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Attualità

Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 7

"Forfettino", regime semplificato, regime ordinario, "forfettone"

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Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo o forfettino
Anche tale regime si applica solo alle persone fisiche e alle imprese familiari e la scelta viene esercitata allegando al modello AA9/7 l'apposito stampato disponibile negli uffici delle Entrate.
L'accesso al regime richiede innanzitutto che la partita Iva venga aperta per un'attività realmente indipendente e cioè caratterizzata da effettiva autonomia gestionale e di risultati.
Le condizioni di accesso sono le seguenti:
  • il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa. Considerato che il regime è destinato a incentivare esclusivamente la nascita di reali nuove iniziative, è evidente quindi, come al contrario, diventi anche irrilevante avere aperto o meno in precedenza una partita Iva. A rilevare è, infatti, solo lo svolgimento abituale effettivo di un'attività di impresa o autonoma nel triennio di osservazione. L'accesso al regime è inibito anche nel caso di esercizio dell'attività di impresa o autonoma nel triennio di osservazione in forma associata. Ma, anche in questo caso, non costituisce causa di esclusione dal regime la semplice qualità di socio di Srl o socio accomandante di Sas, in assenza di una fattiva partecipazione alla gestione delle stesse. Si fa presente, infine, che l'articolo 55 del Tuir, considera di impresa le attività agricole indicate alle lettere b) e c) dell'articolo 29, svolte oltre i limiti ivi stabiliti. Un soggetto, pertanto, titolare di partita Iva nel triennio di osservazione per l'esercizio di attività agricola configurante però reddito fondiario e non reddito di impresa, che intenda intraprendere in aggiunta alla predetta attività anche una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, può chiedere l'accesso al regime in esame
  • la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso operatore sotto forma di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Tale condizione, che ha carattere antielusivo, si pone su un piano diverso dalla precedente, ed è finalizzata a evitare abusi dei contribuenti. Questi, infatti, al solo fine di godere delle agevolazioni del nuovo regime, potrebbero di fatto continuare a esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. Più che avere riguardo, quindi, al tipo di attività esercitata in precedenza, occorre perciò porre l'accento al concetto di mera prosecuzione della stessa attività. E' da ritenere certamente mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. Qualora tali circostanze congiuntamente non si verificano, nessuna preclusione potrà verificarsi. L'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività intrapresa, va operata perciò caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata
  • siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
  • l'ammontare dei compensi o dei ricavi non deve superare i seguenti limiti:
    • 30.987,41 euro (60 milioni di lire) per le attività autonome e per le imprese a oggetto prestazioni di servizi
    • 61.974,83 euro (120 milioni di lire) per le imprese esercenti altre attività.
    I predetti importi, in sede di apertura della partita Iva, non devono essere ragguagliati ad anno. Pertanto, può continuare a usufruire del regime, anche il contribuente che, per esempio, inizi un'attività di lavoro autonomo a marzo e che, a fine anno, abbia realizzato compensi per 28mila euro che, ragguagliati ad anno, porterebbero a un ammontare senz'altro superiore al succitato limite di 30.987,41 euro.

 

A differenza dei precedenti regimi, il forfettino ha la durata massima di tre anni. La scelta operata vincola per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, decorso almeno un periodo d'imposta, con lo stesso modello di cui sopra.
Nessuna comunicazione si rende invece necessaria in caso di decadenza dal regime per superamento dei limiti di ricavi o compensi nel periodo di imposta. A tal fine, è previsto infatti che nel triennio il regime cessa di avere efficacia:
  • dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino 46.481,12 euro per il lavoro autonomo e per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, e 92.962,24 euro per le imprese esercenti altre attività). In pratica, il regime opererà per l'intero triennio, per esempio, nel caso di un lavoratore autonomo che percepisca compensi annui fino a 30.987,41 euro per i primi due periodi e fino a 46.481,12 euro per il terzo periodo di imposta
  • dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il 50 per cento, con la conseguenza che già dallo stesso anno il reddito prodotto è assoggettato a tassazione ordinaria, concorrendo cioè alla formazione del reddito complessivo, fermo restando il solo versamento annuale Iva e con obbligo della nuova impostazione contabile (semplificato o ordinario) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

Il forfettino ha la seguente struttura:
  • applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa determinato in modo analitico secondo le regole rispettivamente dell'articolo 54 e dell'articolo 66 del nuovo Tuir. In pratica, il reddito deve essere dichiarato nei quadri RE e RG del modello Unico, ma non deve essere riportato nel quadro RN che, si ricorda, è il riepilogo della situazione reddituale complessiva del contribuente, soggetta a ordinaria tassazione. Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito d'impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dal titolare dell'impresa. Ciò significa che il collaboratore familiare non è tenuto alla compilazione del quadro RH dell'Unico. Il titolare dell'impresa, invece, comunque, è tenuto a indicare nel quadro RR il reddito di spettanza del collaboratore, al fine di evidenziare l'effettiva base imponibile su cui determinare il debito contributivo di quest'ultimo
  • esonero dall'applicazione delle ritenute d'acconto. A tal fine, è necessaria un'apposita comunicazione al sostituto d'imposta con la quale il contribuente percettore attesti di beneficiare del regime fiscale di cui all'articolo 13 della legge 388/2000. Tale comunicazione può essere rilasciata una volta per sempre oppure di volta in volta all'interno della fattura
  • esonero dalla tenuta dei registri contabili e dai versamenti periodici Iva, compreso l'acconto Iva.

