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Attualità

Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 6

Regime dei contribuenti minimi (o forfettario); regime dei contribuenti minori (o supersemplificato)

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Il regime dei contribuenti minimi o forfetario
E' un regime obbligatorio o naturale per le persone fisiche che, per l'anno solare precedente, soddisfano le condizioni fissate dalla legge, tutte riguardanti indicatori dimensionali, che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente. Esso, tuttavia, può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell'apposita casellina del modello AA9/7.
Sono ammesse le imprese familiari, mentre sono escluse le società di ogni tipo e le associazioni professionali. Sono escluse anche le attività che applicano regimi speciali Iva, quali agricoltura, allevamento e pesca, agriturismo, agenzie di viaggio e turismo, commercio di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Per le persone fisiche e imprese familiari che si avvalgono di tali particolari regole, rimane ferma quindi la relativa disciplina.

Le condizioni di accesso sono le seguenti:

  • volume d'affari di cui all'articolo 20 del decreto Iva, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva, percepiti nell'esercizio, non superiore a 10.329,14 euro (20 milioni di lire). Non rilevano, pertanto, le cessioni di beni ammortizzabili, mentre rilevano i corrispettivi esclusi da Iva, quali ad esempio i corrispettivi rientranti nel diritto d'autore di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto Iva. Nel caso in cui siano svolte più attività, occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d'impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva, quali le attività sopra indicate. Il limite di 10.329,14 euro, cioè, è comunque invalicabile anche qualora l'attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni di servizi ciascuna delle quali inferiore a 10.329,14 euro
  • beni strumentali utilizzati in proprietà o leasing di costo complessivo non superiore a 10.329,14 euro. Non rientrano in tale calcolo, quindi, i beni in locazione, noleggio o in comodato. Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime, tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell'anno, ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell'impresa o attività di lavoro autonomo
  • compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) non superiori al 70 per cento del volume d'affari dell'anno, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali. Trattasi, in realtà, di una condizione semplicemente teorica. E' veramente difficile, infatti, considerati i modesti limiti di volume d'affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori, ipotizzare ipotesi in cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l'attività continuare a essere remunerativa
  • mancanza di cessioni all'esportazione. Sono quindi ammesse le prestazioni di servizi svolte all'estero anche se escluse da Iva per assenza del presupposto della territorialità (ecco un altro esempio di corrispettivo escluso da Iva ma che comunque rileva ai fine della determinazione del predetto limite di 10.329,14 euro).

Gli adempimenti contabili dei lavoratori autonomi sono i seguenti:

  • emissione di fattura per le prestazioni eseguite e relativa conservazione
  • la registrazione cumulativa mensile delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La registrazione può essere effettuata o sul registro Iva vendite o sull'apposito prospetto di cui al Dm 12 febbraio 1997. Sia il registro che il prospetto non devono più, prima dell'uso, essere prodotti in ufficio per la bollatura
  • la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti, senza obbligo di registrazione.

Per gli imprenditori sono invece:

  • emissione di fattura, ricevuta fiscale o scontrino
  • registrazione cumulativa mensile dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La registrazione può essere effettuata sui registri Iva (vendite o corrispettivi) ovvero sul prospetto di cui sopra. Il prospetto, tuttavia, è impostato per ricevere solo le operazioni fatturate; esso, pertanto, è inutilizzabile da coloro che sono obbligati all'emissione di scontrini o ricevute fiscali
  • la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti senza obbligo di registrazione.

La determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva avviene nel modo seguente:

  • i lavoratori autonomi determinano il reddito applicando all'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini dell'Iva, la percentuale del 78 per cento, mentre determinano l'Iva applicando sull'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, la percentuale dell'84 per cento
  • gli imprenditori determinano il reddito applicando al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini dell'Iva, la percentuale del 75 per cento se esercenti prestazioni di servizi e la percentuale del 61 per cento se esercenti altre attività; per l'Iva, invece, sulle operazioni imponibili la percentuale è del 73 per cento per le imprese di servizi e del 60 per cento per quelle di produzione o vendita.

Nella determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo o di impresa non rilevano né il principio di cassa né quello della competenza, ma la fatturazione del compenso o ricavo. Per lo scomputo della eventuale ritenuta operata successivamente alla fatturazione torna applicabile pertanto l'articolo 22 del Tuir.

Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero, fermo restando le predette condizioni, per libera opzione o scelta del contribuente, e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall'inizio dell'anno a partire dal quale si vuole cambiare regime, da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell'anno successivo presentata per detto anno.

