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Attualità

L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (16)

Il consolidato fiscale "domestico"

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Nei precedenti interventi(1) è stata messa in evidenza la natura "correttiva" del consolidato fiscale.
Con l'introduzione della tassazione dei gruppi societari, il legislatore ha voluto attribuire al nuovo strumento del consolidato domestico una finalità specifica, che è quella di rappresentare, nel nuovo regime della participation exemption, il correttivo alla indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni.

Grazie alla tassazione consolidata, le perdite (fiscali) realizzate dalle società partecipate potranno essere assunte nel reddito (complessivo) della controllante, attraverso la determinazione di un unico reddito imponibile di gruppo, opportunamente rettificato, costituito dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società (o enti) del gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante.

Nel prosieguo verranno analizzate le disposizioni relative al consolidato nella logica del tax planning, tentando di dare risposta ai seguenti interrogativi:

  1. Quali opportunità, in chiave fiscale, vengono riconosciute ai soggetti che opzionalmente aderiscono alla tassazione di gruppo?
  2. Come ottimizzare le strutture dei gruppi in funzione dei benefici conseguibili?
  3. Qual è il miglior utilizzo delle perdite?
  4. Quali effetti producono all'interno della fiscal unit le disposizioni in tema di oneri finanziari relativi a partecipazioni detenute in regime di participation exemption e di contrasto alla dissimulazione degli utili in interessi (norma anti thin capitalization)?
  5. Come ottimizzare la collocazione strategica di assets all'interno del medesimo soggetto economico senza l'emersione di componenti rilevanti fiscalmente?
  6. Quali precauzioni sono state adottate dal legislatore nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo?

Tuttavia, prima di affrontare le tematiche appena esposte, risulta opportuno delineare, seppur brevemente(2), alcuni comportamenti tenuti dai gruppi nel panorama tributario ante riforma, al fine di comprendere le novità strutturali introdotte in tema di tassazione dei gruppi societari.

Il sistema era ispirato dalla logica secondo la quale i risultati reddituali (positivi o negativi), ottenuti dalla società partecipata si riverberavano sul socio percettore, per il tramite di dividendi, plusvalenze, minusvalenze e svalutazioni da partecipazione.

Nell'ipotesi in cui la società partecipata era in perdita, il socio partecipante poteva dedursi le minusvalenze generate dalle operazioni di trasferimento della partecipazione, che tenevano conto, indirettamente, della gestione della società a valle. Altrettanto logico era consentire la svalutazione delle partecipazioni, che rappresentava uno strumento per anticipare temporalmente minusvalenze deducibili.
L'istituto della svalutazione delle partecipazioni consentiva di attribuire alla società partecipante i risultati negativi connessi all'insufficienza dei redditi propri della controllata(3).
Se la società partecipata conseguiva una perdita che diminuiva il patrimonio netto, la società partecipante poteva svalutare (fiscalmente) la propria partecipazione con la medesima percentuale rispetto al costo di acquisto.

Nelle catene societarie di controllo, la perdita di una società a valle poteva riverberare i suoi effetti, attraverso il meccanismo della svalutazione(4) delle partecipazioni, anche su tutte le società della catena, generando il fenomeno della "duplicazione" delle perdite(5).

Tale procedimento poteva portare, solo temporaneamente, a doppie deduzioni di perdite, cosiddetto "ciclo delle perdite".
Il sistema sarebbe tornato in equilibrio nel momento della distribuzione dei dividendi da parte della partecipata. Infatti, quest'ultima, non assoggettando a tassazione i risultati d'esercizio (utilizzando perdite fiscali pregresse), nel momento in cui distribuiva gli utili conseguiti non avrebbe potuto attribuire ai soci alcun credito d'imposta.

In questo scenario, un'attenta pianificazione di distribuzione dei dividendi, procrastinava (sine die) il momento in cui il sistema sarebbe tornato in equilibrio.
Anzi, attraverso opportune operazioni straordinarie (in particolare le fusioni e scissioni), si evitava completamente che il ciclo si concludesse, dal momento che le riserve di utili prive di basket erano assorbite dal valore dell'annullamento delle partecipazioni.

