Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (28)

Le disposizioni in tema di oneri finanziari. L'influenza nella fiscal unit delle disposizioni in tema di contrasto alla dissimulazione degli utili in interessi (norma anti thin capitalization)

_70.jpg

In precedenti interventi(1) era stato anticipato come le disposizioni introdotte dal Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, in tema di oneri finanziari, assumessero caratteristiche peculiari nell'ipotesi in cui il flusso reddituale che essi generavano circolasse all'interno del consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir e/o della trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del Tuir.
Prima di approfondire tale tematica occorre, seppur brevemente, analizzare la ratio legis che ha modificato la disciplina della deducibilità fiscale degli oneri finanziari(2).

Nella logica della pianificazione fiscale la leva finanziaria aveva un ruolo preponderante, laddove, attraverso opportune operazioni aziendali, si ottenevano arbitraggi fiscali favorevoli.
Gli operatori economici strutturavano il patrimonio aziendale in guisa da combinare il mix tra capitale proprio e capitale di indebitamento al solo fine della deducibilità fiscale.
Ciò determinava che il capitale investito dal socio qualificato veniva remunerato per la maggior parte con la corresponsione di interessi attivi anziché dividendi; per la società partecipata, simmetricamente, si trasformavano dividendi da distribuire (non deducibili) in interessi passivi deducibili.

E' evidente che il ricorso alla capitalizzazione sottile, in favore dell'indebitamento verso il medesimo soggetto finanziatore, era tanto più conveniente quanto maggiore era lo differenza tra il risparmio d'imposta (Irpeg) ad aliquota ordinaria, conseguito dalla società finanziata che deduceva interessi passivi, e l'aliquota, spesso ridotta, applicabile ai corrispondenti interessi attivi riferibili al socio finanziatore.

Ebbene di fronte a questi comportamenti il legislatore della riforma fiscale ha, ex novo, introdotto una norma (anti thin capitalization), all'articolo 98 del Tuir, che determina la possibilità di dedurre oneri finanziari solo in presenza di un rapporto di proporzionalità (debt-equity ratio) tra capitale proprio e indebitamento.

Inoltre, quale corollario al regime della participation exemtpion, è stato disciplinato il pro-rata "patrimoniale" ex articolo 97 del Tuir, che impone l'indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir.
Vengono, sostanzialmente, resi indeducibili gli oneri finanziari direttamente connessi a partecipazioni che generano plusvalenze esenti (e simmetricamente minusvalenze non deducibili), nel caso in cui il valore di libro di tali partecipazioni ecceda il patrimonio netto contabile.

Affinché gli interessi passivi risultino deducibili dal reddito d'impresa occorre dunque porre in essere i seguenti step:

  1. applicazione delle disposizioni della norma anti thin capitalization (articolo 98 del Tuir)
  2. determinazione del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli oneri finanziari per l'acquisto di partecipazioni esenti (articolo 97 del Tuir). Il calcolo deve essere effettuato sulla quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione dell'articolo 98 del Tuir
  3. computo del pro-rata generale (articolo 96 del Tuir) per la determinazione della deducibilità degli interessi passivi che residuano a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 98 e 97 del Tuir.

Le disposizioni anti thin capitalization prevedono in caso di finanziamento erogato da un socio qualificato o da una sua "parte correlata"(3) o garantito dal socio, l'individuazione di limiti quantitativi oltre i quali gli oneri finanziari non sono considerati "fisiologici".
In tale ipotesi. si assiste a una riqualificazione degli interessi, i quali assumono, da un punto di vista fiscale, le caratteristiche degli utili, in quanto vengono considerati una remunerazione di capitale di rischio e non di finanziamento.
Pertanto gli interessi passivi risulteranno indeducibili per la società finanziata e corrispondentemente gli interessi attivi, riqualificati in dividendi, "esclusi" da tassazione(4) per il socio qualificato percettore o per la sua "parte correlata"(5).

Per quanto concerne le disposizioni di contrasto alla dissimulazione degli utili in interessi (norma anti thin capitalization), si osservi come essa risulti neutrale per le società di capitali che hanno, congiuntamente optato, per il consolidato fiscale.
Pur non essendo, infatti, previste disposizioni particolari per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 98 del Tuir, in alcune ipotesi queste risultano effettivamente irrilevanti.
All'interno della tassazione consolidata la riqualificazione degli interessi in dividendi(6) non genera materia imponibile poiché la distribuzione dei dividendi infragruppo è esclusa da imposizione al 100 per cento(7).

