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Attualità

L'Iva chiude la stagione degli acconti (2)

L'adempimento può essere assolto con una certa discrezionalità: per calcolare l'importo da versare è possibile utilizzare tre metodi alternativi e scegliere poi legittimamente quello meno oneroso

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Per la determinazione dell'importo da versare a titolo di acconto Iva sono previsti tre metodi alternativi:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
- il metodo analitico.
In sostanza, il contribuente deve confrontare i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale e versare il minore tra i due importi, fermo restando che è possibile versare l'importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il metodo analitico.

Il metodo storico
Determinare l'acconto sulla base del "dato storico" consiste nel calcolare l'88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il periodo dell'anno precedente. La base di riferimento, pertanto, è commisurata all'Iva a debito risultante:

  • dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2004 per i contribuenti mensili
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2004 per i contribuenti trimestrali "speciali" (articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del Dpr 633/72)
  • dalla dichiarazione annuale Iva/2005 o dal modello Unico/2005 per i contribuenti trimestrali su opzione (articolo 7 del Dpr 542/99).

Sotto il profilo pratico, occorre sommare l'importo versato come acconto Iva per l'anno 2004, entro il 27 dicembre dello scorso anno, e l'importo versato a saldo entro il termine:

  • del 17 gennaio 2005 dai contribuenti mensili
  • del 16 febbraio 2005 dai contribuenti trimestrali "speciali"
  • del 15 marzo 2005 ovvero entro il termine stabilito per il pagamento delle somme dovute in base al modello Unico 2005 dai contribuenti trimestrali su opzione. Al riguardo, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha precisato con la risoluzione n. 157 del 2004, che il predetto importo deve essere assunto al netto degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale.

E' importante ricordare che, nell'ipotesi di variazione della cadenza con cui vengono effettuate le liquidazioni periodiche rispetto all'anno precedente, a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d'affari previsto, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

  • se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali su opzione e da un terzo dell'ammontare versato per il quarto trimestre dai trimestrali "speciali"
  • se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mese dell'anno.

Il metodo previsionale
In luogo dell'utilizzo del metodo storico, può essere adottato il metodo previsionale che consente di calcolare l'acconto Iva sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. In pratica, ferma restando la misura percentuale dell'acconto pari all'88 per cento, la determinazione sulla base del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare nell'ultima liquidazione periodica dell'anno 2005 per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali "speciali", o in sede di dichiarazione annuale Iva/2006, per i contribuenti trimestrali su opzione.
Occorre evidenziare, che al fine di rendere omogenei i dati risultanti dall'applicazione dei metodi storico e previsionale, è necessario escludere dal dato previsionale l'eventuale eccedenza a credito riportata dal precedente periodo di liquidazione (mese o trimestre).

Il metodo analitico
In alternativa ai metodi sopra esaminati, la disciplina dell'acconto Iva prevede un ulteriore metodo di calcolo, che si basa sul dato reale, tiene cioè conto dell'imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento).
In sostanza, l'importo da determinare utilizzando il metodo in esame è costituito dal 100 per cento dell'imposta che risulta da una straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente e così schematizzata:

  • Iva relativa alle operazioni annotate, o che avrebbero dovuto essere annotate, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre 2005 per i contribuenti mensili e dal 1° ottobre al 20 dicembre 2005 per i contribuenti trimestrali
  • più Iva relativa alle operazioni che risultano effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/72, ma non ancore fatturate o registrate, non essendo ancora decorsi i termini per l'emissione della fattura o per la registrazione
  • meno Iva a credito relativa agli acquisti annotati nell'apposito registro dal 1° al 20 dicembre 2005 per i contribuenti mensili e dal 1°ottobre al 20 dicembre 2005 per i contribuenti trimestrali
  • meno eventuale imposta a credito riportata dal precedente periodo di liquidazione (mese o trimestre).

Soggetti con contabilità presso terzi
I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e che fanno riferimento, ai fini delle liquidazioni periodiche, ai dati contabili relativi al secondo mese precedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Dpr 100/98, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Per questi soggetti, pertanto, è previsto un ulteriore metodo di calcolo dell'acconto Iva, che consiste sostanzialmente nell'anticipare l'effettuazione della liquidazione del mese di dicembre 2005. Ciò, in realtà, si rende possibile atteso che la liquidazione del mese di dicembre viene effettuata, da parte di questi soggetti, prendendo a base le operazioni riferite al mese di novembre, operazioni già registrate alla data del 27 dicembre.

Grandi imprese che erogano servizi al pubblico
Per i soggetti individuati con i decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 24 ottobre 2000, e cioè i soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione, quelli che provvedono alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, quelli che effettuano servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, il decreto legge n. 35 del 2005, articolo 4, primo comma, lettera c-quinquies, ha previsto, da quest'anno, una specifica e più elevata misura dell'acconto Iva pari al 97 per cento dell'importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, per i precedenti trimestri dell'anno.
Relativamente all'individuazione dell'ammontare di due milioni di euro, dovrebbero intendersi compresi tutti i versamenti, conseguenti a liquidazioni periodiche e alla dichiarazione annuale, che sono stati eseguiti nel corso dell'anno solare precedente, compresi quelli integrativi eventualmente effettuati nello stesso anno come, ad esempio, quelli effettuati a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/97.

Società controllanti e controllate
Per i soggetti che nel corso dell'anno d'imposta 2005 hanno aderito alla particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, prevista dall'articolo 73 del Dpr 633/72, non sono previste specifiche disposizioni per quanto riguarda la determinazione dell'acconto Iva.
Considerato, però, che il regime dell'Iva di gruppo si impernia principalmente sul fatto che tutti i versamenti devono essere effettuati dall'ente o società controllante per l'intero gruppo, ne consegue che anche l'adempimento dell'acconto Iva deve essere assolto unicamente dalla capogruppo con riferimento alla situazione complessiva del gruppo.
Nel caso in cui la composizione del gruppo non sia mutata rispetto all'anno precedente, l'ente o società controllante potrà determinare l'acconto sulla base del metodo storico prendendo a riferimento, quindi, la liquidazione di gruppo del mese di dicembre 2004.
Qualora, invece, volesse confrontare il dato storico con quello previsionale sarà necessario che tutte le società controllate trasferiscano, in tempo utile, le risultanze presunte delle liquidazioni periodiche relative al mese di dicembre dell'anno in corso (sia a debito che a credito) per le società mensili, le risultanze relative ai mesi da ottobre a dicembre per le società trimestrali "speciali" ovvero l'importo presunto (sia a debito che a credito) relativo alla dichiarazione annuale per le società trimestrali su opzione. Ciò, al fine di consentire alla controllante di ottenere un dato previsionale di gruppo che si ottiene sommando algebricamente le vari posizioni debitorie e creditorie trasferite dalle controllate.

2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 19

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