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Attualità

L'Iva negli enti locali (9)

Pompe funebri, lampade votive e servizi cimiteriali. Cessione di rottami. Trasporti pubblici e scuolabus

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22. Pompe funebri, lampade votive e servizi cimiteriali
L'articolo 10, n. 27, del Dpr 633/72 prevede l'esenzione dall'Iva per "le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri".
Come precisato dalla risoluzione n. 551603/1989 e ribadito nella circolare n. 8/1993, l'esenzione ha carattere oggettivo, nel senso che torna applicabile ogni qualvolta vengono poste in essere prestazioni di servizi di pompe funebri, a prescindere dalla natura giuridica dei soggetti che intervengono nel rapporto tributario. Conseguentemente, anche le prestazioni di sevizi di pompe funebri, rese da imprese che operano nel settore nei confronti di altra impresa esercente analoga attività, realizzano la previsione di esenzione contemplata dall'articolo 10 citato.
Sono, invece, da assoggettare a Iva, in base all'aliquota propria, le cessioni di beni da chiunque effettuate, atteso che queste operazioni negoziali non rientrano nella previsione oggettiva della norma che si riferisce esclusivamente alla prestazione di servizi.

Per quanto concerne, poi, il trattamento ai fini Iva applicabile ai servizi prestati nell'ambito cimiteriale (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazione di salme, eccetera), si osserva che gli stessi esulano dal campo di applicazione dell'Iva in quanto resi dai Comuni nella veste di pubblica autorità, così non realizzando il requisito di esercizio di attività commerciale, prescritto dall'articolo 4, primo comma, del Dpr 633/72 per l'assoggettamento al tributo delle relative operazioni.
Analogamente dicasi dei servizi di cremazione, anche se eseguiti nei confronti di Comuni sprovvisti del relativo impianto.

Invece, deve essere assoggettato all'imposta con l'aliquota ordinaria il corrispettivo riconosciuto dal Comune all'eventuale concessionario cui abbia affidato il servizio di cremazione o degli altri servizi prestati nell'ambito cimiteriale. "Ciò in quanto" - chiariscono le istruzioni delle Finanze - "mentre può considerarsi rientrante nell'attività non commerciale il rapporto che si instaura tra l'ente locale e l'utente del servizio, altrettanto non può dirsi del rapporto che si instaura con il concessionario, il quale svolge attività commerciale".
Rientrano, infine, nel campo di applicazione dell'Iva i servizi - da chiunque resi - concernenti la manutenzione delle tombe, l'illuminazione elettrica con lampade votive e, in genere, tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica.

23. Cessione di rottami
Il settore dei rottami e dei materiali di recupero ha subito, per quanto riguarda l'Iva, una radicale trasformazione ad opera dell'articolo 35 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni, nella legge 326/2003, che ha riformulato il comma 8 dell'articolo 74 del Dpr 633/72, abrogando i commi 10 e 11 dello stesso articolo.
Per effetto di tale profonda modificazione, anche il settore dei rottami è ora disciplinato dal particolare meccanismo del reverse charge, ampiamente collaudato nel commercio di oro industriale con i Paesi extra Ue, la cui principale caratteristica prevede l'applicazione del tributo da parte del destinatario o cessionario, invece del cedente o prestatore.
L'elenco dei prodotti interessati dal nuovo regime Iva riguarda sia la categoria dei rottami (cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, carta da macero, stracci e scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, compresi questi beni qualora essi, senza mutarne la natura, siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio) che quella di altri materiali similari (le norme si applicano anche alle cessioni si semilavorati di ghise e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie, ferro-leghe, prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi palline o forme simili, graniglie e polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro e acciaio).

Il regime dei rottami è stato modificato a più riprese negli ultimi anni: il particolare sistema di applicazione dell'Iva, contenuto nell'articolo, 53 trova giustificazioni antielusive ed è sicuramente molto gradito ai committenti/cessionari, seppure un po' meno ai loro fornitori. In questo modo, le operazioni riguardanti tale delicato settore possono essere monitorate dal Fisco senza provocare effettivo esborso di imposta da parte degli operatori: come meglio vedremo, l'effettuazione degli adempimenti Iva da un lato consente di "lasciare traccia" delle relative operazioni, mentre la doppia registrazione delle stesse, di fatto neutralizza l'onere dell'imposta.
La modifica contenuta nell'articolo 53 del decreto legge n. 269/2003 decorre dal 2 ottobre 2003 e prevede che tutte le cessioni di rottami e altri materiali di recupero siano assoggettati a imposta (aliquota 20 per cento) direttamente dal cessionario/committente - se questi è soggetto passivo nazionale - mediante integrazione della fattura del fornitore.
Pertanto, il cessionario/committente registra la fattura integrata (o l'autofattura, se il cedente è soggetto non obbligato), in modo che - se non vi sono limiti all'esercizio della detrazione - la registrazione attiva a debito viene simultaneamente annullata da quella passiva a credito e l'applicazione dell'imposta diviene meramente cartolare, senza esborso d'imposta.

