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Attualità

Lotta all'evasione con la collaborazione "a pagamento" dei Comuni

Il 30 per cento delle imposte recuperate agli enti locali che partecipano all'accertamento

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Diventa operativa la collaborazione fra Comuni e Amministrazione finanziaria per combattere il fenomeno dell'evasione fiscale. L'agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con l'agenzia del Territorio, ha emanato il provvedimento che stabilisce le modalità tecniche della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa.

Il collegato alla Finanziaria 2006 (Dl 203/2005) disponeva che, in cambio della loro collaborazione, ai Comuni che avessero contribuito all'accertamento fosse riconosciuta una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, anche se l'intervento del Comune stesso avviene attraverso società o enti partecipati o comunque da esso incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

La collaborazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali, diretti e indiretti, circa interventi rilevanti di controllo fiscale, sarà primariamente riferita ai periodi d'imposta 2004 e 2005, con particolare riguardo all'economia sommersa e all'evasione di imposte connesse al patrimonio immobiliare.

In questa prima fase di applicazione della norma, il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, firmato il 3 dicembre scorso, individua gli ambiti di intervento nei settori del commercio e delle professioni, in quello urbanistico e del territorio, delle proprietà edilizie e del patrimonio immobiliare, delle residenze fittizie all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Per quanto concerne il commercio e le professioni, le segnalazioni riguarderanno: i soggetti che, pur svolgendo un'attività, sono privi di partita Iva; i contribuenti che nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco; i soggetti che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e quelli che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi; infine, coloro che, qualificandosi come enti non commerciali, invece, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

In relazione al settore urbanistico e del territorio, le segnalazioni "qualificate" saranno rivolte ai soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, che non hanno dichiarato redditi derivanti da cessioni immobiliari e ai soggetti che hanno partecipato alla realizzazione di opere abusive, residenziali o industriali, anche se solo in qualità di professionisti o imprenditori.

Nell'ambito del patrimonio immobiliare, i controlli scatteranno in occasione di proprietà edilizie, diverse dalle abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi o abitate da persone diverse dal proprietario, per le quali non risulta registrato nessun contratto di locazione. Inoltre, saranno controllate le posizioni dei contribuenti ai quali è stato notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione Ici o per omessa dichiarazione Tarsu.
Relativamente alle residenze fittizie all'estero, i controlli saranno rivolti ai soggetti che, pur risultando formalmente residenti fuori dal territorio italiano, hanno di fatto nel Comune il loro domicilio e la sede principale dei loro affari e interessi.

Infine, saranno oggetto di controllo i soggetti la cui capacità contributiva si desume maggiore in base alla disponibilità di beni non giustificati dal reddito dichiarato dal contribuente e dal suo nucleo familiare, come nel caso di possesso di aereo da turismo o imbarcazione da diporto, cavalli da corsa o autoveicoli di grossa cilindrata, residenze secondarie o collaboratori familiari, secondo criteri individuati nella tabella di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1992.



Per la trasmissione telematica dei dati e delle segnalazioni, che saranno disponibili solo agli operatori incaricati dei controlli, i Comuni si avvarranno del sistema Siatel, secondo le specifiche tecniche da definire con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, le informazioni saranno trasmesse in forma cartacea.

Dal canto suo, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni i dati posseduti in Anagrafe tributaria inerenti a: bonifici bancari per ristrutturazioni edilizie, utenze elettriche, di gas e di acqua, nonché i contratti di locazione di immobili.
I Comuni riceveranno telematicamente, ogni trimestre, informazioni sullo stato degli atti di accertamento ai quali hanno partecipato. Alla definitiva riscossione delle maggiori imposte, degli interessi e sanzioni, ai Comuni - che hanno contribuito all'accertamento - verrà destinato il 30% degli importi dei tributi erariali recuperati.
Analogamente, l'agenzia del Territorio scambierà con i Comuni le informazioni concernenti gli aggiornamenti catastali degli immobili - in possesso degli enti locali - con le notizie contenute nella banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari. Anche da questa collaborazione scaturirà, per i Comuni partecipanti all'accertamento, il riconoscimento del 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo.
Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di forme collaborative locali da stabilirsi con protocolli d'intesa fra le varie direzione regionali e i Comuni interessati.

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