Laddove gli utili venivano distribuiti, con attribuzione del credito d'imposta generato dalle imposte pagate si tendeva a neutralizzarli, in capo a società partecipante "in perdita"(6), la quale poteva ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito d'imposta derivante dall'Irpeg assolta dalla società partecipata, cosiddetta "monetizzazione dei basket".

Al fine di cogliere le opportunità fiscali concesse dai diversi Stati, era frequente che un gruppo si strutturasse al fine di realizzare sulla medesima partecipazione plusvalenze in Stati in regime di esenzione e minusvalenze deducibili in Italia(7).

Con la riforma in vigore dal 2004, il legislatore ha ribaltato completamente i meccanismi di coordinamento tra tassazione della società e dei soci, e ha introdotto il consolidato fiscale agli articoli da 117 a 129 del Tuir(8).

Nella tassazione su basi consolidate le singole società (o enti) appartenenti al perimetro di consolidamento mantengono la propria soggettività passiva d'imposta(9), ma i risultati reddituali di queste ultime, indipendentemente dalla quota di partecipazione ("consolidamento integrale"), confluiscono in un'unica dichiarazione dei redditi, predisposta dalla capogruppo, in cui si determina il complessivo carico fiscale ai fini Ires del gruppo, o meglio delle società che hanno aderito alla tassazione consolidata.

Il prospetto che segue sintetizza le differenti filosofie impositive dell'Irpeg e dell'Ires:

 IrpegConsolidato
(Ires)
Costo di acquisto della partecipazione1.0001.000
Patrimonio netto della partecipata100100
Perdita delle partecipata4040
Perdita deducibile in capo alla partecipante40040


A fronte di un perdita pari a 40 conseguita dalla partecipata, nel regime impositivo dell'Irpeg, il soggetto controllante deduceva, a titolo di svalutazione, un importo pari a 400 (effetto moltiplicativo delle perdite, connesso all'acquisto di partecipazioni per un valore maggiore del patrimonio netto), viceversa, con il consolidato domestico, lo stesso soggetto potrà compensare esclusivamente la perdita conseguita dalla partecipata pari a 40.
Risulta, tuttavia, opportuno rammentare che il consolidamento permette l'utilizzo intergale delle perdite, mentre le disciplina precedente consentiva una deduzione proporzionale alla partecipazione posseduta.

Nel prossimo intervento si evidenzierà la disciplina positiva del consolidato domestico come prevista dagli articoli 117 e seguenti del Tuir.



NOTE:
(1) Vedi "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale" 13 e 14.

(2) Per l'approfondimento si rinvia agli interventi precedenti di Michele Andriola.

(3) R. LUPI, Reddito d'impresa. Principi strutturali e concetti sistematici, a cura di CROVATO-LUPI, Il Sole 24 ore, 2002, pag. 358.

(4) Gli stessi effetti si avevano anche con perdite generate da minusvalenze su partecipazioni.

(5) A questo si aggiunga che non esisteva alcun obbligo né opportunità, dal punto di vista fiscale, di effettuare rivalutazioni su partecipazioni anche se in precedenza svalutate.

(6) Sulle motivazioni per cui la società-holding generalmente conseguiva perdite si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (2)".

(7) Lo schema tipico era: società italiana che controllava una società, ad esempio, di diritto olandese o lussemburghese, che a sua volta controllava una società in Italia. La società italiana poteva cedere la partecipazione minusvalente all'estero deducendo il componente negativo, mentre le era consentito acquistarla (o riacquistarla) plusvalente, dalla società olandese o lussemburghese, senza alcun assoggettamento a imposta nello Stato estero (nei Paesi presi ad esempio era già in vigore il regime della participation exemption).

(8) In data 9 giugno 2004 è stato emanato il primo decreto ministeriale attuativo.

(9) La normativa tributaria non annovera il gruppo tra i soggetti passivi dell'Ires ai sensi dell'articolo 73 del Tuir. Per le singole società vi è l'obbligo di determinare, nel rispetto delle norme sul reddito d'impresa, il proprio reddito imponibile e di presentare un'autonoma dichiarazione senza liquidazione delle imposte.

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