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Attualità

L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (30)

Irrilevanza impositiva dei dividendi intercompany nel consolidato e nella trasparenza

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Dall'adesione ai regimi di tassazione unificata (consolidato e trasparenza) possono discendere numerosi vantaggi(1), di seguito schematizzati(2):

 REGIMEVANTAGGIO
a)consolidato
trasparenza
Unificazione dei risultati reddituali delle società del gruppo
b)consolidato
trasparenza
Irrilevanza impositiva dei dividendi intercompany
c)consolidato
trasparenza
Rideterminazione del pro-rata patrimoniale
d)consolidatoRegime di neutralità fiscale dei trasferimenti
e)consolidatoSterilizzazione degli effetti ascrivibili alla thin capitalization
f)consolidatoPercezione di somme compensative a fronte dell'attribuzione di perdite non immediatamente utilizzabili
g)trasparenzaDifferimento nel pagamento delle imposte in caso di chiusura del periodo d'imposta della partecipante posteriore a quello della partecipata


Benché l'utilizzo delle perdite fiscali(3) in capo a soggetti differenti rispetto a chi le ha prodotte è la "naturale motivazione" all'esercizio delle opzioni per i regimi di unificazione degli imponibili per i gruppi, una delle novità che rende più attraente l'adesione è costituita dall'irrilevanza impositiva dei dividendi distribuiti tra i soggetti aderenti.

Neutralità impositiva dei dividendi nel consolidato
Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a), del Tuir risultano neutrali all'imposizione i "dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione".
Questa previsione consente un trattamento fiscale più favorevole rispetto al regime ordinario previsto dall'articolo 89, comma 2, del Tuir, ove gli utili distribuiti dalle società di capitali ed enti commerciali(4) non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95 per cento del loro ammontare.

Tecnicamente, l'iter procedurale che emerge dal combinato disposto degli articoli 121 e 122 del Tuir è il seguente:
  1. le società controllate determinano il proprio reddito secondo le regole ordinarie del citato articolo 89(5), e inviano i dati reddituali alla capogruppo consolidante
  2. quest'ultima, procede, nella dichiarazione dei redditi del consolidato, alla somma algebrica degli imponibili ricevuti ed effettua una variazione in diminuzione pari al residuo imponibile dei dividendi distribuiti (5 per cento).

Spetta dunque alla controllante eliminare gli effetti di alcune disposizioni normative non applicabili all'istituto del consolidato(6).

La neutralità nell'imposizione dei dividendi rappresenta un vantaggio ragguardevole in presenza di gruppi strutturati verticalmente, laddove la doppia imposizione di tipo economico(7), generata sul 5 per cento di ogni dividendo percepito, produrrebbe un'imposizione a catena.
L'esclusione della tassazione dei dividendi rappresenta un vantaggio acquisito a titolo definitivo(8) dalle società consolidanti e genera un beneficio economico quantificabile nell'1,65 per cento (33 per cento del 5 per cento) del dividendo per ogni passaggio.
Si osservi come l'esclusione totale da imposizione sui dividendi distribuiti dalle società controllate riguardi anche quelli derivanti da utili prodotti prima dell'adesione alla tassazione consolidata, differentemente da quanto previsto per il regime di trasparenza (vedi infra).

Neutralità impositiva dei dividendi nella trasparenza
Corollario dell'imputazione dei redditi in capo ai soci per trasparenza, indipendentemente dalla percezione, è l'irrilevanza fiscale degli utili e delle riserve di utile distribuite(9). In caso di tassazione, infatti, si realizzerebbe una palese doppia imposizione sugli stessi redditi, in contrasto con l'espresso divieto di cui all'articolo 163 del Tuir.

L'irrilevanza impositiva dei dividendi distribuiti riguarda gli utili conseguiti durante il periodo dell'opzione per trasparenza e non quelli formatisi in anni antecedenti l'opzione.
Pertanto è necessaria una classificazione di tutte le tipologie di riserve.
A tal fine, il decreto applicativo per la trasparenza(10) dispone che la società partecipata deve fornire nella propria dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi d'imposta in cui ha avuto efficacia l'opzione per la trasparenza.

Per individuare le ipotesi di neutralità impositiva dei dividendi nella trasparenza fiscale, è necessario distinguere tra distribuzioni di:

  1. utili e riserve di utili maturati in periodi di efficacia dell'opzione
  2. riserve di utili formatesi in anni antecedenti l'opzione
  3. riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 5, del Tuir.

Utili e riserve di utili maturati in periodi di efficacia dell'opzione
Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 23 aprile 2004, gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza, non concorrono a formare il reddito dei soci, anche se distribuiti successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione.
La medesima irrilevanza impositiva è prevista anche in caso di mutamento della compagine sociale, quando la distribuzione avviene a favore di soci diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione, però, che la nuova compagine sociale sia costituita da società di capitali oppure società o enti non residenti(11).