 

In pratica, il regime obbliga:
  1. alla formalizzazione dei proventi (fatture, ricevute fiscali o scontrini)
  2. alla conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta
  3. alla tenuta di un apposito prospetto in forma libera in cui rilevare i beni ammortizzabili. E' consigliabile tuttavia istituire fin da subito il registro dei beni ammortizzabili, considerato che il regime ha una durata ben determinata con sbocco naturale alla scadenza, per il regime semplificato
  4. alla tenuta di un apposito prospetto in forma libera in cui rilevare il valore delle rimanenze a fine anno, ovviamente per le sole imprese commerciali
  5. alla tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta
  6. al versamento annuale dell'Iva entro il 16 marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno solare precedente, senza applicazione di interessi
  7. al versamento dell'imposta sostitutiva e dell'Irap entro il 20 giugno ovvero il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dell'anno successivo alla chiusura del periodo di imposta. Si ricorda che, mentre per l'imposta sostitutiva Irpef non sono dovuti acconti, per l'Irap e i contributi previdenziali Inps, sia per la gestione commercianti e artigiani sia per quella separata,essi continuano a essere dovuti
  8. alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
    La scadenza è fissata entro il mese di febbraio dell'anno successivo. L'obbligo tuttavia scatta solo se nell'anno solare precedente si è superato il volume d'affari di 25.822,84 euro
  9. alla presentazione telematica del modello Unico. Tale obbligo scatta al superamento del volume d'affari di 10mila euro ovvero, pur non superato, se si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (770) e/o del modello di studio di settore. Altrimenti, è anche possibile presentare il modello in posta o in banca entro il 31 luglio. Nulla vieta comunque di presentare la dichiarazione in forma telematica entro il più lungo termine del 31 ottobre, magari avvalendosi del servizio Fisconline di qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
  10. alla presentazione del 770 semplificato. Tale modello però, qualora dovesse sussisterne l'obbligo, non può unificarsi al modello Unico; pertanto, alla pari della comunicazione annuale dati Iva, deve essere presentato solo telematicamente e mai tramite ufficio.

 

L'accesso al forfettino permette anche di richiedere l'assistenza fiscale telematica dell'Agenzia delle entrate. Chi decide di avvalersi del "tutoraggio", dovrà farne richiesta in sede di dichiarazione di inizio attività direttamente allo sportello Iva oppure entro trenta giorni tramite l'apposita comunicazione da presentare direttamente allo sportello protocollo o per via postale all'ufficio competente per domicilio fiscale.
Bisogna quindi dotarsi delle relative apparecchiature informatiche, con il diritto a un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 40 per cento del costo, entro il limite massimo di 309,87 euro. Il credito d'imposta compete a condizione che l'apparecchiatura informatica sia effettivamente utilizzata per connettersi con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Il credito di imposta spetta anche per l'acquisizione delle apparecchiature informatiche in locazione finanziaria, nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto ed è determinato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta con il limite massimo di 309,87 euro. Ai fini della relativa compensazione di tale credito, si rende anche necessario inviare telematicamente un'apposita istanza al Centro operativo di Pescara. L'istanza è resa disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate. La richiesta di assistenza telematica può essere revocata anche subito dopo l'istanza, ma ha effetto dal periodo d'imposta successivo nel caso in cui si voglia fruire del predetto credito. In pratica, chi è già munito del computer e in sede di inizio attività chiede di avvalersi del "tutoraggio", può revocarlo dallo stesso periodo di imposta, in quanto, in tal caso, non si ha diritto al credito di imposta perché l'acquisto o la locazione finanziaria del computer è antecedente all'apertura della partita Iva.

Un volta chiesta l'assistenza telematica, il contribuente deve abilitarsi al canale Internet collegandosi al sito dell'Agenzia delle entrate per chiedere il Pin code e la password di accesso, scaricarsi l'apposito software contabile e trasmettere i dati contabili per trimestre, entro le seguenti scadenza:
  • 10 aprile: operazioni del primo trimestre
  • 10 luglio: operazioni del secondo trimestre
  • 10 ottobre: operazioni del terzo trimestre
  • 10 gennaio: operazioni del quarto trimestre.