Per il soggetto cessionario/committente che effettua acquisti di rottami ed altri materiali di recupero sussiste sempre l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva - in forma autonoma o unificata - anche in presenza di eventuali condizioni di esonero; le operazioni sottoposte al reverse charge saranno rappresentate con alcune particolarità, in modo da evidenziare il debito d'imposta, senza che questo influenzi la sezione delle operazioni attive.
In caso di commercio con Paesi extracomunitari di rottami, cascami e altri materiali di recupero - fattispecie non rara in tempi di accentuata sensibilità ambientale e forte attenzione al recupero delle materie prime -, il cessionario applica la stessa disciplina del reverse charge prevista per gli scambi nazionali e intracomunitari.
Nelle ipotesi di importazione di questi beni, il documento doganale deve essere integrato con l'imposta e registrato con doppia annotazione sui registri, come sopra precisato.

Procedimento contabile e obblighi del cedente
Emissione della fattura senza Iva, con indicazione - quale titolo giustificativo del mancato addebito - della norma di non imponibilità (articolo 74, comma 8, Dpr 633/72). Avuto riguardo al contenuto letterale della norma, non sembrerebbe prevista la possibilità di adottare - per via di opzione - il regime ordinario, per cui il regime del reverse charge sembrerebbe avere natura obbligatoria.

Procedimento contabile e obblighi del cessionario
Integrazione della fattura ricevuta dal cedente con il calcolo dell'imposta, aliquota del 20 per cento. Entro il mese di ricevimento della fattura, annotazione della stessa nel registro delle vendite (articolo 22) o in quello dei corrispettivi (articolo 24) e - nello stesso tempo - in quello degli acquisti (articolo 25), in modo da neutralizzare l'Iva a debito, conseguente all'applicazione del reverse charge.

24. Trasporti pubblici e scuolabus
Le prestazioni di servizio concernenti i trasporti di persone sono attualmente disciplinate dall'articolo 10, n. 14, del Dpr 633/72 e dal n. 127-novies della tabella A, parte III, del medesimo decreto, che prevedono:

  • l'esenzione da Iva solo per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, precisando che si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri. L'esenzione dunque, è subordinata al tipo di mezzo di trasporto utilizzato (taxi e similia) nonché alla distanza percorsa
  • tutte le altre prestazioni di trasporto di persone, e dei rispettivi bagagli al seguito, sono soggette a Iva del 10 per cento.

Il predetto n. 127-novies, infatti, ha generalizzato l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento per tutte le altre prestazioni di trasporto urbano di persone, mantenendo la sola eccezione sopra descritta dei trasporti urbani effettuati mediante taxi e mezzi similari.
Sull'argomento si segnala la circolare n. 259/1997, la quale, previo ampio richiamo alle novità introdotte sull'argomento dalla legge n. 410/1997, chiarisce che nell'ipotesi in cui una società effettui servizi di noleggio con conducente di minibus, bus, pullman e autovetture, a privati organizzati in gruppo, a scuole, a enti pubblici, ad agenzie di viaggio e ad aziende per il trasporto di propri dipendenti, si rende applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento.

Con riguardo alle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito, derivanti da servizi di noleggio con conducente, il ministero delle Finanze, con risoluzione 14/1/1998, n. 7/E, ha, poi, ulteriormente chiarito che, nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente realizzi una prestazione di trasporto di persone per terra (o per aria), si applica l'aliquota Iva del 10 per cento.
Nel caso in cui, invece, il noleggio con conducente realizzi una prestazione di trasporto di persone per acqua, occorre distinguere se si tratta o meno di trasporto "urbano" nel senso di cui al citato articolo 10, n. 14, del Dpr 633/72: per cui, il trasporto "urbano" di persone per acqua, mediante noleggio con conducente, la prestazione è esente da Iva, diversamente si applicherà l'aliquota del 10 per cento.

Rientrano, altresì, nell'assoggettamento a Iva anche le prestazioni di trasporto rese nei confronti di persone inabili effettuate mediante veicoli a ciò predisposti, attesa l'inapplicabilità dell'esenzione prevista dal citato articolo 10, n. 14, del Dpr 633/72, che identifica esclusivamente i mezzi attraverso i quali tale prestazione viene resa in regime di esenzione, senza operare alcun riferimento alle caratteristiche soggettive dei destinatari della prestazione stessa (così espressamente il ministero delle Finanze con risoluzione 12/2/1999, n. 26).

Per le stesse ragioni, rientrano nella soggezione all'aliquota del 10 per cento i servizi di scuolabus, come precisato nella risoluzione n. 51/1998.
Si segnala infine che sono soggette a Iva al 10 per cento anche le prestazioni di trasporto effettuate mediante funivie, sciovie, eccetera, di cui alla legge 23/6/1927, n. 1110, e al regio decreto legge 7/9/1938, n. 1696 (n. 127, tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72).


9 - fine. Le prime otto puntate sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."

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