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Attualità

Per l'Irap il pentimento non porta sconti

Preclusa l'applicazione delle sanzioni ridotte in caso di "ravvedimento operoso"

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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2006, il decreto legge n. 206 del 7 giugno, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con cui si garantisce, per il periodo di imposta 2006, il gettito Irap, a partire dagli acconti da versare entro il 20 giugno.
Il decreto, infatti, prevede che per le violazioni degli obblighi di versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni per il caso di "ravvedimento operoso", disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

In caso di ravvedimento, la sanzione (pari al 30 per cento dell'imposta non versata) è ridotta, sempre che la relativa violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, a un ottavo (e quindi al 3,75 per cento) se il versamento è eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza prevista, o a un quinto del minimo (pari al 6% per cento), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In virtù della preclusione sancita dal decreto n. 206/2006, tali "sconti", pertanto, non potranno essere fruiti da coloro che abbiano omesso i versamenti dovuti.

Ai sensi del citato decreto, inoltre, non trovano applicazione le disposizioni in tema di riduzione delle sanzioni nel caso in cui il contribuente provveda a pagare le imposte dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'irregolarità riscontrata dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli automatici, ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/73, delle dichiarazioni presentate.

Il provvedimento in esame è stato emanato sulla falsa riga del precedente decreto legge n. 106 del 17 giugno 2005, che conteneva analoghe disposizioni in relazione al periodo di imposta 2005, con il quale era stato "blindato" il gettito Irap afferente tale anno.
Con queste norme si è voluto evitare che molti contribuenti omettessero i versamenti Irap, nelle more della decisione - attesa entro l'estate - che adotterà la Corte di giustizia in esito al noto contenzioso circa la legittimità e la compatibilità di tale imposta con il regime comunitario e la sua presunta duplicazione con l'Iva.

Si rammenta che il precedente decreto n. 106 del 17 giugno 2005 aveva provveduto, sempre in forza della medesima ratio, a modificare l'articolo 10 della legge n. 212/2000 ("Statuto del contribuente"), il quale, a tutela della buona fede del contribuente, prevede che le sanzioni non sono irrogate, oltre che nell'ipotesi di violazione meramente formale, anche quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Il decreto del 2005, con disposizione innovativa, ha stabilito in proposito che "in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria".

Pertanto, la circostanza che le somme dovute sulla base di una qualsiasi norma tributaria siano contestate, in un giudizio pendente, per una pretesa incompatibilità della norma stessa con i principi costituzionali o con quelli comunitari, non costituisce di per sé "obiettiva condizione di incertezza".
Di conseguenza, per le violazioni commesse a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (17 giugno 2005), la sanzione tributaria è applicata anche nel caso in cui il contribuente non abbia assolto il proprio obbligo tributario confidando nella caducazione della relativa norma, la cui legittimità sia sub iudice.

E' appena il caso di evidenziare come tale disposizione, introdotta per fronteggiare "l'emergenza" relativa all'Irap, abbia una valenza di carattere generale, riferibile a tutte le imposte, in forza della sua collocazione sistematica in una legge, lo Statuto del contribuente, che detta i principi di carattere generale dell'ordinamento tributario.

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