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Attualità

Liechtenstein, il paradiso può attendere (2)

Il recente caso di "spionaggio fiscale" ha rappresentato un deterrente contro chi utilizza lo schermo offerto dai tax haven

La legge bancaria del Principato garantisce l’anonimato del fondatore e dei beneficiari delle fondazioni costituite nel caso di richiesta di informazioni proveniente da Stati esteri. Al Liechtenstein, FiscoOggi dedica un altro articolo di approfondimento.

Liechtenstein, il paradiso può attendere (1) Tecnicamente, i depositi detenuti presso la banca Lgt erano intestati a nome di persone giuridiche disciplinate dalle norme vigenti in Liechtenstein, note con i nomi di Anstalt e Stiftung. L’Anstalt è un particolare tipo di fondazione che può svolgere sia attività con fini di lucro che limitarsi a essere intestataria e gestire un determinato patrimonio conferito dal fondatore (Grunder). L’attività di intestazione e gestione di patrimoni, oltre a quelle senza scopo di lucro, sono invece le attività esercitabili dalle fondazioni costituite sotto la forma giuridica di "Stiftung". Lo schermo offerto dalla legge in materia bancaria del Liechtenstein garantisce l’anonimato, sia del fondatore che dei beneficiari delle fondazioni costituite, nei confronti di qualsiasi richiesta di informazioni provenienti da Stati esteri per motivi fiscali. I beneficiari delle fondazioni costituite nel Principato sono spesso i futuri eredi del fondatore. Considerando che alle fondazioni possono essere intestati sia beni immobili che attività finanziarie, il risparmio fiscale derivante dall’assenza di tassazione dei rendimenti di tali asset, si sommerà al risparmio delle imposte di successione previste una volta che si verificherà il decesso del fondatore. I risparmi d’imposta descritti si riferiscono ovviamente a patrimoni detenuti in maniera illecita in Liechtenstein. Coloro che invece detengono in maniera trasparente i propri asset patrimoniali presso il Principato, considerata l’assenza di trattati contro le doppie imposizioni nei confronti di tale Stato, sono soggetti a tassazione nel Paese di residenza.

La tecnica di schermatura di Stiftung e Anstalt
La schermatura offerta quindi dalle Stiftung e dalle Anstalt è ritenuta sufficiente (salve le note vicende relative alla fuga di notizie riportate in precedenza) per occultare al proprio Stato di residenza i patrimoni consistenti e quantificabili in diversi milioni di euro. La presenza di dieci filiali della banca Lgt in Svizzera, è invece spiegata dall’esistenza di un’altra tecnica di "schermatura" utilizzata nei confronti di coloro che devono rendere anonimi i patrimoni più rilevanti, consistenti ad esempio in centinaia di milioni di euro. Il sistema proposto dalle principali Banche Svizzere, tra cui la Lgt di Basilea, prevede la seguente triangolazione: per ogni singolo cliente correntista della banca svizzera vengono create più Fondazioni (Stiftung) con sede a Vaduz, che diventeranno formalmente intestatarie del conto corrente in Svizzera in luogo del reale intestatario; nelle fondazioni così create la figura del beneficiario verrà tenuta distinta rispetto alla figura di colui che detiene il potere di firma sul conto corrente aperto in Svizzera, e il nome dell’intestatario del conto non apparirà in nessuno dei due casi. La creazione di tali ulteriori soggetti fittizi, che possono risiedere anche in altri paradisi fiscali, ha l’effetto di rendere poco leggibili, agli organi di controllo (magistratura penale tramite le rogatorie internazionali) e agli impiegati della banca, i dati presenti nell’estratto conto del cliente della banca svizzera. All’interno dell’istituto di credito, gli impiegati che effettuano le normali operazioni bancarie di routine per conto dei clienti, non sapranno il nome del reale beneficiario dell’operazione, che è depositato presso il segretissimo archivio detenuto presso la banca svizzera.

Le violazioni per omessa indicazione di disponibilità patrimoniali estere
Gli articoli 2 e 4 del DL 167/1990, convertito nella legge 227/1990 stabiliscono che sono tenuti alla compilazione del quadro RW (all’articolo 2, viene aggiunto dal dl 167/1990, il seguente comma: ("1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi") i seguenti soggetti residenti nel territorio nazionale: le persone fisiche; le società semplici e gli enti ad esse equiparati; gli enti non commerciali. Nel quadro Rw vanno indicati, in sintesi, tutti i movimenti di capitali, sia in entrata che verso l’estero, di importo superiore alla soglia di € 12.500,00, rientranti nel campo di applicazione del dl 167/1990. Ai contribuenti italiani, compresi nelle tre categorie elencate, che siano titolari di depositi in Liechtenstein e che non abbiano ottemperato all’obbligo di indicare le disponibilità patrimoniali ivi detenute nel quadro RW, sono applicabili le sanzioni previste dall’ articolo 5 del dl 167/1990 che vanno da un minimo del 5 ad un massimo del 25 per cento del valore degli asset detenuti e non dichiarati. Oltre alla sanzione è previsto dall’articolo 6 (l’articolo 6 del d.l. 167/1990 prevede quanto segue: "Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte") del decreto legge, il recupero delle imposte non versate, con relative sanzioni e interessi, relativa alla tassazione presuntiva dei rendimenti derivanti dalle attività estere non dichiarate.

La causa di esclusione dall'applicazione di sanzioni
È bene ricordare, infine, che una possibile causa di esclusione dall’applicazione di tali sanzioni è rappresentata dalla circostanza in cui il contribuente dimostri di essersi avvalso dello "scudo fiscale". Per convalidare tale disapplicazione delle disposizioni sanzionatorie, è necessario, però, un preciso raffronto tra la data di presentazione della dichiarazione riservata (nella prima versione dello scudo erano regolarizzate le disponibilità estere a patto che le stesse fossero detenute all’estero alla data del 1° agosto 2001) e la data presente nel "fascicolo" del contribuente, proveniente dall’Amministrazione fiscale britannica. Per l’eventuale applicazione di sanzioni penali derivanti dall’omessa dichiarazione di redditi relativi a disponibilità patrimoniali estere, è necessario che siano superate le soglie previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
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