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Attualità

Liquidazione Iva di gruppo: è l'ora
di consolidarla con l’opzione on line

La scelta, valida per un anno solare, può essere effettuata anche da società non residenti con stabile organizzazione o rappresentante fiscale o direttamente identificate

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È cominciato il countdown per avvalersi della liquidazione “consolidata” dell’Iva 2012: c’è tempo fino a giovedì 16 febbraio. Le società di capitali legate da rapporti di partecipazione e controllo, che intendono affidare alla “capofamiglia” sia i versamenti Iva periodici sia il conguaglio di fine anno, devono dirlo esplicitamente all’Agenzia delle Entrate, tramite modello Iva 26, utilizzando esclusivamente la via telematica. Una modalità che libera la società tenuta alla trasmissione (controllante) dall’obbligo di inviare le copie del modello ai singoli uffici delle Entrate competenti per le controllate. Inoltre, con lo stesso modello si possono comunicare anche le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di adesione, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.
 
Una volta effettuata, la scelta è valida e irrevocabile per un unico anno solare. Non è ammesso manifestare implicitamente la preferenza con un comportamento concludente. L’omessa o tardiva presentazione del modello comporta l’illegittimità delle compensazioni effettuate, con la conseguenza che gli uffici dell’Agenzia dovranno rideterminare l’Iva dovuta dalle singole società.
Ma andiamo per ordine.
 
L’impianto normativo
La disciplina per cui i gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono scegliere di compensare, nell’ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che lo costituiscono, è nata con il Dm del 13 dicembre 1979 (attuativo dell’articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972). In sostanza, con l’adesione alla procedura, i versamenti periodici e il saldo annuale vengono effettuati dall’ente o società controllante, che determina l’imposta a debito o a credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti emergenti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e dalle stesse trasferiti al gruppo. Il beneficio naturalmente risiede nel fatto che attraverso la liquidazione all’interno del perimetro di consolidamento è possibile estinguere le posizioni debitorie di alcune società con quelle creditorie di altre, tutte della medesima “famiglia”.
 
L’Iva consolidata, però, si addice soltanto a rapporti consolidati. Considerato che l’adesione a tale procedura permette di realizzare un più veloce recupero dei crediti Iva, il legislatore, per aggirare eventuali intenti elusivi legati all’utilizzo distorto dell’opzione, con la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 63, legge 244/2007) ha vietato, alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo, di trasferire alla controllante il credito dell’anno precedente, che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione solo dalla società stessa.

Ammessi al consolidamento
Quindi, inviando l’opportuna dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, possono avvalersi dello speciale regime esclusivamente le società di capitali, le cui azioni o quote sono possedute, ininterrottamente, dal 1° gennaio 2011, per oltre il 50% del loro capitale, da una controllante o anche da una società, a sua volta, controllata da un’altra. Quest’ultima, infatti, può assumere la funzione di capofila nel caso in cui la società che la controlla non intende ricorrere alla liquidazione Iva di gruppo.
Gli interessati non devono essere necessariamente residenti nel territorio dello Stato, ma almeno avere una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale oppure essersi direttamente identificati.

Liquidazione consolidata: detto, fatto
Dall’esercizio dell’opzione discendono, per la società controllante, alcuni adempimenti, tra cui la tenuta di un registro riassuntivo ad hoc, dove annotare le liquidazioni periodiche proprie e delle sue controllate e calcolare l’Iva del gruppo, a credito o a debito. A carico della capofila anche l’eventuale versamento, in caso di imposta dovuta. Quando, invece, il risultato delle operazioni evidenzia una posizione creditoria del gruppo, il relativo importo sarà computato in detrazione nel periodo successivo.
Sul fronte delle controllate, gli obblighi che restano in piedi sono le liquidazioni periodiche da effettuare con un’apposita annotazione a margine, prevista dall’articolo 4 del Dm 1979. In pratica va evidenziato che “il saldo è trasferito alla società controllante … partita Iva n. …”.
Non in discussione, invece, la presentazione della dichiarazione annuale da parte di tutte le partecipanti (controllate e controllanti).
 
In conclusione, nell’ipotesi di opzione per l’Iva di gruppo, la controllante è l’unica legittimata a effettuare compensazioni e versamenti. Nulla cambia, però, riguardo all’autonoma soggettività passiva di ciascuna società partecipante, sia nei rapporti interni sia in quelli con i terzi.
 
Va ricordato, infine, che le eccedenze detraibili trasferite al gruppo che avranno trovato effettiva compensazione con debiti trasferiti al gruppo stesso dovranno essere garantite mediante apposita fideiussione, secondo le indicazioni fornite di volta in volta dalla capogruppo.
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