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Attualità

Il leasing. Disciplina e aspetti fiscali

Particolare attenzione è posta sugli effetti, ai fini Ires, Irap e Iva, della cessione del contratto

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Il leasing finanziario è il contratto con il quale il locatore (generalmente una società specializzata) concede in locazione al conduttore un bene strumentale per un periodo predeterminato, al termine del quale il conduttore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a fronte di un corrispettivo stabilito nel contratto stesso, generalmente molto inferiore al valore corrente del bene. Determinando, di fatto, il trasferimento al conduttore di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene, il contratto di locazione finanziaria può, nella sostanza, essere qualificato come un finanziamento, che consente al conduttore di pagare in modo dilazionato i beni d'investimento di cui entra immediatamente in possesso(1).

Secondo lo Ias 17, un leasing può essere qualificato come finanziario quando coesistono i seguenti elementi:

  1. proprietà: il contratto prevede il trasferimento della proprietà al conduttore al termine del periodo di locazione
  2. riscatto: il conduttore ha il diritto di acquistare il bene a un prezzo che si prevede sufficientemente basso rispetto al valore corrente alla data in cui il diritto può essere esercitato. Alla data di stipulazione del contratto di leasing, è ragionevolmente certo che l'opzione di acquisto sarà esercitata
  3. durata: la durata del contratto copre la maggior parte della vita utile del bene, indipendentemente dal passaggio di proprietà al termine del periodo di locazione
  4. valore del bene: alla data in cui sorgono le principali obbligazioni connesse al contratto di leasing, il valore attuale dei pagamenti previsti è maggiore o sostanzialmente uguale al valore corrente del bene.

Contabilmente, la prassi italiana prevede la rilevazione del leasing in base al "metodo patrimoniale"(2). L'utilizzatore del bene imputerà, così, a conto economico i canoni per competenza e indicherà nei conti d'ordine il debito residuo verso la società di leasing. Quest'ultima, in quanto proprietaria del bene, provvederà alla sua rilevazione tra le immobilizzazioni e al relativo processo di ammortamento(3).

Maxicanone iniziale
Un contratto di leasing generalmente prevede la presenza di un maxicanone iniziale. Secondo parte della dottrina, tale pattuizione negoziale costituirebbe, di fatto, una mera riduzione del capitale finanziato, del tutto svincolata dalle ulteriori obbligazioni connesse al contratto. Altra parte della dottrina, decisamente maggioritaria, ritiene invece il maxicanone "naturalmente" collegato all'intera vita del contratto. Condividendo in pieno tale ultima impostazione, la Suprema corte (cfr sentenze nn. 7209/1997 e 10147/1999) ha osservato che l'imprenditore non può "computare tra i costi dell'esercizio un canone iniziale, relativo ad un contratto di leasing, maggiorato rispetto ai successivi, dato che - essendo quello di leasing un contratto in cui la periodicità delle prestazioni si collega all'utilizzazione frazionata del bene nei singoli esercizi - la maggiorazione del canone anticipa nel tempo le spese di competenza di esercizi successivi, nei quali i correlativi ricavi sono prodotti".

Dal punto di vista fiscale, con sentenza n. 8139/2002, la Cassazione ha precisato come l'articolo 102, comma 7, del Tuir, implicitamente richieda la ripartizione per competenza del maxicanone per tutto il periodo contrattuale. In ossequio alle indicazioni provenienti da dottrina e giurisprudenza, la miglior prassi contabile prevede, quindi, attraverso la tecnica dei risconti attivi, la spalmatura del maxicanone per tutto il periodo contrattuale.

La cessione del contratto
L'eventuale cessione di un contratto di leasing in corso di validità, oltre a comportare, ovviamente, il trasferimento in capo al cessionario dei diritti (godimento del bene) e degli obblighi (pagamento del canone) connessi al contratto medesimo, genera, fiscalmente, gli effetti di seguito riepilogati.

