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Attualità

L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (29)

Le disposizioni in tema di oneri finanziari. L'influenza nella fiscal unit e nel consortium relief delle norme relative al pro-rata patrimoniale

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Nel precedente intervento(1) era stato messo in evidenza come le disposizioni in tema di deducibilità degli oneri finanziari, previste dalla riforma della tassazione delle società di capitali, assumano peculiarità specifiche nell'ipotesi di opzione per il consolidato nazionale o per la trasparenza fiscale tra società di capitali.

Circa le disposizioni riguardanti il pro-rata patrimoniale, che prevedono l'indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione di partecipazioni con i requisiti dell'esenzione, nel caso in cui vi sia un'eccedenza del valore di libro di tali partecipazioni, rispetto al patrimonio netto contabile, il legislatore ha introdotto un particolare meccanismo che, all'interno della fiscal unit e del consortium relief, rende inoperante l'indeducibilità degli oneri finanziari relativi alle partecipazioni detenute in regime di participation exemption.

Ci si riferisce alla disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Tuir ove si specifica che sono escluse dall'applicazione del pro-rata patrimoniale "le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo" e "quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115".

Senza la specifica previsione di inapplicabilità di cui al secondo comma, le ordinarie disposizioni di cui all'articolo 97 avrebbero provocato l'indeducibilità di alcuni componenti negativi (rectius oneri finanziari) che risultano, invece, fisiologici in gruppi d'imprese unitariamente considerati. In tal senso, si esprime la relazione di accompagnamento al Dlgs n. 344/2003: "tale disposizione è volta a dare al gruppo la veste di soggetto economico unitario, in quanto, tende a giustificare la mancanza di carattere elusivo dell'indebitamento contratto dalle singole società partecipanti, assumendo che i finanziamenti traggono la loro origine, in questo caso, dalla capacità di credito propria del gruppo".

Vediamo gli effetti del pro-rata patrimoniale, applicato in assenza di opzione per il consolidato e/o per la trasparenza, servendoci dei seguenti esempi.
Supponiamo che l'intero capitale sociale della "Società y" venga sottoscritto dalla controllante "Società x", la quale, per reperire le disponibilità finanziarie, si è precedentemente indebitata con un istituto di credito, con un costo finanziario (interessi passivi) dell'indebitamento pari a 10.
Ipotizziamo che y rappresenti per la controllante un partecipazione detenuta in regime di participation exemption e che il suo capitale sociale (pari a 1.000) venga investito e realizzi un ricavo pari a 10.
Ebbene, gli interessi passivi addebitati ad x sono indeducibili per effetto del pro-rata patrimoniale.
Assistiamo dunque a un fenomeno moltiplicativo delle basi imponibili, laddove, a fronte dell'imponibilità degli interessi attivi per l'istituto di credito, non corrisponde una simmetrica deducibilità degli interessi passivi per x.
In sostanza, il flusso reddituale tra l'istituto di credito e x non è tassato simmetricamente.



Tuttavia, nell'ipotesi descritta, il legislatore ha previsto un'indeducibilità in quanto a fronte degli interessi passivi non dedotti, le plusvalenze sulle partecipazioni acquisite con il finanziamento descritto non saranno assoggettate a tassazione in quanto esenti(2).

Tale situazione ovviamente penalizza, fiscalmente, le classiche operazione di finanziamento intercompany che avvengono attraverso le holding finanziarie di gruppo.
Le alternative per dedurre gli oneri finanziari sono:

  1. acquisire il finanziamento direttamente dalla società operativa (y nell'esempio precedente);

    oppure

  2. esercitare l'opzione per il consolidamento degli imponibili tra x e y.

Vediamo gli effetti del punto sub-1.



In questo caso, non si verifica l'effetto moltiplicativo della basi imponibili(3), in quanto il flusso reddituale, pari a 10, tra l'istituto di credito e y è tassato simmetricamente. Ovviamente non intervengono le disposizioni di cui all'articolo 97 del Tuir, in quanto il finanziamento non è servito per l'acquisizione di partecipazioni.

Non sempre però risulta agevole acquisire direttamente il finanziamento da parte della società operativa, qualora sia controllata da una holding, in quanto quest'ultima inevitabilmente sarà chiamata dall'istituto di credito erogante a rilasciare garanzie sul finanziamento concesso.
Ebbene, in questo caso, anche senza l'applicazione del pro-rata patrimoniale, si otterranno effetti fiscali negativi a causa della norma anti thin capitalization.
Infatti, gli interessi passivi corrisposti dalla controllata sono indeducibili dal reddito secondo le disposizioni di cui all'articolo 98 del Tuir.



Tuttavia, gli effetti negativi sopra indicati possono essere evitati se le società x e y esercitano l'opzione per il consolidamento degli imponibili (ipotesi del punto sub-2.)(4).
In questo caso, l'opzione per il consolidato non genera redditi tassabili nell'imponibile di gruppo, in quanto, nella determinazione del pro-rata patrimoniale da parte di x, la partecipazione in y non rileva e conseguentemente risultano deducibili dal reddito (di x) gli interessi passivi corrisposti all'istituto di credito.



Ciò significa che all'interno del gruppo, in una logica di tax planning, risulta attivabile, trovando convenienza anche in termini di deducibilità fiscale, la leva finanziaria per acquisire partecipazioni (cosiddetto acquisto "in leverage").

Dal punto di vista operativo il legislatore ha previsto il seguente modus operandi:

  1. le singole consolidate comunicano al soggetto consolidante il proprio reddito imponibile, dopo aver operato la rettifica per l'indeducibilità degli interessi passivi prevista dall'articolo 97, comma 1, del Tuir.
  2. la consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale del gruppo, deve, ex articolo 122, comma 1, del Tuir, apportare un variazione "in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo".

Le ipotesi di inapplicabilità delle previsioni di cui articolo 97 del Tuir hanno, come osservato, ragion d'essere in una logica di gruppo intesa in senso unitario; pertanto, particolare attenzione è stata posta dal legislatore a quelle manovre tese a "sfruttare" tali condizioni.
Infatti, nell'ipotesi interruzione delle tassazioni unificate:

  • gli oneri finanziari dedotti devono essere recuperati a tassazione in caso di interruzione del consolidato prima del compimento del triennio
  • all'interno del consortium relief, nell'eventualità in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione delle partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di inapplicabilità del pro-rata.

NOTE:
(1) Si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (28)".

(2) Il meccanismo del "pro-rata patrimoniale" si basa sul presupposto che l'acquisto delle partecipazioni esenti avvenga prima con il patrimonio netto e solo successivamente con l'indebitamento. Tale presunzione è evidenziata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge delega, (poi definitivamente approvata con legge 7 aprile 2003, n. 80) "il possesso di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione è innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile opportunamente rettificato. Solo l'eventuale eccedenza del valore di libro di tali partecipazioni, rispetto al patrimonio netto contabile, richiede il calcolo di un pro-rata di indeducibilità, da costruire con riferimento ai valori della società partecipante".

(3) In tale ipotesi, gli interessi passivi sono interamente deducibili, in quanto non costituisco né costi direttamente connessi a partecipazioni esenti (indeducibili secondo il pro-rata di cui all'articolo 97 del Tuir), né utili dissimulati in interessi (indeducibili a norma della norma anti thin capitalization ex articolo 98 del Tuir).

(4) Si rammenta che le medesime ipotesi di inapplicabilità del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi, sono previste anche in caso di opzione per la trasparenza fiscale.

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