14. Gestione di asili, colonie e case di riposo
Le attività di gestione di asili, colonie e case di riposo rientrano nel novero dei servizi considerati "commerciali", anche se svolti dagli enti territoriali e, pertanto, la loro esecuzione è assoggettabile a Iva e comporta l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/72.
Più precisamente, i corrispettivi incassati a fronte delle predette attività sono esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, n. 21, che riguarda "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie".
Il ministero delle Finanze ha fatto rientrare fra le prestazioni esenti riportate al punto n. 21 dell'articolo 10 anche i servizi di prima accoglienza, resi dai Comuni a favore di immigrati extracomunitari (risoluzione n. 431409 del 28/2/1992).
Il regime di esenzione dall'Iva tende ad assicurare un trattamento fiscale di favore nei confronti di prestazioni rese a soggetti che - per il loro particolare status - sono bisognevoli di protezione, assistenza e cura (risoluzione n. 69/E del 22/4/1999).
In particolare, per quanto riguarda il trattamento fiscale delle case di riposo, un intervento dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 1/2002) ha posto l'accento sul carattere oggettivo dell'esenzione, per il quale è irrilevante la natura giuridica o la qualità del soggetto che svolge la prestazione. Conseguentemente, il regime previsto dall'articolo 10 del Dpr 633/72 trova applicazione non soltanto per le rette che il Comune incassa dagli ospiti e dalle aziende sanitarie, ma anche sulle somme che l'ente eroga alle società di gestione delle strutture, sulla base di apposite convenzioni.
Ulteriori precisazioni sono state diramate in ordine alla gestione degli asili nido con la risoluzione n. 60 del 9 aprile 2004, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale attività rientra tra le operazioni esenti dall'Iva e non fra quelle socio-sanitarie ed educative, di cui al n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72.
La questione è interessante ed è stata originata da un'istanza di interpello, avanzata da una cooperativa sociale, la quale, essendo Onlus di diritto, riteneva di poter optare, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Dlgs n. 460/1997, per il regime fiscale più favorevole tra l'esenzione da Iva e l'assoggettamento all'aliquota del 4 per cento. L'Agenzia ha chiarito che le prestazioni proprie degli asili sono state individuate dal legislatore come una tipologia distinta, rispetto a quelle socio-sanitarie ed educative e che il vincolo a mantenere per tutto l'anno solare lo stesso regime fiscale deve essere riferito alle prestazioni del medesimo tipo, se contemplate in disposizioni diverse (ad esempio, n. 27-ter e n. 20, dell'articolo 10 del Dpr 633/72, oltre che n. 41-bis, parte II della tabella A).
Diversa è la fattispecie riguardante la preparazione di pasti per conto di enti pubblici che li forniscono, poi, ai propri assistiti, oggetto della risoluzione n. 290 del 9 settembre 2002. Il quesito, rivolto da un ente (Ipab) che gestiva una casa di riposo per anziani, intendeva conoscere il trattamento, ai fini dell'Iva, dei proventi derivanti da tale attività, svolta a beneficio di anziani esterni alla casa di riposo, seppure sempre assistiti dall'ente. L'Agenzia ha avuto modo di rilevare che, in base all'articolo 3 del Dpr 633/72, le somministrazioni di alimenti e bevande costituiscono prestazioni di servizi, sulle quali si applica l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121 della terza parte della tabella A, allegata allo stesso Dpr. Viene quindi osservato che l'articolo 10, n. 21, dello stesso decreto prevede il regime di esenzione per le prestazioni proprie di orfanotrofi, brefotrofi, asili, case di riposo e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, medicinali, eccetera. Tale disposizione si riferisce, in relazione al caso in esame, alle prestazioni erogate nei confronti degli ospiti, mentre non può essere applicata a quelle rese a terzi, come la fornitura di pasti, destinati agli anziani assistiti dagli enti committenti. In tali casi, non può neanche applicarsi l'altra norma di cui al n. 27-ter dell'articolo 10 del Dpr 633/72 (esenzione da Iva per le prestazioni socio-sanitarie rese da taluni enti direttamente in favore di anziani, disabili, eccetera), tenuto conto che le disposizioni di esenzione di cui all'articolo 10, in quanto derogatorie all'imposizione, sono di stretta osservanza e non ammettono l'estensione a fattispecie non ricadenti espressamente nell'ambito di applicazione della disposizione.
