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Attualità

L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (26)

L'utilizzo delle perdite fiscali generate nella fiscal unit e disciplina di quelle che residuano

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Se l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse è notevolmente limitato nel timore di veder favorire il "commercio delle bare fiscali"(1), per quelle che invece si formano in costanza della fiscal unit il legislatore ne consente una rapida e ampia compensabilità nel reddito complessivo globale di gruppo.
Ciò è da ascrivere alla natura stessa dell'istituto del consolidamento che rappresenta il "naturale correttivo all'indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni"(2).
In un sistema che non consente più, attraverso, appunto, la svalutazione o la deduzione delle minusvalenze sulle partecipazioni immobilizzate, di tenere conto dei risultati (rectius perdite) delle società partecipate.

Perdite fiscali conseguite durante la tassazione consolidata
Normativamente le perdite de qua sono disciplinate dall'articolo 118, comma 1, del Tuir ("al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili"), e dall'articolo 9, comma 2, del decreto d'attuazione ("le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 - ossia la dichiarazione dei redditi del consolidato - possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 84").

Innanzitutto, le perdite che si formano durante la tassazione consolidata possono essere di due tipologie:

  1. provenienti dalle società partecipanti al consolidato
  2. generate per effetto delle rettifiche di consolidamento di cui all'articolo 122 del Tuir.

Si tratta sostanzialmente delle variazioni in diminuzione derivanti da:

  • esclusione totale dei dividendi percepiti dai soggetti partecipanti alla tassazione consolidata, in luogo dell'esclusione per il 95 per cento del loro ammontare
  • irrilevanza nel calcolo del pro-rata patrimoniale delle partecipazioni in società che aderiscono al consolidato
  • irrilevanza fiscale (opzionale) della cessione di beni, diversi sia da quelli che producono ricavi che dalle partecipazioni con i requisiti dell'esenzione, in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Le perdite sorte durante la tassazione consolidata sono disponibili senza limiti e le società consolidate ne trasferiscono la utilizzabilità alla capogruppo.
Nel momento in cui la perdita della società controllata è inclusa nel risultato complessivo del gruppo, non può più essere utilizzata dalla controllata stessa, che ne perde la disponibilità in favore della capogruppo, alla quale spetta l'eventuale riporto a nuovo negli esercizi successivi di permanenza della tassazione di gruppo.

Nella tabella seguente emerge, infatti, che alla "Società A" (consolidante), spetta il diritto al riporto della perdita pari a 750.000.

ANNO 2005
Perdite
pregresse al
consolidamento
Reddito
di periodo
Imponibile
da consolidare
SOCIETA' A
controllante
(500.000)
700.000
200.000
SOCIETA' B
controllata
-
(900.000)
(900.000)
SOCIETA' C
controllata
(900.000)
600.000
0
Somma algebrica dei redditi complessivi netti
(700.000)
Rettifiche
di consolidamento
(50.000)
Reddito imponibile
del consolidato
(750.000)


Pertanto, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione (cd. "perdite del consolidato"), possono essere portate a nuovo esclusivamente dalla consolidante e, quindi, compensate con il reddito complessivo globale nei periodi d'imposta successivi.

Il riporto a nuovo delle perdita è comunque sottoposto alla disciplina dell'articolo 84 del Tuir.
Per cui, se la consolidata trasferisce una perdita illimitatamente riportabile, in quanto generata nel primo triennio di attività, la stessa natura non si modifica in capo alla consolidante, alla quale viene riconosciuta la facoltà del riporto senza scadenza della perdita stessa.
Peraltro, la natura della suddetta perdita permane anche al termine del consolidato, qualora, naturalmente, non risulti completamente utilizzata all'atto della determinazione del reddito complessivo globale.

In considerazione di quanto detto, la consolidante dovrà evidenziare nella dichiarazione dei redditi del consolidato la composizione della perdita del consolidato, con particolare riferimento al periodo di formazione e agli utilizzi nella fiscal unit.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004, n. 53 (Ires/6), molto opportunamente chiarisce che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione, che quindi possono essere liberamente individuate dal soggetto consolidante.

Vediamo ora come le disposizioni in tema "opzione bilaterale" possano assumere particolare rilievo nelle operazioni di pianificazione nell'utilizzo delle perdite.

In un precedente intervento(3) è stato evidenziato che, in virtù del principio della "porta aperta", alcune entità terze possono entrare a far parte del consolidato anche in un momento successivo alla sua attivazione.
Ciò determina un perimetro di consolidamento molto elastico e flessibile, consentendo, anche tramite, appunto, l'ingresso di soggetti terzi, di modificare completamente l'assetto iniziale dei soggetti partecipanti.

Si rammenta che, in queste ipotesi, il consolidato è sempre unico, ma avrà scadenze distinte, in relazione agli esercizi d'ingresso.
La stessa circolare n. 53 precisa "che nel disegno del legislatore della riforma fiscale il consolidato, pur se realizzato attraverso una pluralità di opzioni esercitate a coppia tra il consolidante e le singole consolidate, mantiene una sua unità, essendo, pertanto, riferibile a tutto il gruppo di imprese che fa capo al soggetto consolidante e che partecipa alla tassazione di gruppo... Tale unitarietà del consolidato permane fintanto che tutte le opzioni bilaterali già esercitate, anche in epoca diversa, non siano venute meno, per effetto degli eventi che determinano l'interruzione anticipata del consolidato o in conseguenza del mancato rinnovo delle stesse".