1. Ires
Ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del Tuir, "In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale(4) del bene costituisce sopravvenienza attiva(5)". Non contenendo alcun riferimento alla deduzione dei canoni residui, né al valore di riscatto che il cessionario dovrà accollarsi, la trascritta norma prevede che l'intero valore normale costituisca sopravvenienza attiva tassabile. In merito, tuttavia, la dottrina ritiene che il valore normale di cui trattasi possa essere assunto al netto del valore di riscatto, nonché dei canoni relativi alla residua durata del contratto, che dovranno essere pagati dal cessionario, attualizzati alla data della cessione. Tale impostazione, volta a scongiurare l'insorgere di fenomeni di duplicazione impositiva(6), è suffragata anche dall'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria attraverso la circolare ministeriale n. 108/E del 1996(7).

2. Irap
Secondo il documento n. 12 redatto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento e dell'onere, alla attività ordinaria (…) dunque non è sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento e dell'onere".
Costituendo, quindi, la sopravvenienza attiva generata dalla cessione di un contratto di leasing una componente positiva di reddito, attinente alla gestione operativa dell'impresa (del tutto assimilabile alla normale cessione di un bene strumentale), classificabile alla voce A. 5 del conto economico, assume piena rilevanza ai fini della determinazione del valore della produzione netta, di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 446/97.

3. Iva
La cessione del contratto di leasing, rientrando fra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, comma 2, del Dpr n. 633/72, è soggetta a Iva. L'aliquota applicabile sarà quella riferibile al bene oggetto del contratto.

NOTE:
1) La sentenza n. 3023/1986 della Corte di cassazione qualifica il contratto di leasing come un contratto atipico "avente per oggetto la disponibilità di un bene per un periodo di tempo determinato, dietro il corrispettivo di un canone periodico fissato in relazione al recupero del prezzo del bene ed al conseguimento di un utile adeguato e tendente ad esaurire le proprie finalità produttive e finanziarie nell'ambito di quel periodo di tempo la cui scadenza è caratterizzata dal quasi venir meno dell'utilità economica della cosa utilizzata".

2) Ciò consente, alle condizioni di cui all'articolo 102, comma 7, del Tuir ("per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito [...] in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili") la deducibilità fiscale dei canoni leasing corrisposti.

3) Diversamente dalla prassi italiana, lo Ias 17 prevede la rilevazione del leasing in base al "metodo finanziario", prescelto in quanto meglio riflette la sostanza economica dell'operazione. Lo stato patrimoniale dell'utilizzatore evidenzierà così:
- fra le attività il valore del bene oggetto del contratto di leasing
- fra le passività il debito nei confronti della società di leasing.
Il conto economico esporrà invece:
- alla voce B. 10 gli ammortamenti riferiti al bene oggetto del contratto di leasing
- alla voce C. 17 la quota interessi dei canoni leasing.
Per completezza, si rappresenta che il legislatore nazionale, con l'emanazione del Dlgs n. 6/2003, ha mantenuto la contabilizzazione del leasing secondo il metodo patrimoniale, limitandosi a richiedere la separata annotazione delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria (articolo 2424 cc) nonché, in nota integrativa, l'indicazione dei dati necessari ai fini dell'applicazione del metodo finanziario (articolo 2427, n. 22 cc).

4) Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Tuir "Per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso".

5) La norma mira ad arginare prassi elusive, diffusesi in passato, basate sulla stipula di contratti di leasing artatamente ceduti prima del termine previsto per l'esercizio del diritto di riscatto.

6) Secondo Maurizio Leo, in caso di cessione di contratto di locazione finanziaria, il corrispettivo pattuito "è di regola determinato in misura inferiore al valore normale proprio in considerazione dei canoni residui che dovranno essere corrisposti dal cessionario e, pertanto, è di tutta evidenza che l'eventuale assunzione dl valore normale al lordo di questi sottintenderebbe che il cessionario stesso sostenga per il subentro nel contratto, al di fuori di ogni logica economica, due costi rappresentati, il primo dal valore normale e, il secondo, dall'ammontare dei canoni ancora da corrispondere" (Maurizio Leo, Le imposte sui redditi, Giuffrè 2006, tomo II, pagina 1340).

7) Secondo la citata circolare, "ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione detto valore normale non può che essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima".

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