15. Servizi di assistenza domiciliare
Sono esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 27, del Dpr 633/72 "le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociali sociale e da ONLUS".
A differenza del carattere oggettivo riconosciuto alle prestazioni di cui al precedente n. 21 (asili, case di riposo, colonie e simili), detta esenzione ha carattere soggettivo, essendo circoscritta alle prestazioni poste in essere dagli organismi ivi indicati, fra i quali, ovviamente, rientrano gli enti locali (risoluzione n. 21/E71998).
La meritevole attenzione del legislatore su dette tematiche ha condotto alla riduzione dell'aliquota Iva (dal 20 al 10 per cento) applicabile alle "...prestazioni di assistenza domiciliare rese da società, da imprese individuali e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti di disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza", come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge finanziaria per il 2000 (circolare n. 247/E/1999, risoluzione n. 69/E/1999, circolare n. 168/E/1998, parte prima).
La norma, applicabile alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000, fa salve le disposizioni più favorevoli già previste dal Dpr 633/72, per cui, in concreto, è destinata a tutti gli altri soggetti ed enti che, proprio per la loro natura giuridica, restavano esclusi dalle preesistenti agevolazioni.
L'aliquota del 10 per cento, tuttavia, è limitata alle sole prestazioni rese da detti soggetti e fatturate negli anni 2000, 2001 e 2002, in forza del combinato disposto dell'articolo 7 della legge 488/1999, dell'articolo 30, comma 3, della legge 388/2000 e dell'articolo 9 della legge 488/2001.
Pertanto, avuto riguardo al carattere soggettivo della predetta agevolazione, alle prestazioni in parola si rendono applicabili - di fatto - tre differenti regimi fiscali, a seconda della natura del soggetto che eroga la prestazione:
- esenzione dall'Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 27-ter, consentita esclusivamente agli organismi di diritto pubblico, Onlus, istituzioni sanitarie riconosciute o altri enti aventi finalità di assistenza sociale
- applicazione dell'Iva nella misura del 4 per cento prevista nel punto 41-bis della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72 e destinata alle predette prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi
- applicazione dell'Iva nella misura del 10 per cento destinata alle prestazioni rese da tutti gli altri soggetti, società, imprese individuali ed enti privati non aventi finalità di assistenza sociale.
16. Refezione scolastica
In precedenza, erano esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 20, le prestazioni relative alla somministrazione del vitto direttamente rese da enti pubblici territoriali nei confronti di istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (risoluzione n. 31/1990). L'esenzione era applicabile solo nei confronti degli istituti e scuole pubbliche, ovvero riconosciuti da pubbliche amministrazioni, intendendosi per questi ultimi gli istituti in possesso della cosiddetta "presa d'atto", cioè un formale riconoscimento da parte del ministero della Pubblica istruzione o altra amministrazione competente in materia.
L'articolo 43 della legge n. 342 del 21/11/2000, in vigore dall'11 dicembre 2000, ha reso imponibili all'aliquota del 4 per cento le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine a grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido, in quanto rientranti tra le prestazioni di servizi di cui al n. 37 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72.
La medesima disposizione precisa che "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, ne' è consentita la variazione di cui all'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta".
La circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 sottolinea che la disposizione recata dal suddetto articolo 43 "uniforma il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile alle prestazioni delle mense scolastiche e degli asili nido, a prescindere dal soggetto erogatore. La medesima norma contribuisce a risolvere i dubbi interpretativi sorti con gli orientamenti precedentemente espressi dall'Amministrazione finanziaria, da ultimo con la circolare n. 31 del 22 maggio 1990 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Affari, nei quali era stato precisato che alle prestazioni relative al vitto effettuate dagli enti pubblici si rendeva applicabile la disposizione di esenzione prevista dall'art. 10, n. 20 del predetto D.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, in base alla modifica apportata dal menzionato art. 43, si ritiene utile precisare che la medesima aliquota IVA del 4% risulta applicabile anche alle prestazioni di cui sopra rese nelle scuole materne ed asili nido, anche in esecuzione di contratto di appalto o di convenzioni".
7 - continua. L'ottava puntata su FISCOoggi di venerdì 15; le prime sei sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."