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Attualità

Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 2

Dal lavoro mediamente autonomo e occasionale al lavoro autonomo per natura o in senso stretto

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Sempre in chiave antielusiva, la riforma Biagi tratta anche dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro dipendente, in tutti i casi in cui siano violati i principi del rischio d'impresa e dell'obbligo del rendiconto.
Trattasi anche qui di altro esempio di lavoro parasubordinato, che può essere collocato in quella vasta area grigia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Da notare che solo con l'articolo 5, comma 2-bis, decreto legge 282/2002, convertito dalla legge 27/2003, è stato posto fine all'annoso dibattito circa l'obbligo di aprire la partita Iva da parte dell'associato con apporto esclusivo di lavoro. In precedenza, infatti, le prestazioni di lavoro dell'associato svolte abitualmente venivano fatte rientrare nel concetto di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo rilevante ai fini Iva, per l'interpretazione restrittiva dell'articolo 5 del decreto Iva, il quale, fra i casi di esclusione, mentre contemplava le collaborazioni coordinate e continuative, non considerava invece anche le prestazioni di lavoro in esame.

L'articolo 86, comma 2, della riforma Biagi, tratta dei contratti di associazione in partecipazione proprio con l'obiettivo di ridurre i rischi di inosservanza della disciplina dei contratti collettivi di lavoro subordinato. Torna applicabile, quindi, tale norma antielusiva, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro dipendente, in tutti i casi in cui siano violati i principi del rischio d'impresa e dell'obbligo del rendiconto.

E' lecito quindi supporre che anche tale norma antielusiva imponga ora alle parti di esplicitare contrattualmente e con chiarezza che il corrispettivo dell'apporto del lavoratore associato sia costituito esclusivamente dalla partecipazione agli utili dell'impresa dell'associante e che quest'ultimo abbia l'obbligo del rendiconto periodico, al fine appunto di permettere all'associato un effettivo potere di controllo sulla gestione economica dell'impresa o meglio del rischio di impresa.

La riforma Biagi, innovando infine sul lavoro occasionale delle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti, delle collaborazioni minime e del lavoro discontinuo a chiamata o intermittente (job on call), ha anche fornito un'adeguata configurazione giuridica a fattispecie quantitativamente rilevanti di lavoro non dichiarato o comunque non regolare, meglio conosciuto come fenomeno del "lavoro a note o a fattura".

Questi ultimi nuovi istituti, benché a una prima lettura sembravano far emergere la volontà del legislatore del lavoro di riscrivere le regole di inquadramento giuridico delle prestazioni occasionali in genere, sono ormai pacificamente interpretati nel senso che essi non sostituiscono la previsione generale in materia, che continua a essere regolamentata dal contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile.

I cennati nuovi istituti giuslavoristici, in buona sostanza, non chiudono il cerchio su tutte le tipologie di prestazioni occasionali e quindi anche di quelle autonome in senso stretto, ma vogliono semplicemente evitare, attraverso la fissazione di più puntuali regole e parametri, che con contratti occasionali o a termine e in assenza di una piena autonomia del prestatore, si vogliano eludere le norme sul lavoro a progetto o quelle sul lavoro subordinato, anche se discontinuo.

In materia fiscale, dunque, i concetti dell'occasionalità e dell'abitualità rilevano solo per il lavoro autonomo per natura e investendo, quindi, non solo la responsabilità soggettiva Iva del contribuente eventualmente collocatosi fuori dalle relative regole, ma anche quella oggettiva del committente per le operazioni ricevute non fatturate e non regolarizzate, e rappresentando, ai fini reddituali, criteri distintivi delle sole categorie del reddito di lavoro autonomo e di impresa, da un lato, e dei redditi diversi, dall'altro.

E' noto che, con l'articolo 44 del decreto legge 269/03, l'iscrizione alla gestione separata Inps è stata estesa anche ai lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5mila euro.
Tale parametro previdenziale non ha, tuttavia, valenza anche ai fini fiscali, dal momento che il discrimine per aprire la partita Iva continua a essere rappresentato dai concetti dell'abitualità e della occasionalità. Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità (forfettario, supersemplificato, forfettino e forfettone) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d'affari.
L'unico parametro introdotto di recente è quello previsto per i venditori a domicilio, la cui attività, secondo l'articolo 3 della legge 173/ 2005, si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5mila euro. Al di sotto di tale soglia, quindi, a prescindere dai concetti dell'occasionalità e dell'abitualità, tali venditori non devono aprire la partita Iva (vedi la recente risoluzione n. 18/2006 dell'Agenzia delle entrate).

