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Attualità

L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (34)

Consolidato mondiale: rilevanza della demoltiplicazione derivante dalla catena societaria di controllo, condizioni per la permanenza dell'efficacia dell'opzione e il vincolo transitorio, cautele erariali nelle modalità di determinazione della base impon

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La demoltiplicazione derivante dalla catena societaria di controllo
I commi 1 e 2 dell'articolo 131 del Tuir disciplinano le modalità di comportamento da seguire nei casi di demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo, utilizzabile ad hoc per far fuoriuscire dal perimetro di consolidamento società estere controllate in utile.
Tuttavia, l'obbligatoria opzione per il consolidato nazionale determina un "accorciamento" della catena societaria di controllo, dal momento che la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente inserita nella catena di controllo, il che impone che la diluizione del controllo avvenga all'estero.

Si dovranno quindi imputare al soggetto controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti appartenenti alla catena di controllo, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla stessa.
L'imputazione "pro-quota" con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili esistente alla chiusura dell'esercizio della società estera o, se maggiore, alla data di approvazione o revisione del suo bilancio, pone un'ulteriore fondamentale differenza tra consolidato mondiale e consolidato nazionale, in cui l'imputazione è integrale.
L'imputazione avverrà poi nel periodo d'imposta del soggetto controllante (e delle società controllate residenti appartenenti alla catena di controllo) in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente.

Come chiarisce la relazione governativa di accompagnamento, "l'applicazione dell'effetto moltiplicativo prodotto dalla catena societaria di controllo opera esclusivamente a partire dalla controllata residente di grado inferiore. Infatti, i requisiti per l'individuazione del perimetro del consolidamento stabiliscono che la percentuale è da determinarsi relativamente alla società controllante e alle società controllate residenti. E quindi il calcolo per la determinazione della partecipazione ai diritti di voto e agli utili deve essere effettuato tenendo conto dei diritti spettanti a tutte le società residenti. Nel caso, ad esempio, di una holding residente (A) con una partecipazione in un'atra società residente (B) al 70% che a sua volta partecipa in una società non residente (Y) al 70%, a seguito dell'obbligo del consolidato nazionale, A e B diventano fiscalmente equivalenti ad un unico soggetto. Conseguentemente, il consolidato nazionale ha il controllo della società non residente nella misura del 70%. La società A può consolidare anche Y".
Viceversa, in assenza dell'obbligo del consolidato nazionale, la catena societaria di controllo avrebbe determinato un controllo di A in Y del 49 per cento (0,70 x 0,70), con conseguente fuoriuscita di Y dal perimetro di consolidamento.

L'interruzione del consolidato mondiale e la fuoriuscita di società non residenti
Gli articoli da 137 a 139 del Tuir disciplinano le ipotesi di interruzione del consolidato mondiale e di fuoriuscita delle società non residenti, utilizzabili ad hoc allorché la società, prima in perdita, cominci a produrre utili.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 137, nel caso in cui, prima del compimento del periodo quinquennale o triennale, venga meno la qualificazione soggettiva della società o dell'ente controllante, gli effetti dell'opzione cessano dal periodo d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso, a meno che il nuovo controllante non eserciti a sua volta l'opzione.
Le ipotesi più frequenti di sopraggiunta mancanza della qualificazione soggettiva della società o dell'ente controllante dovrebbero riguardare le persone fisiche, dal momento che per le stesse è sufficiente acquisire il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del codice civile di un'altra società residente per far perdere alla società da loro controllata la qualificazione di società controllante di più alto grado.

Il successivo comma 2 prevede come conseguenza della cessazione degli effetti dell'opzione che le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del Tuir del soggetto controllante non utilizzate alla fine del periodo d'imposta dovranno essere ridotte della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

La seconda ipotesi di interruzione del consolidato mondiale, limitata però a una o più società non residenti, è prevista dall'articolo 138, ai sensi del quale, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente a una o più società non residenti prima del compimento del periodo quinquennale o triennale, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97, comma 2, del Tuir, nei due esercizi rientranti nel periodo.

Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente a oltre 2/3 delle società controllate non residenti, oltre all'effetto appena descritto si verifica quello di cui all'articolo 137, comma 2, da calcolare però proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti che vengono meno.

Infine, in virtù della disposizione di cui all'articolo 139, nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, si verificherà sempre l'effetto di cui all'articolo 137, comma 2.

Il vincolo "transitorio"
Un vincolo "transitorio" efficace fino al 2014 - che potrebbe esercitare una certa influenza sulla scelta se optare o meno per il consolidato mondiale, oltre che per quello nazionale - è previsto dalla disposizione di cui all'articolo 141 del Tuir (identica a quella di cui all'articolo 128 del Tuir), ai sensi della quale, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non abbia effettuato l'opzione, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili, sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.

La relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo poi divenuto Dlgs n. 344 del 2003 chiarisce che si tratta "di un meccanismo correttivo volto ad evitare che, nel passaggio da un sistema che ammette la svalutazione di partecipazione ad un sistema che prevede la tassazione di gruppo, gli stessi costi concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile dapprima indirettamente tramite le svalutazioni delle partecipazioni operate a fronte di rettifiche di valore e di accantonamenti a fondi rischi non deducibili effettuati dalla società controllata e tali da ridurre il proprio patrimonio contabile (operazione, quest'ultima, non più consentita per effetto del D.L. n. 209/2002) e poi, all'atto dell'utilizzo dei fondi, mediante la conseguente variazione in diminuzione... Pertanto, la norma trova applicazione in presenza di svalutazioni derivanti da riduzioni del patrimonio netto della partecipata susseguenti a perdite prodotte diverse da quelle cosiddette "gestionali". Per effetto della indeducibilità delle svalutazioni operate a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma, di fatto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che intendono optare per la tassazione di gruppo a decorrere dal 2004, occorrerà verificare la natura delle svalutazioni dedotte tra il 1994 e il 2003; a decorrere dal 2005, occorrerà verificare la natura delle svalutazioni dedotte tra il 1995 e il 2003; e così via, diluendo gli effetti della disposizione transitoria, la quale non troverà più applicazione per i soggetti che opteranno per la tassazione di gruppo nel 2014.
L'applicazione della disposizione comporta il riallineamento dei valori fiscali dell'attivo e del passivo del patrimonio della partecipata ai valori contabili nei limiti dell'importo delle svalutazioni dedotte. In sostanza, occorrerà rideterminare i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo da cui è scaturito il disallineamento tra valori contabili e fiscali del patrimonio netto della partecipata ripartendo le svalutazioni dedotte in proporzione a detti disallineamenti
".

L'aspetto problematico in sede applicativa che emerge prima facie consiste nella verifica della "genesi" delle svalutazioni di partecipazioni operate a decorrere dal 1994, anche relativamente a società non incluse nel perimetro di consolidamento.
A tal fine, si ritiene che, nonostante la sopraggiunta decadenza dell'azione accertatrice o la sopraggiunta definizione in seguito a condono tombale, il principio generale dell'autonomia dell'obbligazione tributaria nei singoli periodi d'imposta impone al contribuente di conservare la documentazione relativa a operazioni effettuate in periodi d'imposta in relazione ai quali l'azione accertatrice è decaduta o in relazione ai quali si sia fatto ricorso alla definizione con condono tombale.

Superato tale ostacolo, i problemi applicativi riguarderanno:

  1. la verifica della svalutazione di partecipazioni di società incluse nel consolidato nei dieci periodi d'imposta precedenti, da parte della società controllante o di altra società, anche non inclusa nel consolidato
  2. la verifica, in capo alle società le cui partecipazioni siano state svalutate, della sussistenza di disallineamenti - derivanti da rettifiche di valore o accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto di eventuali rivalutazioni assoggettate a tassazione - nei valori fiscali e civili negli elementi dell'attivo e del passivo al 31 dicembre 2003.