Si ricorda che l'opzione per il regime analitico di determinazione del reddito e dell'Iva vale almeno per un triennio e che è possibile in questo caso, darsi anche l'impianto contabile di cui al regime analitico supersemplificato. L'opzione sui regimi contabili, diversamente dalla precedente, vale invece per almeno un anno.

Dal lato sostanziale, invece, le particolari regole di determinazione del reddito e dell'Iva hanno indotto il legislatore a disciplinare esplicitamente il passaggio dal regime forfettario a quello analitico e viceversa.
Tali regole, tendenti a evitare salti o duplicazioni d'imposta, sono relative al computo dei ricavi o compensi, dei beni strumentali e delle giacenze di magazzino.
Per i ricavi e i compensi come abbiamo già visto non rilevano gli ordinari principi della competenza e della cassa. Ciò significa che i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo, ancorché di competenza o incassati in tale periodo; viceversa, i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario, che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate, assumono rilevanza nei periodi successivi. Gli stessi criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime analitico a quello forfettario. In particolare, la base su cui applicare le percentuali deve essere aumentata dei ricavi o compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei periodi d'imposta precedenti.
I beni strumentali si prendono in carico sulla base dei costi risultanti dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali del periodo forfettario.
I beni di magazzini, ovviamente solo per le imprese, devono essere valutati in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.
Per quanto concerne l'Iva, l'imposta assolta sugli acquisti dei beni è ammessa in detrazione a condizione che le connesse fatture di acquisto vengano registrate nel periodo di imposta per il quale si procede alla determinazione analitica e che la consegna o la spedizione dei beni non sia avvenuta nell'anno soggetto a regime forfettario.
Per le prestazioni di servizio ricevute, occorre invece dare rilevanza al momento di pagamento dei corrispettivi che segna, di conseguenza, il criterio da seguire per la detrazione dell'Iva nel caso di transito dal regime forfettario a quello analitico.

Il regime dei contribuenti minori o supersemplificato
Il regime supersemplificato, sempre per le sole persone fisiche e imprese familiari, che per l'anno solare precedente soddisfano le condizioni fissate dalla legge, è invece solo opzionale. Anche tale regime può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell'apposita casellina del modello AA/7. Si tratta anche qui di condizioni, tutte riguardanti indicatori dimensionali, che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente:

  • volume d'affari, comprensivo dei ricavi o compensi non rilevanti ai fini Iva, non superiore a 15.493,71 euro (30 milioni di lire) per le attività di servizi e 25.822,84 (50 milioni di lire) negli altri casi. Il limite di 25.822,84 euro è comunque invalicabile anche qualora l'attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni, ciascuna delle quali inferiore a 25.822,84 euro. Di fronte a ricavi a ricavi per prestazioni di servizi pari a 5mila euro e a ricavi da cessione pari a 22mila euro, il regime è comunque inapplicabile: benché l'attività prevalente sia di cessione di beni e inferiore a 25.822,84 euro, le prestazioni di servizi per 5mila euro fanno pur sempre parte del volume d'affari. Altrimenti, si finirebbe per consentire il regime a chi ha 25mila euro di cessioni e 15mila euro di prestazioni, vietandolo a chi ha 26mila euro di cessioni. Insomma, l'individuazione dell'attività prevalente serve solo ai fini dell'inquadramento del soggetto come prestatore di servizi o commerciante. L'applicabilità o meno del regime va invece verificata con riguardo al volume d'affari complessivo, sommando i ricavi dell'attività di cessione di beni e quelli dell'attività di prestazione di servizi
  • acquisti per ammontare, al netto dell'Iva, non superiore a 18.075,99 euro (35 milioni di lire), se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 10.329,14 euro (20 milioni di lire), negli altri casi
  • utilizzo di beni strumentali di costo non superiore a 25.822,84 euro (50 milioni di lire). Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti: dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali, per i quali opera una condizione autonoma
  • compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili, non superiori al 70 per cento del volume d'affari, compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva. Qui la condizione sembrerebbe un po' più realistica, in quanto non è da escludere a priori che attività con questi volumi d'affari possano restare remunerative anche quando utilizzano dipendenti a termine, part-time o stagionali. Si precisa che, in presenza di impresa familiare, le quote attribuite ai collaboratori sono comunque irrilevanti ai fini del limite in questione. Sono infatti da considerare solamente le somme in senso tecnico e cioè retribuzioni e somme assimilate. Le somme corrisposte ai collaboratori familiari sono frutto del particolare rapporto che lega i due soggetti e, quindi, qualcosa di diverso dal compenso in senso tecnico.

