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Attualità

L'esodo diventa più triste

Abrogata la disposizione del Tuir che prevedeva una tassazione di favore per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro

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L'articolo 36, comma 23, del Dl n. 223/2006, convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, ha disposto l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 19 del Dpr n. 917/86, norma che prevedeva un'agevolazione, ai fini dell'Irpef, concernente le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo.

La normativa di favore
Al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto, l'articolo 19, comma 4-bis, del citato Testo unico, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 2), del Dlgs n. 314 del 2 settembre 1997, con effetto dal 1° gennaio 1998, prevedeva l'applicazione dell'imposta con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17.

Beneficiavano della tassazione ridotta il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, e le altre indennità e somme percepite una tantum, in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso.
Detta agevolazione trovava applicazione nei confronti dei lavoratori che avessero superato l'età di 50 anni, se donne, e 55, se uomini.

Il decreto Visco-Bersani
In sede di conversione del Dl n. 223/2006, dopo aver disposto la soppressione del comma 4-bis, dell'articolo 19, del Dpr n. 917/86, al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contrattato un piano incentivato di esodo, il legislatore ha previsto un regime transitorio - così come definito dalle Entrate nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 - applicabile ai piani d'incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, cioè prima del 4 luglio 2006.

In particolare, la disciplina di favore continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di accordi o atti, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso.

Le schede di lettura n. 17 del Servizio studi del Senato della Repubblica riportano che nella relazione governativa, fra le motivazioni che hanno indotto alla soppressione di tale norma, vi è quella di adeguarsi alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee che, con sentenza del 21 luglio 2005 (causa C-207/04), ha dichiarato "come la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, debba essere interpretata in senso ostativo ad una norma (quale quella di cui all'articolo 19, comma 4-bis del TUIR, ora oggetto dell'abrogazione in commento) che prevede soglie di età differenziate in ragione del sesso di appartenenza del lavoratore ai fini dell'accesso al beneficio, previsto a titolo di incentivo all'esodo, della tassazione ridotta del trattamento di fine rapporto".

Si rileva, comunque, che il legislatore, nell'eliminare le difformità, non ha comunque toccato l'articolo 6 del Dlgs n. 314/1997 - decreto di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernente i redditi di lavoro dipendente, norma che ha introdotto il comma oggi abrogato - e, pertanto, il beneficio cessato ai fini fiscali, continua a sussistere ai fini contributivi.

Infatti, l'articolo 6, comma 4, del citato Dlgs. n. 314/1997, esclude dalla base imponibile, fra l'altro, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso, i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni.

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