Si osservi l'effetto delle disposizioni in tema di thin capitalization nel caso in cui il socio qualificato eroghi un finanziamento, nell'ipotesi in cui le società partecipino al tassazione consolidata.



Nell'esempio è osservabile il funzionamento del meccanismo di contrasto, che non penalizza eccessivamente il socio (tassato sull'imponibile pari al 5 per cento), ma attrae a imposizione la remunerazione in capo alla società operativa (y), fonte di produzione del reddito, evitando così arbitraggi fiscali nell'imposizione.

Nel caso in cui il socio qualificato e la società finanziata partecipino alla tassazione di gruppo, non sono possibili arbitraggi favorevoli, poiché l'opzione è subordinata alla contemporanea presenza di alcuni requisiti particolari, tra i quali, ad esempio, la medesima aliquota Ires.
Infatti, nel caso di opzione per il consolidato nazionale, in virtù dell'irrilevanza impositiva dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 1, del Tuir(8), l'effetto delle disposizioni di cui all'articolo 98 del Tuir viene neutralizzato.

Si osservi il seguente esempio.


A fronte di interessi passivi indeducibili in capo alla società finanziata, i corrispondenti interessi attivi, riqualificati in dividendi, percepiti dal soggetto finanziatore, sono imponibili al 5 per cento nella determinazione del proprio reddito, ma a seguito della variazione in diminuzione (sempre del 5 per cento), ex articolo 122, comma 1, lettera a), operata dalla controllante nella dichiarazione dei redditi del consolidato, vengono esclusi totalmente da tassazione.

Non si realizza, invece, l'irrilevanza delle disposizioni contro la "capitalizzazione sottile" nel caso in cui il socio qualificato garantisca (e non eroghi) il finanziamento ovvero nell'ipotesi in cui il finanziamento stesso sia erogato da una "parte correlata" del socio qualificato e questa non rientra nel perimetro di consolidamento.

Infatti:

  • se il finanziamento è garantito dal socio qualificato, ma erogato da un terzo, gli oneri finanziari non sono riqualificati in dividendi, con la conseguenza che sugli interessi attivi percepiti grava l'imposizione ordinaria, nonostante l'indeducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto finanziato
  • nel caso in cui il finanziamento è erogato da una "parte correlata" del socio qualificato si concretizza la riqualificazione degli interessi in dividendi, pertanto:
    1. se anche la "parte correlata" del socio qualificato è un soggetto incluso nel perimetro di consolidamento, vi è un'irrilevanza delle norme anti thin capitalization
    2. se la "parte correlata" del socio qualificato è un soggetto estraneo all'opzione per il consolidato, trova applicazione la disposizioni che produce la medesima imposizione del primo esempio proposto.

Nel prossimo intervento si tornerà sulle disposizioni in tema di oneri finanziari, analizzando l'influenza nella fiscal unit e nel consortium relief delle norme relative al pro-rata patrimoniale.


NOTE:
(1) Si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (16) e (17)".

(2) Per un approfondimento si rinvia a Salvatore PERCUOCO, "La verifica fiscale in azienda", IPSOA, 2004, pagg. 197 e seguenti.

(3) Sono "parti correlate" del socio qualificato le società da esso controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e il coniuge e i familiari (secondo la definizione contenuta nell'articolo 5 , comma 5, del Tuir), se il socio è persona fisica.

(4) Sono esclusi da tassazione secondo le regole ordinarie di tassazione dei dividendi: per le imprese imponibili al 5 per cento se percepiti da società di capitali, imponibili al 40 per cento se percepiti da società di persone o imprese individuali.

(5) Risultano, invece, ordinariamente assoggettati a tassazione in qualità di interessi attivi se il finanziamento è erogato da un terzo, ma garantito dal socio qualificato.

(6) In ossequio al combinato disposto degli articoli 98 e 44, comma 1, lettera e), del Tuir.

(7) L'articolo 122, comma 1, lettera a), del Tuir dispone che la consolidante, nella determinazione del reddito di gruppo, opera una variazione "in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione".

(8) Anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione.


URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/limpatto-dellires-sulla-pianificazione-fiscale-28