L'irrilevanza degli utili e delle riserve di utili, che hanno origine nel periodo di vigenza dell'opzione per la trasparenza, deve essere rapportata a quanto previsto dall'articolo 115, comma 12, del Tuir.
Quest'ultimo prescrive un correttivo al valore delle partecipazioni nella società trasparente, contemplando che il costo della partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
La valorizzazione della partecipazione è finalizzata a disciplinare l'intervallo di tempo che si frappone tra l'imputazione dei redditi e delle perdite, per trasparenza indipendentemente dalla percezione, e la distribuzione degli utili ai soci. "Per evitare che si verifichino doppie tassazioni della medesima ricchezza, l'imputazione dei redditi per trasparenza deve incidere sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio. Pertanto, analogamente a quanto previsto per le società di persone, il costo fiscale della partecipazione aumenta e diminuisce, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati al socio e diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati, anche in caso di distribuzione di utili"(12).

Esempio

1. Il socio "Società A" possiede una partecipazione nella società trasparente "Società B"
 - Valore fiscale della partecipazione2.000
 - Reddito ricevuto per trasparenza500
 - Valore fiscale della partecipazione dopo l'imputazione del reddito2.500
2. Il socio "Società A", prima della distribuzione dei dividendi, cede alla "Società C" la partecipazione nella società trasparente "Società B"
 - Corrispettivo della cessione della partecipazione3.100
 - Plusvalenza fiscale600
3. Il nuovo socio "Società C" percepisce dividendi relativi al periodo di vigenza dell'opzione
 - Dividendi distribuiti al nuovo socio non tassati500
 - Valore fiscale della partecipazione dopo la percezione dei dividendi2.600


Il procedimento correttivo descritto ha permesso di evitare che il socio, al momento della cessione della partecipazione, realizzasse una plusvalenza per l'ammontare corrispondente al reddito già tassato (500), subendo così una doppia imposizione.
La portata di tale disposizione è tuttavia limitata, poiché è vigente un regime di participation exemption, secondo cui, in presenza dei requisiti previsti, le plusvalenze sono esenti e le minusvalenze indeducibili.

Riserve di utili formatesi in anni antecedenti l'opzione
Relativamente alle riserve di utili formatesi in anni antecedenti l'opzione, la partecipazione alla tassazione per trasparenza non modifica il trattamento fiscale ordinario riservato.
La distribuzione di "vecchie" riserve di utili, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 115, comma 5, del Tuir e dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, è assoggettata a tassazione in capo ai soci secondo le disposizioni previste dall'articolo 89 del Tuir (esclusione da imposizione per il 95 per cento).
Tale previsione normativa implica un trattamento fiscale differente per gli utili ante 2004 in caso di adesione al consolidato (ove sono neutrali) rispetto all'opzione per la trasparenza (tassazione secondo le regole ordinarie).

Riserve di capitale e presunzioni di utilizzo degli utili, delle riserve di utili e di capitale
L'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve di cui all'articolo 47, comma 5, indipendentemente dal momento in cui si sono formate.
Pertanto, secondo le regole ordinarie, non è assoggettata a imposizione la ripartizione di riserve costituite con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Tuttavia, le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Infine, le norme previste dall'articolo 115, comma 5, del Tuir, in combinato disposto con l'articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, sanciscono che durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili imputati ai soci, e, inoltre, che tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l'opzione. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci, per presunzione assoluta, ai sensi dell'articolo 115, comma 5, del Tuir.


NOTE:
(1) L'accesso ai regimi del consolidato e/o della trasparenza possono comportare altresì alcuni svantaggi, quali l'applicazione delle norma transitoria che comporta il riallineamento dei valori patrimoniali in caso di precedenti svalutazioni, particolari regimi di responsabilità, eccetera.

(2) Per una disamina sulle opportunità, in chiave fiscale, che vengono riconosciute ai soggetti che opzionalmente aderiscono alla tassazione di gruppo, si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (18)".

(3) Si veda "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (25), (26) e (27)".

(4) Trattasi dei soggetti ex articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

(5) Variazione in diminuzione del 95 per cento dei dividendi percepiti, imponibili dunque al 5 per cento.

(6) Si osservi inoltre che le rettifiche di consolidamento debbono essere apportate dalla capogruppo, in quanto le controllate di primo livello potrebbero, essendo l'opzione per il consolidato esercitabile a coppia (cfr. articolo 119 del Tuir), non conoscere quali controllate di secondo livello partecipano al consolidato domestico.

(7) Tale imposizione viene giustificata dalla deducibilità, da parte della società che riceve il dividendo, dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni.

(8) Vd. "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (18)".

(9) Per un approfondimento si rinvia a Sandro Maria Galardo, "La verifica fiscale in azienda", IPSOA, 2004, pagg. 143 e seguenti.

(10) Articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 23 aprile 2004.

(11) Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004 (Ires/4), tale requisito "impedisce, ad esempio, che un nuovo socio-persona fisica, avvalendosi del regime di trasparenza, possa sottrarsi all'obbligo di far concorrere gli utili percepiti dopo la vigenza dell'opzione all'imposizione progressiva, sia pure nei limiti del 40% del relativo ammontare".

(12) Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004 (Ires/4).


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