Posto, pertanto, che l'attività sia pacificamente autonoma in senso stretto, caratterizzata cioè dalla piena autonomia gestionale e di risultati, ma ripetuta nel tempo, con lo stesso o diversi committenti, è ancora possibile validamente sostenere che l'attività sia occasionale o a questo punto è più lecito pensare che essa in realtà rappresenti per il prestatore il modo ordinario e sistematico della sua offerta di lavoro e di esercitare, quindi, un lavoro in proprio con obbligo di partita Iva?
E l'obbligo del committente di sostituirsi al cedente o al prestatore che non emette la fattura secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge, riguarda esclusivamente le operazioni effettuate da soggetti notoriamente con partita Iva (ad esempio, chi ha consegnato un bene utilizzando un documento di trasporto e poi non ha emesso la fattura nei termini), oppure si deve dare un'interpretazione più rigorosa e ampia alla norma, nel senso che questo obbligo di sostituzione si evidenzia ogni volta che il cessionario o committente si trova nelle condizioni di poter stabilire direttamente o quanto meno presumere che il cedente o prestatore, indipendentemente dalle sue stesse dichiarazioni di attività occasionale, sia in realtà un soggetto che esercita una attività abituale e quindi con obbligo di fatturazione?

Proviamo a prefigurare una situazione di questo tipo: un'impresa riceve una data prestazione da un soggetto che si dichiara non titolare di partita Iva, in quanto a suo dire prestazione d'opera occasionale; se nell'arco di qualche mese (ovviamente stiamo escludendo la particolare fattispecie del lavoro occasionale tecnico o collaborazione minima di cui alla riforma Biagi) la stessa impresa, ricevesse, regolarmente e con continuità, una serie di prestazioni di servizi dal soggetto in questione, potrebbe l'impresa medesima, vista la ripetitività delle prestazioni ricevute, ignorare la circostanza che in realtà quella data persona esercita una vera e propria attività di lavoro autonomo per natura abituale rientrante nel campo di applicazione dell'Iva? O deve preoccuparsi di attivare, se del caso, la procedura di regolarizzazione di cui al comma 8, lettera a), dell'articolo 6 del Dlgs 471/97?

Non è facile fornire una risposta soddisfacente, ma non c'è dubbio che anche i rapporti di lavoro autonomo in senso stretto, con chi si dichiara non soggetto Iva, richiedono oggi al committente una particolare attenzione non solo per quanto riguarda la concreta applicazione delle nuove regole previdenziali, ma anche dal punto di vista della responsabilità oggettiva Iva, avendo riguardo, di volta in volta, delle circostanze ed elementi concreti di valutazione.
Fondamentale, quindi, risulta anche qui la corretta definizione economica della prestazione autonoma occasionale sia sotto l'aspetto formale che documentale.
Sul primo aspetto, è necessario quindi tenere nella dovuta considerazione che è autonoma in senso stretto solo quell'attività che si caratterizza per la totale assunzione non solo del risultato, ma anche dell'organizzazione e del rischio professionale del lavoratore per raggiungere il risultato e senza quindi alcun coordinamento o subordinazione con il committente. In buona sostanza, se c'è il coordinamento da parte del committente, che si esprime anche attraverso semplici istruzioni o direttive, e l'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'attività non può mai rientrare in questa classificazione, ed essa quindi non può che essere o di collaborazione coordinata e continuativa a progetto od occasionale senza progetto o in associazione in partecipazione ovvero di lavoro dipendente, sia pure a termine e/o discontinuo, se c'è anche il vincolo della subordinazione, che si esprime con l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente.
Sul secondo aspetto, riguardante in modo specifico la parte, per così dire, documentale, è necessario che sulla ricevuta che il prestatore occasionale rilascia in luogo della fattura, compaia non solo l'informativa circa l'esistenza o meno di eventuali precedenti rapporti occasionali della stessa natura con altri committenti e l'avvenuto superamento o meno del tetto di esenzione previdenziale dei 5mila euro, che come vedremo sono elementi fondamentali per la corretta gestione previdenziale di questi rapporti, ma anche la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale lo stesso precisi appunto che il rilascio di fattura non è dovuto, specificando che si tratta di prestazione d'opera occasionale, con l'indicazione del titolo (articolo 5, Dpr 633/72) della non assoggettabilità a Iva.

Nei prossimi interventi, focalizzeremo l'attenzione sul lavoro occasionale e parasubordinato di cui alla riforma Biagi, sul lavoro creativo dell'autore e sul lavoro autonomo in senso stretto o naturale, sia occasionale che abituale.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata giovedì 16; la prima è su FISCOoggi di martedì 14

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