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Attualità

In linea con il Centro - 6

I chiarimenti forniti alle questioni più rilevanti poste dai contribuenti all'848.800.444

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Modello 730 - Compilazione - Su Internet
D: E' POSSIBILE COMPILARE VIA INTERNET IL MOD 730/2006?
R: il modello 730 deve essere presentato per la trasmissione necessariamente al datore di lavoro o a un Caf autorizzato dall'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate non fornisce il software per la compilazione. Il contribuente può compilare autonomamente il modello cartaceo ma, per la trasmissione, deve utilizzare i canali indicati.

Modello 730 - Oneri e spese detraibili - Polizza infortuni
D: E' POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE O IN DEDUZIONE NEL MOD. 730 LA POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA? E' POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE O IN DEDUZIONE TRA LE SPESE SANITARIE ANCHE LA VISITA MEDICA PER L'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA?
R: le assicurazioni infortuni sono tra quelle previste dal comma 1, lettera f, dell'articolo 15 del Tuir (circolare 12/05/2000, n. 95/E, punto 1.4.1), per cui danno diritto a detrazione fino all'importo di 1.291,14 euro (rigo E12 del modello 730/2006). E' detraibile nel rigo E1, colonna 2, la visita medica per attività sportiva.

Oneri e spese detraibili - Erogazione ad Onlus - Limite
D: LE PERSONE FISICHE SOGGETTE ALL'IRPEF POSSONO DEDURRE FINO AL 10% DEL REDDITO LE EROGAZIONI FATTE ALLE ONLUS?
R: per le liberalità alle Onlus è possibile scegliere se fruire della detrazione del 19 per cento dall'imposta (su un importo massimo di 2.065,83 euro) o della deduzione nel limite del 10 per cento del reddito (nella misura massima di 70.000 euro). Le agevolazioni sono alternative.

Oneri e spese detraibili - Interessi su mutui - Mutuo stipulato da un solo coniuge
D: A CHI SPETTA LA DETRAZIONE SUGLI INTERESSI PASSIVI NEL CASO DI ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE EFFETTUATO DAI CONIUGI AL 50%, MENTRE IL MUTUO E' STIPULATO SOLTANTO DA UNO DEI CONIUGI?
R: il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge, che non ha stipulato il contratto di mutuo, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50 per cento). Inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell'immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, può considerare l'intero prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile quale risulta dall'atto di acquisto (circolare n. 17 del 18/05/2006).

Oneri e spese detraibili - Interessi su mutui - Mutuo rinegoziato
D: E' POSSIBILE DETRARRE GLI INTERESSI SU UN MUTUO RINEGOZIATO?
R: come previsto dalle istruzioni al modello Unico 2006, redditi 2005, è possibile detrarre gli interessi passivi sul mutuo relativo all'acquisto della abitazione principale rinegoziato a condizione che le parti contraenti siano le stesse, l'immobile sia il medesimo, e che l'importo del mutuo sia non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto.

Oneri e spese detraibili - Interessi su mutui - Abitazione intestata al figlio
D: CHI PUO' DETRARRE GLI INTERESSI SU UN MUTUO INTESTATO A DUE GENITORI CON ALLOGGIO DI PROPRIETA' INTERAMENTE DEL FIGLIO?
R: per poter detrarre gli interessi sul mutuo relativi all'acquisto dell'abitazione principale, è necessario essere sia proprietari dell'immobile che intestatari del contratto di mutuo. Nel caso prospettato quindi la detrazione non spetta.

Oneri e spese detraibili - Spese sanitarie - Ticket medicinali
D: POSSO DETRARRE I TICKET DEI MEDICINALI PAGATI ALLA FARMACIA, ANCHE IN ASSENZA DELLA PRESCRIZIONE MEDICA TRATTENUTA DALLA FARMACIA STESSA?
R: il costo dei medicinali è detraibile se documentato dallo scontrino della farmacia (anche per il solo importo del ticket) e dalla prescrizione medica. In assenza della prescrizione, il contribuente può avvalersi della detrazione autocertificando che i medicinali di cui agli scontrini sono stati acquistati per esigenze sanitarie proprie e dei propri familiari a carico.

Oneri e spese detraibili - Spese sanitarie - Psicoterapia
D: E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI DETRARRE LE SPESE SOSTENUTE PER SEDUTE DI PSICOTERAPIA?
R.: rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo.

