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Attualità

In linea con il Centro - 13

I chiarimenti forniti alle questioni più rilevanti poste dai contribuenti all’848.800.444

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Oneri e detrazioni - Assicurazione sulla vita - Sostenute per familiare a carico
D: VORREI SAPERE SE POSSO DETRARRE IL 19% DI UN'ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI RISULTA CONTRAENTE E ASSICURATO MIA MOGLIE FISCALMENTE A MIO CARICO.
R: secondo quanto chiarito dalla circolare 17 del 18.05.2006, le spese di assicurazione sostenute nell'interesse dei familiari a carico sono detraibili nella misura del 19%, su un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro, anche nel caso in cui il contraente e assicurato risulti il familiare stesso.

Ristrutturazioni edilizie - Modalità di pagamento - Bonifico postale
D: POSSO UTILIZZARE IL BONIFICO POSTALE PER PAGARE LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE DEL 36/41%?
R: la Legge n. 449/97, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, stabilisce che condizione essenziale per poter fruire della detrazione del 36/41% è che il pagamento delle spese avvenga tramite speciale bonifico bancario dal quale risultino la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del soggetto destinatario del pagamento. Con circolare n. 24 del 10.06.2004, in considerazione dell'assoluta assimilazione del bonifico postale a quello bancario, è stata riconosciuta tale modalità di pagamento idonea ai fini del riconoscimento della detrazione in questione purché contenga tutti i dati richiesti.

Modello 730 - Integrazione - Quadro RR
D: UN SOCIO DI SRL HA PRESENTATO IL MODELLO 730 TRAMITE CAF; PUO' INTEGRARE CON IL MODELLO UNICO 2006 LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL QUADRO RR?
R: le istruzioni del modello 730 non consentono l'utilizzo di tale modello per i contribuenti che hanno posseduto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione e non risulta neppure prevista la possibilità di inviare con il frontespizio di unico il quadro RR (relativo ai contributi previdenziali). L'utilizzo del modello 730 per dichiarare i propri redditi e l'inoltro con frontespizio di Unico di altri quadri è previsto solo per particolari situazioni inerenti i quadri AC, RM, RT e per il modulo RW. Nel caso specifico, il contribuente deve quindi presentare un modello Unico integrativo, riproponendo tutta la dichiarazione con l'aggiunta del quadro RR interessato.

Modello Unico - Soggetti obbligati - Colf
D: SI VUOLE SAPERE SE UNA COLF CON REDDITO LORDO ANNUO DI 4.564 EURO E' TENUTA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO?
R: tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono compresi i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni da privati non obbligati per legge a effettuare le ritenute d'acconto, come nel caso dei collaboratori familiari alle dipendenze di privati.
A tutti i soggetti che producono redditi di qualsiasi natura è concessa una deduzione di 3.000 euro; ai lavoratori dipendenti è, inoltre, concessa una ulteriore deduzione di 4.500 euro da rapportare al periodo di lavoro nell'anno.

Irpef - Deduzione "no tax area" - Lavoratore in part-time
D: SE UN DIPENDENTE FA UN PART-TIME VERTICALE DI 3 GIORNI A SETTIMANA, PER UN INTERO ANNO, HA DIRITTO ALLA NO TAX AREA RIFERITA A 4.500 EURO PER 365 GIORNI OPPURE VA RAPPORTATA SOLO AI GIORNI RETRIBUITI?
R: la circolare n. 3 del 1998 chiarisce che nessuna riduzione delle detrazioni di lavoro dipendente va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analoga disposizione viene applicata alle nuove deduzioni per la progressività dell'imposizione; pertanto il calcolo della deduzione teorica di 4.500 euro va riferito alla durata del rapporto di lavoro e non ai giorni di effettiva retribuzione.

Iva - Dichiarazione d'intento - Presentata in ritardo
D: DEVO INVIARE CON 2 MESI DI RITARDO UNA DICHIARAZIONE DI INTENTO. HO LETTO CHE SE ENTRO L'ANNO REGOLARIZZO LA POSIZIONE HO DELLE SANZIONI RIDOTTE. A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI E QUAL E' IL RELATIVO CODICE TRIBUTO?
R: la circolare n. 41/E del 26/09/2005, al paragrafo 5.5, consente di regolarizzare l'omessa o errata comunicazione d'intento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Pertanto, una volta decorso il termine per inviare la comunicazione il cedente/prestatore, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, di cui abbia avuto formale conoscenza, può avvalersi del ravvedimento, inviando la comunicazione precedentemente omessa ovvero la comunicazione corretta e versando la sanzione ridotta a 1/5 del minimo. La misura della sanzione ridotta è pari a 51,00 euro (1/5 di 258,00) in assenza di forniture all'esportatore abituale; oppure il 20 per cento dell'Iva non applicata alle forniture effettuate nei confronti dell'esportatore, con un minimo di 51,00 euro. Il termine per la regolarizzazione è di un anno e il codice tributo della sanzione è "8904".

