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Attualità

L'assenza del locale di vendita non rende l'auto "strumentale"

Nella fattispecie, i veicoli erano utilizzati da un'impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti per la presentazione del prodotto

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Con la risoluzione n. 59/E del 23 marzo, l'Amministrazione finanziaria ha fornito interessanti chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai "mezzi di trasporto a motore", utilizzati nell'impresa ma non strumentali all'esercizio dell'attività.
In particolare, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla deducibilità dal reddito e sulla detrazione dell'Iva assolta a monte per i costi di acquisto, di noleggio e di gestione(1), delle autovetture impiegate nell'azienda.

Nel caso di specie, la società è una commissionaria nella vendita di macchinari e attrezzature per la lavorazione del legno, che opera per conto delle aziende fornitrici direttamente presso il domicilio delle aziende clienti. Le attività sono svolte da lavoratori dipendenti che utilizzano quattro autovetture (di cui tre acquisite mediante contratto di leasing e una mediante contratto di noleggio) esclusivamente per visitare le potenziali aziende clienti.
L'interpellante riteneva corretto ricondurre le autovetture in questione tra i beni "strumentali" all'attività di impresa, in quanto, essendo priva di locali destinati alla vendita, l'uso delle stesse risultava necessario allo svolgimento dell'attività.

L'Agenzia delle entrate, prima di entrare nel merito delle modalità di deduzione dal reddito di impresa dei costi relativi alle autovetture, alla luce del novellato articolo 164 del Tuir, ha verificato la sussistenza della "strumentalità" di detti beni all'attività propria svolta dalla società.
A tal fine, l'Amministrazione, confermando la linea interpretativa espressa nella circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007(2), ha sottolineato che devono intendersi strumentali all'attività di impresa quei veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere svolta (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio).

L'autorità fiscale, non ravvisando nel caso esaminato le condizioni per poter applicare il concetto di "strumentalità", è giunta alla conclusione che le quattro autovetture utilizzate nella struttura aziendale non potevano essere ricondotte tra i veicoli che, contemplati nell'articolo 164, comma 1, lettera a), n. 1, del Tuir, godono del regime di totale deducibilità dal reddito di impresa(3).
Ai fini della strumentalità delle autovetture all'attività d'impresa non risulta, difatti, sufficiente la circostanza secondo cui una società, priva di locali di vendita, non possa svolgere la propria attività senza l'utilizzo delle stesse autovetture.
L'Agenzia delle entrate, più precisamente, ha affermato che, nel caso di specie, le autovetture utilizzate allo scopo di visitare i propri clienti nel "quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva ed eventuale vendita" non si considerano beni "strumentali" all'esercizio dell'attività.
Trattandosi, dunque, di beni "non" strumentali, i relativi costi di acquisto e di gestione, in accordo con l'interpretazione fornita nella menzionata circolare n. 1/E del 2007(4), ricadono nel regime di totale indeducibilità.

L'Agenzia delle entrate ha anche precisato che alla fattispecie in esame non possono applicarsi le nuove regole di deduzione stabilite dall'articolo 164 del Tuir per gli autoveicoli a uso promiscuo. In base a tali disposizioni, infatti, la società avrebbe, in ogni caso, potuto beneficare della deduzione dal reddito di impresa dell'importo corrispondente al fringe benefit tassato in capo al lavoratore dipendente che utilizza l'autoveicolo aziendale.
Tale esclusione consegue alla circostanza che nel quesito proposto dall'istante era espressamente precisato come le autovetture utilizzate dal lavoratore fossero a questi concesse esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di impresa, senza possibilità alcuna di poter essere utilizzate promiscuamente.

Con riguardo al regime Iva, l'Amministrazione(5) ha chiarito che, in attesa(6) della definizione della "nuova" percentuale di detrazione, l'imposta pagata per l'acquisto e la gestione dei suddetti beni "che non formano oggetto dell'attività dell'impresa" potrà avvenire in "via transitoria" in base alle regole generali di detraibilità.

NOTE:
1) Tale categoria comprende il consumo di carburante, i pedaggi, le assicurazioni, la manutenzione e la riparazione dei veicoli.

2) Come, peraltro già affermato, nella circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E, a commento dell'articolo 121-bis del Tuir.

3) L'articolo 164, comma 1, lettera a), n. 1, stabilisce, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili per l'intero ammontare se relative "agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan (…), ai ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa".

4) Nel menzionato documento di prassi, infatti, viene chiarito che secondo la nuova formulazione dell'articolo 164 del Tuir, così come modificato a seguito dell'intervento normativo previsto dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, i veicoli non strumentali all'attività di impresa risultano totalmente indeducibili dal reddito di impresa.

5) Come deriva dall'applicazione della norma contenuta alla lettera c) dell'articolo 19-bis1, Dpr n. 633/1972.

6) Cfr articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 15/9/2006, n. 258, recante le disposizioni di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) convertito con modificazioni dalla legge n. 278 del 10/11/2006.

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