Altro - Abilitazione telematica - Scadenza
D: L'ABILITAZIONE TELEMATICA E' SOGGETTA A SCADENZA?
R: il pin code attribuito al contribuente scade solo nel caso in cui non venga utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato attribuito.

Altro - Studi di settore - Adeguamento
D: IN CASO DI ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE, SE LA MAGGIORAZIONE E' SUPERIORE AL 10% DEI RICAVI O COMPENSI ANNOTATI NELLE SCRITTURE CONTABILI, CON QUALE MODALITA' SI DEVE VERSARE UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%?
R: la risoluzione del 24/05/2005, n. 66, ha istituito i codici tributo della maggiorazione del 3 per cento per adeguamento agli studi di settore, introdotto dalla legge 30/12/2004, n. 311. Il codice 4726 è per le persone fisiche, mentre il codice 2118 è per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il versamento va eseguito su modello F24.

Altro - Rivalutazione beni - Codici tributo
D: QUALI CODICI TRIBUTO BISOGNA UTILIZZARE PER VERSARE GLI IMPORTI RELATIVI ALLA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI?
R: come previsto dalla risoluzione n. 75/E del 25 maggio 2006, i nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono il codice 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni e il codice 8056 per la rivalutazione dei terreni edificabili.

Irpef - Redditi di lavoro autonomo - Immobile ad uso promiscuo
D: E' POSSIBILE PER UN PROFESSIONISTA DEDURRE LA RENDITA CATASTALE DI UN'ABITAZIONE AD USO PROMISCUO?
R: per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale a condizione che il professionista non disponga nello stesso comune di un altro immobile a uso esclusivamente professionale e il relativo reddito fondiario concorra a formare il reddito complessivo del professionista.

Oneri e spese detraibili - Soggetti non autosufficienti - Spese di assistenza
D: VENGONO SOSTENUTE DELLE SPESE DI ASSISTENZA PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. QUALE DOCUMENTAZIONE E' NECESSARIA PER CERTIFICARE TALI SPESE COME ONERE DEDUCIBILE DAL REDDITO?
R: le spese sostenute per l'assistenza alle persone non autosufficienti devono risultare da idonea documentazione che può consistere anche in una ricevuta debitamente firmata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Oneri deducibili - Contributi consortili - Qualificazione
D: I CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI A TERRENI E A FABBRICATI SONO ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI?
R: i contributi consortili relativi agli immobili vanno indicati tra gli oneri deducibili nel rigo RP25 del modello Unico 2006, con il codice 5, come "canoni, livelli e censi gravanti sul reddito degli immobili". Sono deducibili, in questa tipologia, i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione.

Oneri deducibili - Contributi previdenziali - Medici
D: UN MEDICO ISCRITTO ALL'ORDINE DEI MEDICI E ALL'ENPAM, PUÒ DEDURRE I CONTRIBUTI VERSATI E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO?
R: si conferma che, ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 917/86, i contributi Enpam sono oneri deducibili dal reddito complessivo in quanto costituiscono contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge alla Cassa di previdenza di appartenenza.
Quanto all'iscrizione all'albo professionale, si precisa che la quota pagata non è un onere detraibile né deducibile dal reddito complessivo, mentre costituisce una spesa deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo (quadro RE del modello Unico) in caso di esercizio dell'attività professionale.

Irpef - Deduzione progressiva dell'imposizione - Determinazione
D: E' POSSIBILE DETERMINARE L'IMPORTO DELLA DEDUZIONE PROGRESSIVA DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR) CONOSCENDO SOLTANTO L'IMPORTO DEL REDDITO COMPLESSIVO?
R: per il calcolo della deduzione non è sufficiente considerare l'importo complessivo del reddito, ma occorre conoscere la natura dello stesso. La deduzione progressiva, infatti, è costituita da una "deduzione base" di 3.000 euro per tutte le tipologie di reddito e da una "ulteriore deduzione", che varia a seconda si tratti di redditi di lavoro dipendente e/o pensione, di lavoro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata. La deduzione, poi, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della specifica situazione reddituale. Una volta individuata la deduzione "teorica", occorre calcolare il coefficiente di deducibilità per conoscere l'importo effettivamente spettante.

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