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Attualità

L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (25)

L'utilizzo delle perdite. Incidenza "indiretta" di quelle realizzate esternamente alla fiscal unit

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Uno dei punti di forza della nuova disciplina, e probabilmente l'elemento più attraente in un'ottica di pianificazione fiscale, è l'opportunità di utilizzare, all'interno del perimetro di consolidamento, le perdite riferibili alle singole società.
Si ottiene in tal modo il vantaggio di usufruire della perdita fiscale nello stesso esercizio in cui è conseguita, beninteso ove nel gruppo vi siano società con risultati positivi.

Il riporto a nuovo della medesima perdita non garantirebbe, fuori dal consolidato, la riduzione della tassazione della società, essendo condizionata, ex articolo 84 del Tuir, dall'evenienza che la società stessa consegua un reddito negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto (ovvero illimitatamente per le perdite sopportate nei primi tre periodi d'imposta).

Indubbiamente l'appeal nel consolidare i risultati si rivelerà tanto maggiore quanto più ampia sarà l'opportunità di utilizzare le perdite (in senso fiscale) per minimizzare il carico impositivo complessivo del gruppo(1).

All'esigenza dunque degli operatori economici di veder ampliato il più possibile l'impiego delle perdite generate, è corrisposto un atteggiamento del legislatore, in particolare di quello delegato, che ha circondato di cautele e limiti la loro "circolabilità" nell'area di consolidamento.
Infatti, l'utilizzo delle perdite nella tassazione consolidata è subordinato al momento in cui le stesse sono state conseguite, e cioè se:
a. sono anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo (articolo 118, comma 2, Tuir)
b. sono conseguite durante la tassazione consolidata (articolo 118, comma 1, Tuir)
c. residuano a seguito della interruzione della tassazione di gruppo (articolo 124, comma 4, Tuir).

Perdite fiscali anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo
Per quanto concerne le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo, l'articolo 118, comma 2, precisa che "potranno essere utilizzate per compensare esclusivamente il reddito fiscale della società cui si riferiscono".

Inoltre l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 9 giugno 2004, con riferimento alla dichiarazione dei redditi propria di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo, conferma che "dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo".

Nella tabella che segue viene descritto come opera la disposizione.

 
Perdite pregresse
al consolidamento
Reddito
di periodo
Imponibile
da consolidare
SOCIETA' A
controllante
(500.000)
250.000
0
SOCIETA' B
controllata
-
(400.000)
(400.000)
SOCIETA' C
controllata
(300.000)
(100.000)
(100.000)
SOCIETA' D
controllata
-
350.000
350.000
  
Imponibile
consolidato
(150.000)


Di seguito viene esposto il dettaglio relativo alle eccedenze negative ancora riportabili.

 
Perdite a riporto
 
SOCIETA' A
controllante
(250.000)
dal proprio reddito
SOCIETA' B
controllata
-
 
SOCIETA' C
controllata
(300.000)
dal proprio reddito
SOCIETA' D
controllata
-
 
SOCIETA' A
controllante
(150.000)
dall'imponibile consolidato


Come si osserva, in sede di consolidato, le società devono dapprima compensare le perdite pregresse con i propri imponibili positivi e successivamente trasferire il "saldo" (se positivo) ovvero la perdita d'esercizio alla controllante.

La soluzione adottata dal legislatore delegato appare più rigida rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega. Quest'ultima richiedeva di intervenire sulle sole perdite anteriori all'ingresso nel gruppo(2), in pratica solo su quelle realizzatesi prima del verificarsi della situazione di controllo(3).

La posizione del legislatore è ispirata all'esigenza di evitare, per un verso il commercio delle cosiddette "bare fiscali" attraverso l'acquisto di partecipazioni in società con perdite fiscali pregresse, ancora riportabili, al solo fine del consolidamento, e per l'altro di assistere a operazioni infragruppo tese al ringiovanimento delle perdite(4) (refreshing).

In particolare, per contrastare eventuali ipotesi di refreshing delle perdite, è stata introdotta dal Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, la nuova lettera f-bis) all'articolo 37-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime del consolidato nazionale.
La modifica della disposizione antielusiva tende ad arginare operazioni infragruppo, attuate per mezzo di cessione di beni, architettate al solo fine di far emergere componenti positive in capo a società con perditi fiscali pregresse.
A tal fine, sarà opportuno analizzare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma antielusiva generale di cui all'articolo 37-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e cioè atti, fatti o negozi, anche collegati tra loro:
a) indicati tassativamente dal comma 3 dell'articolo 37-bis
b) diretti a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi altrimenti indebiti
c) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario
d) privi di valide ragioni economiche.