Se si rammenta quanto fossero diffuse le tecniche di pianificazione fiscale basate sulle svalutazioni di partecipazioni in vigenza dell'Irpeg (vd. FISCOoggi del 28 ottobre 2004), nel caso in cui si eserciti l'opzione per il consolidato nazionale o per quello mondiale, uno dei primi e fondamentali adempimenti consisterà proprio nella verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 128 e 141 del Tuir.


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In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato mondiale, l'ente o la società controllante dovrà calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera, seguendo le prescrizioni contenute negli articoli 134 e 135 del Tuir.
La ratio legis sottostante alle principali prescrizioni contenute nei menzionati articoli 134 e 135 è la cautela erariale che le eventuali perdite sofferte dalle società non residenti rientranti nel perimetro di consolidamento siano determinate secondo corretti principi contabili e secondo le disposizioni interne del Tuir in materia di reddito d'impresa.
Con tale chiave di lettura passiamo ad analizzare le varie prescrizioni.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 134, il reddito risultante dai bilanci revisionati delle società non residenti dovrà essere rideterminato secondo le norme sul reddito d'impresa delle società di capitali ed enti commerciali residenti e secondo le disposizioni comuni di cui al titolo III del Tuir, in quanto compatibili con le norme in materia di consolidato mondiale e con le rettifiche di consolidamento, che si passa ad analizzare.

Così come previsto dall'articolo 122, comma 1, lettera a), del Tuir nell'ambito del consolidato nazionale, la prima rettifica di consolidamento risponde a una logica agevolativa e consiste nell'escludere la quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se proveniente da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione.

È prevista come prima e fondamentale cautela erariale l'adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito risultanti dai singoli bilanci revisionati secondo le norme sulla determinazione del reddito d'impresa di cui alla sezione I del capo II del titolo II, consentendo, tuttavia, nell'esercizio di competenza, la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo.

Ancora, nella medesima logica di cautela fiscale, è previsto che il riconoscimento fiscale ai fini Ires dei valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni del consolidato mondiale è condizionato sia alla loro conformità a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi sia all'adempimento degli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto attuativo del consolidato mondiale di cui all'articolo 142.

A tale principio fanno, tuttavia, eccezione:

  1. i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I, che si considerano riconosciuti ai fini Ires fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto
  2. i predetti fondi che, qualora le norme della sezione I non prevedano un importo massimo, si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante
  3. i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità diverse a quelli previsti dalla stessa sezione I, che non si considerano fiscalmente riconosciuti
  4. il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, che si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 92, comma 5.

E' poi prevista, alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 134, l'esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a 18 mesi stipulati fra le società non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di gruppo se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, comma 2.

Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 142 del Tuir, la citata lettera d) non si applica fino all'emanazione, con decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 142, dei criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'Istat.

In merito, la relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo poi divenuto Dlgs n. 344 del 2003 chiarisce che "il rinvio dell'applicazione di questa disposizione consente di evitare la sterilizzazione delle perdite su cambio, altrimenti penalizzante ai fini dell'attribuzione del credito per le imposte pagate all'estero. Nei Paesi ad alta inflazione, infatti, è consentita la rivalutazione dei cespiti in modo da adeguare i valori storici. La conseguenza è che gli ammortamenti riconosciuti fiscalmente sono più elevati rispetto a quelli calcolati sulla base dei valori storici. Nei Paesi in cui la contabilità ad alta inflazione non è consentita, come l'Italia, le imprese che hanno partecipazioni in società che operano in Paesi ad alta inflazione non possono computarsi il credito per le imposte pagate all'estero in quanto l'imponibile ivi corrispondente è più basso rispetto a quello nazionale. Conseguentemente, in attesa dell'introduzione di tale contabilità in Italia, è stato scelto di disapplicare la disposizione ai fini del consolidato mondiale della indeducibilità delle perdite di cambio calcolate dalla partecipata su finanziamenti in valuta forte stipulati con società rientranti nel consolidato: in tal modo, l'imponibile del consolidato mondiale viene rettificato delle perdite di cambio che costituiscono espressione dell'incremento dell'ammortamento calcolato nei Paesi ad alta inflazione e non riconosciuti in Italia".