Da quanto detto discende che le perdite generate durante il consolidamento degli imponibili potranno essere utilizzate anche per abbattere gli utili prodotti da società che entrano nel perimetro di consolidamento in esercizi successivi rispetto alla prima opzione ex articolo 118 del Tuir.
Siffatta conclusione sarà sicuramente attivabile in una logica di tax planning, che vedrà stipulati accordi di consolidamento tra società che producono perdite, per poi allargare il perimetro di consolidamento a soggetti che producono utili appartenenti all'originario soggetto economico.

Lo stesso disegno pianificatorio potrà essere realizzato con opportune operazioni di riorganizzazione societaria(4) e di costituzione di newco al fine di modificare la struttura originaria del gruppo e del soggetto economico.
Ciò determinerà la possibilità di utilizzare perdite formatesi in periodi d'imposta differenti in capo anche a soggetti economici diversi e non aderenti, inizialmente, al consolidato.

Riprendendo l'esempio sopra riportato, si supponga che nel periodo d'imposta successivo il consolidato si ampli a seguito di una nuova opzione bilaterale effettuata con una società di nuova costituzione.

ANNO 2006
Perdite
pregresse al
consolidamento
Reddito
di periodo
Imponibile
da consolidare
SOCIETA' A
controllante
-
200.000
200.000
SOCIETA' B
controllata
-
(200.000)
(200.000)
SOCIETA' C
controllata
(300.000)
310.000
10.000
SOCIETA' D
controllata (newco)
-
760.000
760.000
Somma algebrica dei redditi complessivi netti
770.000
Rettifiche
di consolidamento
20.000
Perdite del consolidato
di periodi precedenti
(750.000)
Reddito imponibile
del consolidato
40.000


Pertanto, il divieto di utilizzabilità delle perdite pregresse risulterà, sicuramente, non aggirabile per le perdite formatesi prima del 1° gennaio 2004 (entrata in vigore del Dlgs 344/2003), mentre per quelle che si formeranno da questa data sarà sufficiente che le stesse si realizzino all'interno di un consolidato, per poi essere utilizzate anche da soggetti che entreranno nella tassazione consolidata in momenti successivi.

"L'utilizzo della perdita fiscale del consolidato da parte del consolidante non è, inoltre, influenzato da eventuali mutamenti che dovessero registrarsi nel perimetro di consolidamento in epoca successiva al primo esercizio dell'opzione ... ... il consolidante potrà utilizzare le perdite residue del consolidato, cioè quelle riportate a nuovo e non attribuite ai soggetti nel frattempo fuoriusciti dalla tassazione di gruppo, anche per compensare gli imponibili positivi trasferiti al consolidato da società 'subentrate' nella tassazione di gruppo"(5).

Perdite fiscali che residuano a seguito della interruzione della tassazione di gruppo
Con riguardo, infine, alle perdite conseguite dalle società o enti appartenenti al perimetro di consolidamento, che residuano a seguito della interruzione della tassazione di gruppo, viene sancito(6), che permangono nell'esclusiva disponibilità della controllante, salvo che non siano "imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo - ovvero non è rinnovata l'opzione per la tassazione di gruppo - secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati".

Il criterio di imputazione delle perdite fiscali residue deve essere comunicato preventivamente all'Agenzia delle Entrate unitamente all'avvenuto esercizio dell'opzione (secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto d'attuazione) e potrà essere confermato o, al contrario, modificato all'atto del successivo rinnovo.
In particolare, il modello di "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale"(7) prevede che debba essere comunicato esclusivamente se si prevede un'attribuzione:
  • alla società o ente consolidante
  • proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite
  • alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti(8).

La circolare n. 53 (Ires/6) chiarisce che il criterio di imputazione delle perdite residue "non dovrà necessariamente essere univoco per tutte le opzioni esercitate dal consolidante con le singole consolidate, potendosi raggiungere anche accordi differenziati".
L'importo massimo della perdita imputabile alla società uscente non potrà, comunque, eccedere l'importo delle perdite trasferite al consolidato dalla medesima al netto degli utilizzi che delle stesse abbia eventualmente fatto la consolidante in sede di determinazione del reddito complessivo globale(9).

Il prossimo intervento verterà sulla disciplina delle perdite nella tassazione per trasparenza.


NOTE:
(1) Si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (25)".

(2) Relazione di accompagnamento al Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344.

(3) Si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (21)".

(4) Ad esempio, la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato che, infatti, non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'articolo 117 del Testo unico.

(5) Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004, n. 53 (Ires/6).

(6) Articolo 124, comma 4, del Tuir:
"Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 può prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 123 (rectius: 122), alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo".
Articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 9 giugno 2004:
"Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del testo unico, sono imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati".

(7) Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 2004).

(8) I termini dell'accordo devono, ovviamente, essere prodotti all'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.

(9) Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004, n. 53 (Ires/6).

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