11/2004, con la quale l'Amministrazione ha chiarito che anche il rapporto tra un Comune e un consorzio di enti locali, appositamente costituito per la gestione di aree di parcheggio, in presenza di una concessione del servizio effettuata con criteri pubblicistico-istituzionali, non ricade nell'ambito dell'applicazione dell'imposta, mancando del requisito soggettivo.
Non è, pertanto, assoggettabile all'imposta il canone percepito dal Comune, mentre l'attività svolta dal consorzio, nei confronti degli utenti del servizio reso, costituisce una prestazione di servizi imponibile.

Per completezza, sempre in relazione ad autorizzazioni con concessioni, si da cenno ai casi in cui l'Amministrazione finanziaria si è dovuta pronunciare allorché esse attengono all'utilizzo di suoli demaniali.
E' questo il caso dell'autorizzazione da parte di un Comune al taglio di un bosco, con conseguente raccolta del materiale legnoso.
Va ricordato che la circolare n. 8/E del 14/6/1993 ha stabilito che l'utilizzazione di beni immobili, acquisiti nell'ambito delle attività istituzionali, mediante la riscossione di canoni, non rappresenta un'attività che ricade nell'esercizio d'impresa, configurandosi come "una modalità di godimento di beni patrimoniali" (cfr. risoluzione n. 67 del 17/4/1997).
Tanto viene ripreso e confermato dalla risoluzione n. 185 del 4/12/2000, con la quale, specificatamente, viene chiarito che, nella fattispecie di un'autorizzazione al taglio di un bosco demaniale, non si realizza il criterio soggettivo, in quanto "la gestione dei beni demaniali, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza un mero sfruttamento del patrimonio".

Se, però, l'ente locale pone in essere, prima di concedere l'autorizzazione al taglio, una serie di attività, quali la messa a dimora delle piante, la cura delle stesse e la pulitura del terreno, la cessione del materiale legnoso risultante configura un vero e proprio esercizio d'impresa da assoggettare a Iva.

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