La successiva lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 dispone poi che i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della società non residente.

Ulteriore rettifica di consolidamento consiste nell'inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 95 (commi 2, 3 e 5), 98, 99 (comma 1, secondo periodo), 100, 102 (commi 6 e 9), 108 (comma 2, secondo periodo) e 164, in quanto costituenti norme di natura antielusiva, che - come ricordato dalla relazione governativa - "probabilmente generano costi di gestione maggiori dei benefici all'erario".

Ai sensi della lettera g), relativamente al reddito imponibile delle controllate estere, l'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalità e alle condizioni di cui al decreto dell'articolo 142; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134, non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.

L'articolo 140 contiene, infine, una disposizione di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 167 del Tuir, in materia di controlled foreign companies, precisando che le stesse non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della controllante per effetto dell'opzione per il consolidato mondiale.


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Le modalità di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze per i trasferimenti infragruppo
L'articolo 135 del Tuir non deroga al principio generale del valore normale (at arm's lenght) di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir per i beni e i servizi scambiati fra società residenti e non residenti rientranti nel perimetro di consolidamento.

Tuttavia, è dettata un'apposita disciplina riguardante le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le società non residenti (cosiddette operazioni estero su estero) che abbiano optato per il consolidato mondiale. In tal caso, le plusvalenze e le minusvalenze concorreranno alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante (e delle società controllate residenti inserite nella catena societaria di controllo) nella controllata cedente e quella, se minore, nella controllata acquirente.

Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile.

Con tale previsione normativa si consente l'immediata imposizione o deduzione in capo all'ente controllante residente in Italia della sola quota-parte di plusvalenze o di minusvalenze determinate in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale agli utili del medesimo soggetto controllante (oltre che delle controllate residenti inserite nella catena societaria) nella controllata cedente e quella, se minore, nella controllata acquirente.

Considerato, infatti, che la società controllata acquirente risulta maggiormente partecipata da terzi soggetti rispetto alla società cedente, la norma tende a rendere immediatamente fiscalmente rilevante la differenza, che altrimenti - per il funzionamento del principio del pro-quota di cui all'articolo 131, comma 2, del Tuir - sarebbe irrimediabilmente non utilizzabile dalla controllante.

Ne discende a contrario che tale norma non sarà applicabile allorché l'ente controllante possegga una percentuale agli utili nella controllata cedente inferiore rispetto a quella posseduta nella controllata acquirente, trasferendosi i beni in regime di piena neutralità fiscale.

Infine, in ossequio al principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, è previsto che il costo fiscale del bene trasferito sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile.

Le modalità di determinazione dell'imposta nel consolidato mondiale
Nella determinazione dell'imposta da parte della controllante residente, particolare importanza assume la presenza di crediti per imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo, che vanno scomputati dall'imposta al fine di evitare o attenuare fenomeni di doppia imposizione.

Calcolate le basi imponibili delle società non residenti, la società controllante effettua la somma algebrica delle stesse con la propria base imponibile, determinando il reddito complessivo relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente, dalla quale sono ammesse in detrazione, oltre alle detrazioni di imposta, alle ritenute e ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, anche le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i seguenti criteri oltre a quelli di cui all'articolo 165.

La disposizione fondamentale relativa all'incidenza del credito per imposte pagate all'estero è quella che prevede che, al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera è utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all'articolo 165.

Mentre il concorso prioritario alla formazione del reddito imponibile complessivo dei redditi prodotti dalle controllate estere evita che il credito per imposte pagate all'estero sia sempre eccedente, il riporto in avanti o all'indietro dell'eventuale eccedenza di imposta estera determinata allarga l'ambito di applicazione dell'istituto.

È, infine, previsto che, nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui al consolidato mondiale, nonostante l'esercizio dell'opzione per lo stesso, gli imponibili negativi delle società predette non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo se, ricorrendone in concreto le condizioni, la società controllante non si avvale di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del consolidato mondiale, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.

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