La fattispecie risulta elusiva, risultando integrati tutti e quattro i requisiti previsti dalla norma, laddove il componente positivo viene artatamente trasferito, in assenza di valide ragioni economiche, per utilizzare perdite altrimenti non beneficiabili nella tassazione consolidata, aggirando pertanto il divieto di cui all'articolo 118, comma 2, del Tuir.

In particolare, mediante una cessione di beni tra soggetti che aderiscono alla tassazione consolidata di gruppo:
  • il cessionario, che realizza una componente positiva di reddito, potrebbe compensare perdite maturate ante fiscal unit
  • il cedente, che realizza una componente negativa di reddito, compenserebbe comunque il minor imponibile nella dichiarazione consolidata.

In questa ipotesi si realizzerebbe un aggiramento del divieto all'utilizzo, all'interno del consolidato, di perdite pregresse all'inizio della tassazione di gruppo.
Tuttavia, affinché tale comportamento possa essere considerato inopponibile all'Amministrazione finanziaria, gli atti, fatti o negozi posti in essere devono risultare privi di valide ragioni economiche.
Tale determinazione non può che avvenire attraverso un'analisi specifica dei tempi e dei modi di effettuazione delle operazioni descritte, da effettuare caso per caso.

Ipotesi di indagine elusiva ex lettera f-bis) dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73

REQUISITI PREVISTI
DALLA NORMA
FATTISPECIE IPOTIZZATA
a)
Fattispecie tassativamente
previste dal comma 3
dell'articolo 37-bis
Cessione di beni tra soggetti
ammessi al consolidato nazionale
b)
Risparmio d'imposta
Compensazione di perdite pregresse(5),
attuata dal cessionario, mediante
realizzazione di componente positiva
emersa a seguito della predetta cessione di beni
c)
Aggiramento di obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario
Aggiramento del divieto al consolidamento
di perdite generate ante fiscal unit
d)
Operazioni prive
di valide ragioni economiche
Da valutare caso per caso per mezzo
di un'analisi specifica dei tempi e dei modi
di effettuazione delle operazioni


Infine, sempre in tema di utilizzo di perdite pregresse, un particolare divieto è quello disciplinato dall'articolo 123, comma 2, del Tuir, di cui ci occuperemo nella parte relativa alla ottimizzazione della collocazione strategica di assets all'interno del medesimo soggetto economico, senza l'emersione di componenti rilevanti fiscalmente.

Nel prossimo intervento verrà approfondito il tema dell'utilizzo delle perdite conseguite durante il periodo di vigenza della fiscal unit o che residuano a seguito della interruzione della tassazione di gruppo.


NOTE:
(1) Si rammenta che l'adesione al consolidato, oltre alla compensazione delle perdite, permette il conseguimento di ulteriori vantaggi, si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (18)".

(2) Cfr. articolo 4, lettera a), legge delega n. 80/2003.

(3) L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 53 del 20 dicembre 2004, (Ires/6), al par. 4.2.2.1., precisa che "Il riferimento all''ingresso nel gruppo', indicato dal legislatore delegante è stato correttamente inteso non nell'accezione economica del termine, bensì come ingresso nel regime di tassazione su base consolidata".

(4) Il ringiovanimento consiste, dato il limite temporale entro cui le perdite pregresse devono essere utilizzate, nel far emergere anticipatamente redditi imponibili per essere poi compensati con perdite pregresse in scadenza, cercando al contempo di "trasformare" le perdite (pregresse) in costi deducibili negli esercizi successivi. Sul tema si veda anche:
- CROVATO, L'imputazione a periodo delle imposte sui redditi, Padova 1996
- CROVATO, La fiscalità delle operazioni straordinarie, Il Sole 24 ore, 2002
- LUPI, Riporto delle perdite e fusioni di società, in Rass. Trib., 1988.

(5) Perdite che, in assenza del componente positivo di reddito generato tramite la cessione di beni infraconsolidato, sarebbero riportate a nuovo, semprechè non in scadenza.
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