Anche tale regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni.

Sono previsti solo ridotti adempimenti contabili.
Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell'Iva, è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive, anziché negli ordinari registri vendite e acquisti, nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997.
Nel prospetto, le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime, mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale, a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso.
In esso, entro il termine di presentazione del modello unico, devono poi essere indicati:

  • i dati relativi al valore delle rimanenze dell'impresa, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata in alternativa in un ulteriore prospetto di dettaglio
  • i dati per l'individuazione dell'attività prevalente, ma solo da parte dei soggetti che svolgono più attività
  • i beni ammortizzabili. Per i veicoli, deve essere annotato: l'anno di acquisizione, il costo originario, il fondo ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo di imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi dai veicoli, le indicazioni nel prospetto possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenei per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. In tale sezione, devono essere indicati anche i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro, anche se ammortizzati in unica soluzione. Per essi, infatti, sono possibili entrambe le soluzioni. In tale sezione, infine, occorre indicare i beni strumentali acquistati da privato e cioè prima di aver aperto la partita Iva e utilizzati per l'attività (si pensi, ad esempio, a veicoli, computer, telefonini e attrezzatura varia già utilizzati come privato). Solo per gli imprenditori sono possibili ammortamenti anche di tali beni; per i lavoratori autonomi, invece, ciò non è ammesso, ferma restando comunque la possibilità di tener conto delle relative spese di impiego. E' opportuno quindi che di tali beni, sia pure a quest'ultimo fine, nel prospetto in questione, sia sempre fornita una semplice descrizione sia in riferimento alla tipologia che alla data del relativo cambio di destinazione. A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l'imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l'ammortamento, scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze, minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione o autoconsumo.

Il prospetto, infine, prevede una apposita sezione da compilarsi esclusivamente a cura dei lavoratori autonomi che determinano il reddito secondo il principio di cassa.
La determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo avviene perciò secondo il principio cassa.
Tale principio non presenta eccezioni in relazione ai compensi, mentre viene derogato per alcune spese, per le quali è prevista appunto la deducibilità in base al principio della competenza, indipendentemente dall'esercizio in cui sono state sostenute.
Anche il momento impositivo Iva delle prestazioni di lavoro autonomo e il momento di applicazione della ritenuta di acconto, seguono tale principio. Non dovrebbero pertanto mai esistere difficoltà legate a sfasamenti tra momento di fatturazione della prestazione, momento di effettuazione della ritenuta e momento di dichiarazione del compenso.
Analogo trattamento vale per le fatture riguardanti gli acquisti con Iva detraibile. Anche qui, infatti, l'Iva si detrae a prescindere dal pagamento, mentre ai fini reddituali la relativa spesa, salvo le previste eccezioni per competenza, si deduce per cassa.
L'applicazione concreta del principio di cassa pertanto non sembra dare luogo a particolari difficoltà. Il lavoratore autonomo dovrebbe individuare senza troppi problemi il momento in cui si verifica l'incasso dei suoi compensi, ovvero il pagamento di una sua spesa.
A tal proposito, è opportuno sgombrare il campo dall'equivoco che, in caso di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile, il compenso debba considerarsi percepito alla data dell'effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l'operazione di incasso. Non è così. I compensi e le spese devono considerarsi incassati e pagate al momento in cui il lavoratore autonomo riceve e consegna materialmente l'assegno, a prescindere dalle suddette movimentazioni bancarie. Innanzitutto, perché l'assegno ricevuto potrebbe anche non essere mai versato nel proprio conto, potendo essere liberamente trasferito mediante l'apposizione di una semplice girata, per pagare propri fornitori. E poi perché, una volta consegnato l'assegno, ci si spoglia della disponibilità della somma in questione a prescindere dal momento in cui il proprio fornitore provvede a eseguire l'operazione di incasso. E infine perché la tempestività o meno delle operazioni di accredito e di addebito in conto è un fatto che attiene esclusivamente all'organizzazione della Banca prescelta, il cui comportamento non può escludersi possa anche avere effetti giuridici fra le parti del rapporto ma non anche ai fini di cui stiamo argomentando. In buona sostanza, è come incassare compensi o pagare spese per contanti. Lo stesso discorso va fatto in riferimento alle spese pagate con bonifico o carte di credito; in entrambi i casi, rileva la data di sottoscrizione dell'ordine rispettivamente alla Banca e al gestore della carta, quest'ultimo rilasciato al commerciante all'atto dell'acquisto.

6 - continua. La settima puntata sarà pubblicata giovedì 30; le prime cinque sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

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