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Attualità

Libri sociali, ancora pochi giorni per la vidimazione

L'adempimento di numerazione e bollatura riguarda le società di capitali

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La vidimazione delle scritture contabili
Come è noto, con l'entrata in vigore della legge n. 18 ottobre 2001, n. 383, sono state introdotte nuove modalità operative su tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Le nuove norme, attraverso modifiche al codice civile (articolo 2215) e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili (articoli 39 del Dpr 633/72 e 22 del Dpr 600/73), hanno previsto la soppressione dell'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2001, n. 92/E).
Va comunque ricordato che l'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari era stato già soppresso (articolo 7-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 383/2001 i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 del codice civile, in particolare:

  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che era effettuata dall'ufficio del Registro delle imprese (presso la Camera di commercio), dal notaio o dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate (per i registri previsti da norme fiscali), la numerazione è ora eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture.
Pertanto, il soggetto, prima di utilizzare i registri, deve numerarne le pagine dando alle stesse un numero progressivo.
Nel caso in cui sia ancora previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione (come, ad esempio, per i libri previsti dall'articolo 2421 del codice civile, sopra elencati), i registri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente e bollati su ogni foglio con le stesse le formalità e presso gli stessi soggetti previsti in precedenza (Registro imprese o notaio).

Tassa sulle concessioni governative e imposta di bollo
Pur essendo stata abolita la vidimazione della maggior parte dei registri contabili, resta in vigore, l'applicazione dell'imposta di bollo, e, per alcune categorie di soggetti, della tassa di concessione governativa.
In particolare, con riferimento alla tassa sulle concessioni governative, le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), comprese quelle consortili anche se in liquidazione, per la numerazione del libro inventari e del libro giornale, sono obbligate al versamento, della stessa, in modo forfetario.
Come stabilito dalla nota 3, dell'articolo 23, della tariffa allegata al Dpr 641/72, il versamento che va effettuato annualmente, entro il 16 marzo, ammonta a 309,87 euro, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.
Tale misura è elevata a 516,46 euro qualora, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento (quindi, al 1° gennaio 2006), l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione superi 516.456,90 euro.

Riguardo all'imposta di bollo, si applica l'articolo 16 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/72.
Tale norma, con riferimento alla numerazione dei libri prescritti dal primo comma dell'articolo 2214 del Codice civile (e cioè il libro giornale e il libro degli inventari), distingue tra:

  • società di capitali soggette alla tassa di concessione governativa forfetaria: si applica l'imposta di bollo di 14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine
  • altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società cooperative, eccetera): si applica l'imposta di bollo di 29,24 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

Pertanto, sintetizzando, gli obblighi attualmente in vigore riguardo la vidimazione e bollatura dei libri contabili sono i seguenti:

SoggettoTipo di libro contabileTassa CC.GG.Imposta di bollo
Società di capitaliLibri previsti dall'articolo 2214 c.c. (libro giornale e libro inventari) e libri sociali previsti dall'articolo 2421 c.c.309,87 euro (516,46
se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro)
14,62 euro
ogni 100 pagine o frazione di 100
Imprese individuali, società di persone
e cooperative
Libri previsti dall'articolo 2214 c.c. (libro giornale e libro inventari)NO29,24 euro
ogni 100 pagine o frazione di 100
QualsiasiLibri previsti da norme fiscali (registri ai fini delle II.DD. e Iva)NONO


Soggetti obbligati e modalità di versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali riguarda:
  • le società per azioni
  • le società in accomandita per azioni
  • le società a responsabilità limitata
  • le società consortili
  • le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituti fra gli stessi.

In particolare, l'adempimento riguarda tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, quindi anche agli enti che svolgono attività commerciali.

Il termine per il versamento coincide con il termine del versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente, pertanto è stabilito al 16 marzo.
Riguardo alle modalità di versamento occorre distinguere tra:

  • anno di inizio attività: il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 (n. 210906 per la Sicilia) intestato all'Ufficio del registro di Roma Tasse concessioni governative, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento
  • anni successivi: la tassa va versata utilizzando il modello F24, sezione "Erario", codice tributo "7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (per quest'anno il 2006).

Relativamente al versamento con modello F24, è possibile eseguirlo, oltre che presso gli uffici postali, le banche e i concessionari della riscossione, anche in via telematica; inoltre, si può compensare l'importo dovuto con altri crediti relativi a imposte e contributi.

Infine, si ricorda che l'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
Tuttavia, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ossia al 12,50 per cento della tassa) se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero a 1/5 del minimo (ossia al 20 per cento della tassa) se il ravvedimento è effettuato oltre 30 giorni ma entro un anno dall'omissione.
Sul ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori del 2,5 per cento, con maturazione giorno per giorno.

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