 

Una volta trasmessi i dati, il sistema informativo dell'Agenzia fornirà ricevuta degli stessi; in proposito, va prestata attenzione alla circostanza che la ricevuta telematica potrebbe anche contenere alcune richieste da evadere a cura del contribuente assistito.
I dati contabili riguardanti le operazioni effettuate nell'anno saranno dunque utilizzati dal sistema informativo che procederà alla relativa elaborazione e alla liquidazione delle imposte dovute, rendendo poi disponibile, sempre per via telematica, il modello F24 per il pagamento delle imposte e i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata.
A questo punto al contribuente assistito spetta un'ultima attività di riscontro ed eventuale integrazione delle elaborazioni effettuate dal sistema informativo.
In primo luogo, è necessaria la verifica dei dati contabili inviati al fine di sistemare elaborazioni fondate su dati eventualmente errati per trasmissione o per elaborazione.
L'integrazione dei dati, anch'essa eventuale, si rende invece necessaria con riferimento ad altri redditi posseduti dal contribuente, di modo che la dichiarazione unificata da trasmettere telematicamente possa essere debitamente completata.
A integrazione avvenuta, quindi, il contribuente, dopo aver stampato e firmato una copia della dichiarazione per conservarla, presenterà la dichiarazione unificata con il proprio Pin code utilizzando il servizio telematico Internet.

Il regime semplificato
Il regime prevede la tenuta dei:
  • registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi per chi è obbligato a emettere scontrini e ricevute fiscali e registro degli acquisti)
     
  • registro dei beni ammortizzabili.

 

In presenza di specifiche fattispecie, sono inoltre previsti altri registri, tra cui si ricordano quello degli omaggi e quello dei corrispettivi di emergenza.

Nei registri Iva le fatture immediate vanno annotate entro 15 giorni dalla data di emissione e quelle differite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. I corrispettivi possono essere annotati con un'unica registrazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo. Gli acquisti, pena la perdita del diritto di detrazione della relativa imposta, possono essere annotati, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, e cioè dalla data di effettuazione dell'operazione ai fini Iva (consegna o spedizione in caso di acquisto di beni, pagamento in caso di acquisto di servizi).
Tali registri vanno poi integrati, riportando:
  • entro 60 giorni dall'effettuazione, i componenti positivi e negativi del reddito di lavoro autonomo o di impresa non rilevanti ai fini dell'Iva (si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, eccetera)
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. I lavoratori autonomi apporteranno, cioè, le rettifiche ai compensi e alle spese in base al principio di cassa; mentre gli imprenditori, apporteranno le rettifiche ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio, ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, eccetera) e indicheranno il valore delle rimanenze finali per quantità e valori delle singole categorie di beni, nonché i criteri seguiti per la valutazione.

 

Il regime ordinario
E' solo opzionale per i lavoratori autonomi, mentre è obbligatorio per le imprese quando i ricavi superano i seguenti importi:
  • 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazioni di servizi
  • 516.456,90 euro, negli altri casi.

 

I lavoratori autonomi devono tenere i seguenti registri:
  • registri Iva (registro delle fatture emesse e degli acquisti)
  • registro beni ammortizzabili
  • registro cronologico.

 

Gli imprenditori devono tenere i seguenti registri:
  • registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi per chi è obbligato a emettere scontrini e ricevute fiscali e registro degli acquisti)
  • registro beni ammortizzabili
  • libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliare (conti di mastro e scritture di magazzino, ma solo in caso di superamento di determinati limiti di valore di rimanenze finali.

 

Il regime sostitutivo per le attività marginali
Trattasi di un regime per così dire trasversale a tutti i regimi trattati fino a ora, ribattezzato "forfettone"; non può mai essere chiesto in sede di apertura della partita Iva perché inapplicabile al primo periodo di imposta di avvio dell'attività.
Anche tale regime, introdotto con l'articolo 14 della legge 388/2000, è riservato alle sole persone fisiche, comprese le imprese familiari, e prevede le seguenti condizioni di accesso:
  • l'attività svolta deve rientrare fra quelle effettivamente soggette agli studi di settore. Ecco perché il regime è inapplicabile per l'anno di avvio dell'attività, in quanto per l'anno di inizio dell'attività ancorché iniziata dal 1° gennaio è esclusa l'applicazione dello studio di settore
  • i ricavi o i compensi del periodo d'imposta precedente devono essere di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali. Tale limite, differente in relazione ai diversi settori d'attività, non può, in ogni caso, essere superiore a 25.822,85 euro.

 

I contribuenti che vogliono avvalersi di tale regime, la cui durata è a tempo indeterminato, salvo il verificarsi di cause di decadenza e rinuncia, devono presentare domanda, redatta su apposito modello all'ufficio delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruirne. L'opzione è valida per almeno un periodo di imposta, con rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia o sopravvenute cause di decadenza.
Il regime ha una struttura simile a quello delle nuove iniziative, compresa la possibilità di richiedere l'assistenza telematica dell'Agenzia delle entrate. Le particolarità riguardano la misura dell'imposta sostitutiva, che è del 15 per cento e la determinazione del reddito, che si ottiene dalla differenza analitica tra i ricavi o compensi risultanti dal programma Gerico, cioè il software di calcolo degli studi di settore e i costi e le spese determinati attraverso le regole dell'articolo 54 del Tuir per i lavoratori autonomi e le regole dell'articolo 66 del Tuir per gli imprenditori.

7 - continua. L'ottava puntata sarà pubblicata martedì 4 aprile; le prime sei sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

 
 
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