Ristrutturazioni edilizie - Amministratore di condominio - Certificazione delle spese
D: L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO INVIA LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PAGATE NELL'ANNO PER LE QUALI SI PUO' DETRARRE IL 36/41%. DEVE INDICARE LA QUOTA SPESE ADDEBITATA A CIASCUNA UNITA' IMMOBILIARE O L'IMPORTO PAGATO NELL'ANNO DAL CONDOMINO PER LA STESSA? NEL PRIMO CASO, AL CONTROLLO DELL'UFFICIO SI PRODURRANNO LE RICEVUTE DI VERSAMENTO ALL'AMMINISTRATORE?
R: come precisato nella circolare 01/06/1999, n. 122/E, punto 4.6, la somma su cui calcolare la detrazione è rappresentata dalla quota effettivamente pagata dal condomino che rappresenta la propria quota di millesimi; la successiva circolare 12/05/2000, n. 95/E, punto 2.1.15, ha ulteriormente chiarito che la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio, come precisato a pagina 88 delle istruzioni al modello Unico PF.

Ristrutturazioni edilizie - Spese di restauro - Eseguito da impresa estera
D: POSSONO ESSERE AMMESSE IN DETRAZIONE FISCALE LE SPESE DI RESTAURO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) FATTURATE DA UNA DITTA ESTERA?
R: gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile usufruire della speciale detrazione Irpef, di cui all'articolo 1 della legge 449/1997 e successive proroghe e modificazioni, possono essere eseguiti anche da imprese non residenti nel territorio dello Stato, purché gli immobili, sui quali vengono realizzati gli interventi agevolabili, siano situati nel territorio nazionale, secondo quanto specificato al punto 3 della circolare 24/12/1998, n. 57.

Ristrutturazioni edilizie - Comunicazione inizio lavori - Successiva all'inizio dei lavori
D: PER UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, NEL CASO IN CUI NELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI REDATTA SULL'APPOSITO MODULO SPEDITA A MEZZO RACCOMANDATA IL 28/09/2005 RIPORTI QUALE DATA INIZIO LAVORI QUELLA DEL 26/09/2005 E DENUNCIA DI INIZIO LAVORI PRESENTATA IN COMUNE IL 05/08/2005, VORREI SAPERE SE SI HA DIRITTO O MENO ALLA DETRAZIONE.
R: il decreto interministeriale n. 41 del 18/02/1998, di attuazione delle disposizioni agevolative concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, stabilisce che la detrazione in argomento non è riconosciuta nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, di detto decreto, in base al quale il modello deve essere trasmesso in data anteriore all'inizio dei lavori (o comunque lo stesso giorno).
Per quanto esposto nel quesito, considerato che l'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara è successiva alla data di inizio degli interventi, non compete la detrazione di cui all'articolo 1 della legge 449/1997.

Ristrutturazioni edilizie - Comunicazione inizio lavori - Immobile frazionato
D: NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE INDIVIDUATO DA UNA SOLA PARTICELLA MA CON PIU' SUB, E' NECESSARIO INVIARE PIU' COMUNICAZIONI O E' POSSIBILE INDICARLE SULLA MEDESIMA COMUNICAZIONE? ES.: FOGLIO 196, PARTICELLA 540, SUB 1 E 3?
R: nel caso di ristrutturazione delle parti comuni di uno stesso fabbricato costituito da più immobili, è sufficiente l'invio di un'unica comunicazione con l'individuazione del fabbricato tramite l'indicazione (oltre che del comune e dell'indirizzo) del foglio e della relativa particella.
Qualora la ristrutturazione riguardi singole unità immobiliari, è necessario inviare una comunicazione per ogni immobile oggetto di intervento, indicando il comune, l'indirizzo, il foglio, la particella e il rispettivo sub.

