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Attualità

Lente d’ingrandimento del Fisco sulle residenze estere fittizie

Accurate indagini svolte dall’agenzia delle Entrate hanno permesso di recuperare 140 milioni di euro nel 2008

lente d'ingrandimento
L’attività di accertamento, svolta dalle direzioni regionali e dagli uffici locali, ha permesso di scovare, grazie anche alle informazioni raccolte da banche dati e sistemi informatici, i contribuenti con residenza anagrafica in paesi esteri, spesso a fiscalità privilegiata, ma che in realtà avrebbero dovuto dichiarare i propri redditi in Italia, luogo di effettivo interesse economico e patrimoniale.
Dalle indagini, in alcuni casi effettuate con la collaborazione della Guardia di finanza, sono state recuperate maggiori imposte per oltre 140 milioni di euro per il periodo 2001- 2005.
 
Risultati positivi, quindi, per questa specifica attività di accertamento rilanciata dal decreto legge 112/2008 (“manovra d’estate”), che, con i commi 16 e 17 dell’articolo 83, ha dato nuovo impulso al contrasto del fenomeno del trasferimento fittizio di residenza.
 
Nello specifico, il comma 16 stabilisce che i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), confermano all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta, l’effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza sia dei Comuni che dell’agenzia delle Entrate.
 
Il comma 17, poi, prevede che questo controllo viene esercitato anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’Aire a partire dal 1° gennaio 2006. Per questa attività, i Comuni beneficeranno dell’incentivo economico pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo (articolo 1, comma 1, Dl 203/2005).
I controlli operati dai Comuni, dunque, riguardano l’effettività della cessazione della residenza all’interno del territorio italiano e la vigilanza per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all’Aire.
 
Sugli elementi di prova significativi ai fini della verifica dello status di residente all’estero, l’Agenzia è intervenuta di recente anche con la risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008. Il caso affrontato riguardava un soggetto residente in Italia che, avendo stipulato un contratto di lavoro con una società inglese, si era cancellato dall’Anagrafe dei residenti e aveva trasferito all’estero solo la propria residenza, non anche quella di alcuni componenti della famiglia. Per l’Amministrazione finanziaria, la circostanza che un soggetto mantiene in Italia “i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano”.
Per accertare l’effettiva residenza di un contribuente agli occhi del Fisco, è quindi necessario valutare anche l’insieme dei rapporti sociali e familiari che questi intrattiene con il Paese d’origine. La locuzione “affari e interessi” contenuta nella definizione civilistica di domicilio deve intendersi in senso ampio, comprensivo quindi anche della sfera di relazioni personali del contribuente.

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