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Attualità

L'attività ricerca e selezione del personale rientra fra le consulenze

Come tale è fuori dall'applicazione dell'Iva se la prestazione è resa a operatori commerciali domiciliati fuori dalla Ue

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Il principio di territorialità (articolo 7, Dpr n. 633/1972), ai fini Iva, si traduce, per le prestazioni di servizi, nella disposizione in forza della quale le stesse sono assoggettate a imposta se effettuate nel territorio dello Stato, cioè, quando sono rese da soggetti "che hanno il domicilio nel territorio dello stesso o da soggetti ivi residenti".

Tuttavia, tale regola generale subisce numerose deroghe, e la lettera d), quarto comma, del predetto articolo 7, ne raccoglie diverse di particolare rilevanza. Le attività di consulenza, ad esempio, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti ivi domiciliati o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero, e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Unione europea.
Pertanto, in caso di utilizzo al di fuori della Ue, l'operazione non è rilevante ai fini Iva. Così come (lettera f, quarto comma, articolo 7) mancano del presupposto territoriale le prestazioni rese a un soggetto domiciliato o residente fuori dell'Unione europea.

La fattispecie delle consulenze è proprio l'oggetto di esame della risoluzione n. 137/E del 13/12/2006, emanata in risposta a un interpello, in cui l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a esprimersi sull'ambito oggettivo della prestazione, al fine di stabilire l'eventuale non rilevanza ai fini Iva, essendo la stessa resa o operatori commerciali domiciliati fuori dall'Unione europea.

L'Amministrazione, riportando quanto espresso in altri documenti, ha ribadito che sono da intendersi prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale quelle che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri, in cui assume prevalente rilievo la valutazione soggettiva del prestatore (cfr, tra le altre, le risoluzioni n. 153 del 2002 e n. 122 del 2005).
Su tale base va ricompresa nell'ambito della consulenza anche l'attività di ricerca e selezione del personale, messa in essere al fine di individuare determinati profili professionali richiesti da specifici committenti.

L'Agenzia delle entrate ha fatto leva sulla definizione indicata nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 276/2003, ove si specifica che per ricerca e selezione di personale si deve intendere, fra l'altro, "l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente nonché verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati".

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