Irpef - Reddito dei fabbricati - No tax area
D: POSSIEDO UN REDDITO DI FABBRICATI, NON ABITAZIONE PRINCIPALE, DI 3.500,00 EURO; VORREI SAPERE SE POSSO ESSERE CONSIDERATA FISCALMENTE A CARICO DI MIO MARITO E SE POSSO FRUIRE DELLA NO TAX AREA?
R: l'articolo 11 del Dpr 917/1986 prevede una deduzione teorica di 3.000 euro a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia del reddito prodotto e dalla durata dell'attività svolta nell'anno. Al fine di determinare la deduzione effettivamente spettante occorre calcolare il coefficiente di deducibilità determinato dal rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato della suddetta deduzione teorica e degli eventuali oneri deducibili, diminuito del reddito complessivo e dell'importo di 26.000 euro. Se il rapporto così calcolato è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari o minore di zero la deduzione non compete; negli altri casi, si computano le prime quattro cifre decimali.
Per quanto riguarda il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, l'articolo 12 del medesimo Dpr stabilisce che il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per la progressività dell'imposizione come precedentemente calcolata.

Irpef - Addizionali - Imponibile
D: VORREI AVERE CHIARIMENTI IN MERITO AL CALCOLO DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AL CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E/O COMUNALI?
R: il reddito imponibile ai fini del calcolo delle addizionali regionali e/o comunali è costituito dal reddito complessivo determinato ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (rigo RN1 di Unico 2006) al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia effettivamente spettanti, al lordo della deduzione per la progressività dell'imposizione, cosiddetta "no tax area".
Rimane applicabile il principio secondo cui le addizionali non sono comunque dovute se per lo stesso periodo d'imposta non risulta dovuta imposta sulle persone fisiche o l'importo dovuto è inferiore a 12,00 euro.
Si precisa che, nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia in quanto più favorevole il calcolo dell'imposta sulle persone fisiche con la normativa vigente al 31.12.2002 o al 31.12.2004, l'imponibile da assoggettare alle addizionali deve comunque essere determinato con le modalità sopra descritte.

Ristrutturazioni edilizie - Acquisto di box - Pertinenzialità
D: NEL DICEMBRE 2005 HO ACQUISTATO UN APPARTAMENTO E UN BOX DIRETTAMENTE DA UN'IMPRESA COSTRUTTRICE. LA STESSA IMPRESA HA CERTIFICATO LE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL BOX DICHIARANDONE LA PERTINENZIALITÀ. HO PAGATO IL COSTO DI REALIZZAZIONE DEL BOX TRAMITE BONIFICO BANCARIO. L'IMPRESA HA RILASCIATO REGOLARE FATTURA ATTESTANTE LA PERTINENZIALITA' DEL BOX . HO INVIATO REGOLARE COMUNICAZIONE AL C.O. DI PESCARA NEL MAGGIO 2006 PER AVVALERMI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 449/97. NEL ROGITO (REGISTRATO 20/12/2005) NON VIENE RIPORTATA LA PERTINENZIALITA' DEL BOX. IN MANCANZA DI TALE PRECISAZIONE, IL CAF RIFIUTA DI INSERIRE LE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL BOX NEL 730. HO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 36/41% ANCHE SE NEL ROGITO NON VIENE ESPLICITATA LA PERTINENZIALITA' DEL BOX? PRECISO DI NON POSSEDERE ALTRI BOX?
R: la detrazione di cui all'articolo 1 della legge 449 del 1997 compete anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali. Per fruire dell'agevolazione in questione, dall'atto di acquisto dovrà risultare che il box acquistato è reso pertinenziale all'unita abitativa alla quale è asservito. La circolare ministeriale 57/E del 1998, relativamente ai parcheggi pertinenziali, precisa che la legge 24/03/1989, n. 122, prevede l'obbligo di pertinenzialità a unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall'immobile principale, essendo il parcheggio considerato spazio "asservito", indispensabile all'uso dell'unità immobiliare. Concludendo, il vincolo di pertinenzialità del box all'unità immobiliare principale è condizione essenziale per fruire dell'agevolazione e, conseguentemente, pena l'inammissibilità, deve risultare scritta nel rogito.

Ristrutturazioni edilizie - Immobile in comproprietà - Variazione della percentuale di possesso
D: UN CLIENTE NEL 2005 HA RISTRUTTURATO UN IMMOBILE DI CUI DETIENE LA QUOTA DEL 75% FINO AL 30/11/2005 E DEL 5% DAL 01/12/2005, I BONIFICI E LE FATTURE SONO INTESTATE SOLO A LUI; VORREI SAPERE SE LA DETRAZIONE DEVE ESSERE CALCOLATA PER LA QUOTA DI POSSESSO DELL'IMMOBILE O SE E' TUTTO A SUO CARICO, DATO CHE LE FATTURE E I BONIFICI SONO A LUI INTESTATI.
R: la circolare ministeriale 24/02/1998, n. 57/E, al paragrafo 2, precisa che, nel caso di comproprietà o di contitolarità del diritto reale, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso dell'immobile, ha diritto a calcolare la detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, come da fatture e bonifici intestati.

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