Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Il Lussemburgo tra credito per imposte pagate all’estero e municipalità

Oggetto di analisi la controversia insorta  tra una società residente e l’Amministrazione finanziaria del Granducato

Nel corso del 2003 una società lussemburghese in un avviso di accertamento si è vista negare la possibilità di usufruire del credito di imposta relativo al pagamento di una ritenuta alla fonte. La società si è quindi rivolta al Tribunale amministrativo che riconosce la possibilità di compensare il credito relativo alla ritenuta alla fonte con l’imposta municipale.
Le Convenzioni contro la doppia imposizione hanno come scopo l’eliminazione della doppia imposizione internazionale derivante dall’esercizio della potestà impositiva concorrente di due Stati contraenti. Il modello di Convenzione Ocse prevede come rimedi alla doppia imposizione il metodo dell’esenzione (articolo 23 A) e soprattutto il metodo del credito d’imposta (articolo 23 B) che stabiliscono: "Where a resident of a contracting State derives income or owns capital, which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other contracting State, the first-mentioned State shall allow: a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other State; b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other State. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in that other State (…)".

L’oggetto della controversia
L’applicazione del credito d’imposta con riferimento ad imposte diverse da quelle sul capitale e sul patrimonio è stata oggetto di una controversia tra una società residente in Lussemburgo e l’Amministrazione finanziaria del Granducato. Nel corso del 2003 una società lussemburghese in un avviso di accertamento si è vista negare la possibilità di usufruire del credito di imposta relativo al pagamento di una ritenuta alla fonte. La società si è quindi rivolta al Tribunale amministrativo che riconosce la possibilità di compensare il credito relativo alla ritenuta alla fonte con l’imposta municipale.

Il ricorso in appello
Contro tale decisione l’Amministrazione Finanziaria è ricorsa in appello presso la Corte amministrativa, che ha ribaltato completamente la sentenza del Tribunale Amministrativo. Secondo la Convenzione siglata tra Spagna e Lussemburgo i redditi di fonte spagnola percepiti da una società lussemburghese sono soggetti ad una ritenuta alla fonte; la Convenzione riconosce altresì al contribuente la possibilità di beneficiare del credito di imposta da scomputare nel calcolo delle imposte sul reddito e dell’imposta municipale.
La decisione della Corte
La Corte amministrativa ha per contro sostenuto che l’imposta municipale, applicabile al reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali, industriali e di estrazione svolte in Lussemburgo, non rientrerebbe nel campo applicativo della Convenzione, anche perché riscossa dalle autorità municipali che non possono essere considerate parti contraenti della Convenzione. Secondo il Tribunale amministrativo l’articolo 2.1 della Convenzione stabilisce che le disposizioni della stessa si applicano alle imposte sul reddito e sul capitale stabilite da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da una sua autorità locale. Poiché la municipalità è una suddivisione del Granducato del Lussemburgo rientrerebbe nella dizione "autorità locali o suddivisioni politiche" e quindi l’Amministrazione finanziaria non avrebbe titolo per negare il credito di imposta in relazione all’imposta municipale.
Le conclusioni
La Corte amministrativa ha tuttavia sostenuto che gli articoli 23 A e 23 B della Convenzione non forniscono alcuna indicazione sulle procedure di applicazione del credito di imposta. Inoltre l’articolo 3.2 stabilisce che ogni situazione non contemplata dalla Convenzione deve essere risolta alla luce della legislazione interna di ogni Stato contraente. Tale disposizione si applica soltanto alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e non anche alle imposte municipali. La Corte ha quindi stabilito che il credito per le imposte può essere richiesto soltanto con riferimento alle imposte sul reddito.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/lussemburgo-credito-imposte-pagate-allestero-e-municipalita